ISSN 2385-1376
Testo massima
La cessione di un bene in esecuzione degli accordi stipulati in sede di separazione personale dei coniugi è revocabile, non inerendo ai diritti inalienabili del coniuge, che si riducono al diritto di abitazione nella casa coniugale.
Tale atto di cessione tuttavia non può considerarsi a titolo gratuito per cui è necessario il requisito della scientia damni in capo all’acquirente che può essere desunto in via presuntiva dalle seguenti circostanze di fatto: a). coincidenza temporale tra la separazione e l’insorgenza delle difficoltà economiche della debitrice b). il collegamento tra le parti (coniuge e figli) c). la mancanza di giustificazione, ai fini della mera separazione personale dei coniugi, dell’onerosa cessione di proprietà.
Cosi si è pronunziato il Tribunale di Napoli, dott. Ciro Caccaviello, con sentenza del 11971 del 30/10/2013, che ha dichiarato l’inefficacia ex art. 2901 cc dell’atto di trasferimento di un bene immobile posto in essere da un fideiussore ritenendolo lesiva delle ragioni di credito della Banca attrice.
In particolare, nella fattispecie in esame, l’atto di disposizione era stato posto in essere in esecuzione dei patti stipulati dopo la separazione dei coniugi nel periodo in cui la debitrice principale iniziava a manifestare le prime difficoltà economiche, a seguito delle quali la banca poi procedeva con l’azione giudiziaria.
Il Tribunale ha ritenuto l’ammissibilità dell’azione revocatoria contro tale disposizione patrimoniale nonchè l’esistenza dei presupposti di legge in relazione alla natura onerosa dell’atto relativamente scientia damni fondandola presuntivamente sui seguenti presupposti:
a). coincidenza temporale tra la separazione e l’insorgenza delle difficoltà economiche della debitrice;
b). il collegamento tra le parti (coniuge e figli);
c). la mancanza di giustificazione, ai fini della mera separazione personale dei coniugi, dell’onerosa cessione di proprietà.
Con tale decisione il Tribunale ha ben chiarito i limiti di applicabilità dell’azione revocatoria ex art. 2901 cc agli atti disposizione stipulati in esecuzione degli accordi di separazione personale dei coniugi anche in relazione ai presupposti tipici dell’azione.
È discutibile se l’atto possa essere considerato a titolo oneroso, così come giudicato dal Tribunale tenuto conto che l’omessa giustificazione della cessione, seppur rilevante in via presuntiva della scientia damni, è sicuramente determinante al fine della qualificazione del bene, in quanto mancando l’indicazione del corrispettivo economico, potrebbe accadere che il debitore possa essersi disfatti del proprio patrimonio senza alcun corrispettivo. Per tale ragione non è possibile operare una qualificazione aprioristica specifica, essendo necessario di volta in volta esaminare l’atto impugnato nel contesto generale delle condizioni patrimoniali del debitore per cui l’omessa giustificazione delle cessione è da ricondursi nella natura gratuita dell’atto di disposizione.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 626/2013