Testo massima
Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Pertanto, quando l’evento si verifichi nel momento in cui si sia definitivamente formato il titolo esecutivo, ossia la sentenza, nei confronti della società, tale titolo ha efficacia nei confronti dei soci, ai sensi dell’art. 477 c.p.c., e l’azione esecutiva può essere avviata nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione o illimitatamente a seconda che, pendente societate, gli stessi soci fossero accomandanti o accomandatari. Da ciò ne consegue che il soddisfacimento del titolo esecutivo emesso nei confronti della società in accomandita semplice viene trasferito ai soci accomandanti superstiti, nei limiti della quota di liquidazione di questi ultimi.
È questo ciò che si ricava dai principi affermati dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 18923 dell’8 agosto 2013.
Nel caso de quo, il Tribunale di Modena aveva accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dai soci accomandati, dichiarando la nullità dell’atto di pignoramento presso terzi, notificato dal socio accomandatario receduto, in forza di lodo arbitrale divenuto esecutivo nei confronti della società ma non eseguibile nei confronti della stessa poiché cancellata dal registro imprese.
Orbene, gli Ermellini, respingendo la decisione dei giudici di prime cure, ribadendo quanto espresso con la recente pronuncia a Sezioni Unite n. 6070/2013 ( già approfondita e pubblicata nel sito della rivista)e tenendo conto delle disposizioni contenute nell’art. 2495 c.c., hanno affermato il principio di diritto secondo cui “la cancellazione della società dal registro imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio”.
Da ciò discende che, se l’estinzione avviene in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c., cui consegue la eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci che divengono successori della compagine sociale, ai sensi dell’art. 110 c.p.c..
In conclusione, dunque, i giudici di legittimità hanno affermato che il soddisfacimento del titolo esecutivo emesso, come nel caso di specie, nei confronti della società in accomandita semplice viene trasferito ai soci accomandanti superstiti, nei limiti della quota di liquidazione di questi ultimi.
Testo del provvedimento
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