ISSN 2385-1376
Testo massima
La Certificazione Energetica è stata introdotta dalla direttiva EU 2002/91, con criteri vincolanti per tutti gli Stati membri, è stata recepita in Italia già dal 2005 con i decreti legislativi n.192/2005 e n. 311/2006 ed è stata attuata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2009, con il decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico del 26/6/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e con il successivo decreto legislativo n. 28/2011.
La procedura, che si articola attraverso una metodologia standardizzata definita a livello regionale o nazionale, classifica un edificio all’interno di una scala graduata sulla base delle sue caratteristiche energetiche.
Il documento che attesta il consumo energetico di un edificio è l’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.), il quale certifica la prestazione, l’efficienza o il rendimento energetico di un edificio e contiene le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica.
In particolare esso permette di individuare la classe energetica di un immobile a seguito di una serie di verifiche fatte dal certificatore energetico; gli indici di prestazione energetica individuati consentono di classificare l’edificio secondo una determinata classe in relazione al sistema di riscaldamento/raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria; una classe energetica elevata (A, B) certifica una elevata efficienza energetica che si traduce in un risparmio energetico e quindi economico con un minore consumo di elettricità e di combustibile, a vantaggio dell’ambiente e delle spese in bolletta.
La scala delle classi energetiche va da A+ a G, individuando nella classe A+ una ristrettissima cerchia di edifici che sono quasi tutti di carattere sperimentale in quanto, essendo a bassissimo impatto ambientale, la loro realizzazione implica ingenti sforzi tecnologici ed economici, e nella classe G la stragrande maggioranza degli immobili presenti sul territorio nazionale, ad alto consumo energetico.
È da segnalare che l’A.C.E. fa parte della documentazione necessaria all’ottenimento di sgravi fiscali: per ottenere l’accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF è necessario che il certificatore energetico verifichi che le opere effettuate abbiano apportato effettivamente un risparmio in termini energetici.
I dati relativi agli A.C.E. possono venire archiviati, a livello regionale, in un catasto dei certificati energetici cartaceo o a volte digitale. Solo cinque Regioni hanno costituito un catasto, quindici non ce l’hanno ancora e solo undici di queste prevedono di costituirlo. L’accesso ai dati in alcuni casi è riservato al certificatore, in altri è libero.
La certificazione energetica è da intendersi quale strumento per la trasparenza del mercato immobiliare, infatti l’acquirente, ricevendo la certificazione energetica dal venditore, può sapere con precisione l’effettivo valore di consumo dell’immobile che è in procinto di acquistare.
Proprio per tale motivo il legislatore ha disposto che dal primo luglio 2009 è necessario produrre l’attestato di certificazione energetica, nel caso di vendita o affitto delle singole unità immobiliari, ad eccezione degli edifici sottoposti a vincoli artistici o ambientali, per i quali il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione del loro carattere o aspetto storico-artistico, degli edifici inagibili e di quelli privi di qualsiasi impianto, degli edifici che non comportano un consumo energetico (ad esempio portici) e dei fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 5 metri quadrati.
Ed ancora con il D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, meglio conosciuto come “decreto rinnovabili“, ha reso obbligatoria l’esposizione dell’indice di prestazione energetica dell’edificio a partire dal 1° gennaio 2012, disponendo l’inserimento, nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, di un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relative alla certificazione energetica degli edifici, e comminando la nullità degli atti nei quali manca l’apposita clausola nella quale “l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la certificazione energetica degli edifici“.
L’ACE non è necessario in caso di successione o donazione di un immobile e neanche se l’edificio è privo di impianto di riscaldamento.
Da notare che poiché alcune regioni italiane non hanno legiferato in materia di certificazione energetica (in tal caso si applicano le disposizioni della normativa nazionale), a garanzia di una corretta informazione all’acquirente, fino a poco tempo fa, il proprietario poteva redigere una autodichiarazione come previsto dal punto 9 dell’allegato A alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici del D.M. 26 giugno 2009. Nella dichiarazione il proprietario affermava che “l’edifico è di classe energetica G quindi i costi per la gestione energetica dell’edificio possono essere alti e l’edificio può contribuire all’inquinamento dell’ambiente“.
L’autodichiarazione poteva essere redatta per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale ai 1000 mq. La Commissione Europea, non ritenendo questa scelta coerente con un completo recepimento della Direttiva 31, ha avviato da tempo una procedura di messa in mora dello Stato italiano. Anche se il Decreto “correttivo” da parte dello Stato italiano, annunciato, è in fase di emanazione, di fatto l’autodichiarazione non viene più attuata su tutto il territorio nazionale.
A cura di Arch. Stefano Guercia
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