ISSN 2385-1376
Testo massima
Ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione non può più essere considerato il ricorso per cassazione ma il reclamo, ai sensi dell’art.630 cpc.
E’ questo l’innovativo principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, sezione terza, con sentenza n.19540, pronunziata in data 26/08/2013, a seguito del ricorso presentato da un debitore il quale aveva impugnato il solo capo di condanna relativo alle spese contenuto nel provvedimento di estinzione del processo esecutivo, risultando a suo avviso palese l’illegittimità del provvedimento atteso che l’estinzione del processo fosse conseguita alla condotta del creditore procedente e che fosse mancato qualsiasi accordo tra debitore e creditore.
Ebbene, i giudici di legittimità, nella medesima sentenza, hanno statuito che tale innovativo principio non potesse comunque essere applicato con effetto immediato a causa dell’overruling, atteso che il medesimo principio integra un imprevedibile mutamento della propria precedente interpretazione della norma tale da ritenere sussistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza o una preclusione prima esclusa.
Da ciò deriva che deve escludersi l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dal c.d. overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo.
Pertanto, la Suprema corte, ritenuto sia pure in via eccezionale l’ammissibilità del ricorso, ha rilevato la sua manifesta fondatezza, atteso che, per giurisprudenza consolidata, solo ove la dichiarazione di estinzione sia richiesta al giudice dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di accollo totale o parziale delle spese al primo, il creditore può chiedere la liquidazione delle spese da lui sostenute, mentre il giudice adito dal solo creditore procedente non può emettere un provvedimento di liquidazione in suo favore. Ed infatti, in conformità alla regola generale dettata dall’art.310 cpc, nel processo di esecuzione, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sicchè le spese sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se il processo è dichiarato estinto.
In conclusione, dunque, la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio l’impugnato provvedimento, nella parte in cui condannava il debitore esecutato alle spese del processo esecutivo constestualmente dichiarato estinto.
Testo del provvedimento
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