In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni sono compiute in epoca antecedente all’ammissione del correntista alla procedura di concordato preventivo, è necessario accertare – qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo agisca per la restituzione dell’importo incassato dalla banca – se la convenzione relativa all’anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto): solo in tale ipotesi la banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse, con il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini, con la sentenza n. 49 depositata il 20 gennaio 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Solaini | 08.06.2020 | n.10891
NON NECESSITA DELLA AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE ALLA PROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA GIUDIZIALE
Sentenza | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Travaglino – Rel. Cosentino | 28.05.2020 | n.10080
VI È LA DEROGA AL PRINCIPIO DELLA CRISTALLIZZAZIONE DELLA MASSA DEBITORIA
Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice Susanna Cividali | 01.03.2018 |
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