Se una banca è depositaria di titoli costituiti a garanzia di contratti di locazione finanziaria, ma allo stesso tempo anche creditrice nei confronti di chi ne richiede la restituzione in virtù dell’adempimento delle obbligazioni, può trattenere i titoli a compensazione del maggior credito vantato. L’istituto di credito non è, in questo caso, soggetto terzo ed estraneo al rapporto di garanzia.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. D’Onofrio, con la sentenza n. 1618 del 26.2.2019.
La vicenda ha riguardato due soggetti che, con ricorso per decreto ingiuntivo, chiesero la condanna della Banca, quale custode di titoli costituiti in pegno, al pagamento di una somma pari al controvalore dei titoli, oltre gli accessori e spese. A sostegno della domanda monitoria, dedussero di aver costituito in pegno titoli a garanzia dei contratti di locazione finanziaria stipulati con l’istituto di credito; che i titoli costituiti in pegno erano stati affidati, per la custodia, alla Banca; che i contratti di locazione finanziaria, garantiti dai titoli costituiti in pegno, erano stati integralmente adempiuti. Pertanto, chiesero la condanna dell’istituto di credito, nella qualità di depositario dei titoli, alla liberazione dei debitori mediante la condanna al pagamento della somma equivalente al controvalore dei titoli costituiti in pegno.
Il Giudice adito ingiunse alla Banca, quale custode dei titoli, la riconsegna dei stessi in favore dei ricorrenti.
Avverso il decreto ingiuntivo la banca propose opposizione eccependo:
1) la mancata notifica del decreto;
2) l’inammissibilità della richiesta ingiunzione per mutatio della domanda – trasformazione della domanda di pagamento in richiesta di consegna;
3) il diritto della banca a compensare le somme in virtù di crediti vantati nei confronti degli opposti.
Gli opposti, nel costituirsi in giudizio, conclusero per il rigetto dell’opposizione.
Il Giudice di prime cure rigettò l’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese legali.
Avverso la suddetta sentenza la Banca ha proposto appello chiedendone la riforma, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Gli appellati, nella propria comparsa di risposta, hanno chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria di spese di lite.
La corte di appello adita ha accolto il gravame rappresentando che è fondata la richiesta della banca di trattenere i titoli, a compensazione del proprio credito.
In particolare, i Giudici hanno ritenuto indubbiamente sussistente il diritto alla restituzione dei titoli, in favore degli appellati, avendo questi adempiuto a tutte le obbligazioni a loro carico derivanti dal rapporto di garanzia. Tuttavia, non si può escludere il rapporto in essere fra le parti in causa, tanto che la Banca non è solo depositaria dei titoli costituiti in garanzia ma anche creditrice, in virtù di un distinto rapporto di fideiussione, nei confronti dei debitori di una somma maggiore. Per cui l’istituto di credito ha, allo stato, diritto di trattenere i titoli in questione, proprio, a compensazione del maggior credito vantato.
La natura giuridica del pegno irregolare, come hanno avuto modo di evidenziare i giudici della Corte d’Appello di Napoli, comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano – diversamente che nell’ipotesi di pegno regolare – di proprietà del creditore stesso, che ha diritto a soddisfarsi secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796-2798 c.c. che postulano, proprio, l’altruità delle cose ricevute in pegno. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, non esistendo unicità (ovvero accessorietà) di rapporti tra pegno irregolare e credito, l’estinzione del credito stesso non può essere effetto di un’operazione meramente contabile, ma rientra, pertanto, dall’ambito di operatività dell’istituto della compensazione. Il diritto a compensare (o trattenere) i titoli trova fondatezza anche nelle pattuizioni di cui al contratto di fideiussione che era stato stipulato, ove, all’art. 6, viene espressamente indicato che “quando esistono tra la Banca ed il correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura…ha luogo, in ogni caso la compensazione di legge…”
Pertanto, è stata riconosciuta la possibilità per l’istituto di credito di ricorrere alla compensazione in virtù dell’esistenza “di più rapporti di qualsiasi genere o natura” intrattenuti con i debitori/fideiussori.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PEGNO IRREGOLARE: NON È REVOCABILE EX ART. 67 L.F.
NON COSTITUISCE UN PAGAMENTO DI DEBITI LIQUIDI ED ESIGIBILI
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Antonio Ruffino | 22.05.2018 | n.2209
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pegno-irregolare-non-e-revocabile-ex-art-67-l-f
ESECUZIONE PRESSO TERZI: LA BANCA PUÒ ECCEPIRE LA COMPENSAZIONE AL FALLIMENTO SE LE SOMME NON SONO ASSEGNATE
LA COMPENSAZIONE NON È PRECLUSA DALLA POSITIVA DICHIARAZIONE EX ART. 547 CPC, SE L’ESECUZIONE INDIVIDUALE È DIVENUTA IMPROCEDIBILE
Sentenza | Cassazione civile, Pres. Ceccherini, Rel. Nazzicone | 04.03.2015 | n.4380
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-presso-terzi-la-banca-puo-eccepire-la-compensazione-al-fallimento-se-le-somme-non-sono-assegnate
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno