A fronte della trasformazione regressiva di una società di capitali in società semplice, con conseguente cancellazione della società trasformata dal registro delle imprese e di iscrizione di quella derivata dalla trasformazione nell’apposito registro speciale, la decorrenza del termine annuale di cui all’art. 10 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) va calcolato dalla detta cancellazione, con conseguente iscrizione nel registro speciale di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 558 del 1999.
Questo è quanto espresso nell’ordinanza n. 10302 della Corte di Cassazione – Sezione Prima Civile del 4 marzo 2020, pubblicata il 29 maggio 2020.
Nel caso di specie, Alfa s.s. ricorre per un mezzo nei confronti del Fallimento Alfa s.s., nonché di Banca Beta S.p.A., quale mandataria di Fallimento Alfa s.s., contro la sentenza della Corte di Appello, che ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento del 3.02.2017.
Alfa s.s., che si è trasformata da società a responsabilità limitata a società semplice, con effettiva cessazione – a far data dalla trasformazione del 24.11.2015 – di ogni attività imprenditoriale, contesta il fatto che il Giudice di secondo grado abbia ritenuto irrilevante, ai fini dell’operatività del termine di cui all’articolo 10, comma 1, della Legge Fallimentare, l’avvenuta cancellazione da oltre un anno della società dalla sezione ordinaria del registro delle imprese, escludendo tale operatività in virtù della successiva permanenza dell’iscrizione della società nella sola sezione speciale del suddetto registro.
Il ricorso viene accolto.
Difatti, secondo gli Ermellini, la “trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, sebbene connotato da personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione del soggetto trasformato e nella creazione di un nuovo soggetto in luogo del precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali che fanno capo all’originaria organizzazione societaria”. Di conseguenza, la cancellazione dal registro delle imprese, cui si riferisce l’articolo 10, comma 1, della Legge Fallimentare, è il riflesso della conclusione dell’attività di impresa: “ciò che fa scattare il decorso dell’anno, per gli imprenditori collettivi, è sì la cancellazione del registro delle imprese, ma quale riflesso della cessazione dell’impresa, quale che ne sia la ragione: e difatti, per converso, se vi è la cancellazione, ma l’attività prosegue, e fintanto che prosegue, il termine non corre affatto, come nell’ipotesi del trasferimento della società all’estero” (vedasi Cass. S.U. 5945/2013).
Secondo la Corte di Cassazione, bisogna distinguere la fattispecie in oggetto, dove l’attività imprenditoriale era cessata con la trasformazione in Alfa s.s., dal caso in cui la società semplice, derivante dalla trasformazione “regressiva”, prosegua in realtà nell’attività di impresa, avvalendosi in sostanza del meccanismo della trasformazione per sottrarsi alla fallibilità (vedasi Cass. 9569/2007): “va dunque fatta applicazione del principio, formatosi con riguardo al tema dell’applicabilità del termine annuale alle società non iscritte nel registro delle imprese, che impone sì l’applicazione del termine menzionato, ma dal momento in cui l’effettiva, e non fittizia, cessazione dell’attività venga palesata all’esterno”.
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