Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Marco Trivisonne del Foro di Foggia
In una procedura esecutiva presso terzi, è ammissibile l’intervento del creditore anche dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, sia pure non munito di formula esecutiva. La formula esecutiva non è espressamente richiesta dalla legge per il calcolo del dies a quo dal quale valutare la sussistenza del rispetto del termine di 120 giorni, e il decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo senza formula esecutiva è sicuramente rispettosa della ratio legis, consistente nel concedere alle amministrazioni dello Stato e agli Enti pubblici un congruo termine per completare l’iter per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di denaro.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Foggia, Giudice Lucia Napolitano, con l’ordinanza del 6 marzo 2020.
Nel caso di specie il creditore (ente ecclesiastico) spiegava atto di intervento nella procedura esecutiva presso terzi (il tesoriere), fondando il proprio diritto su decreto ingiuntivo opposto, ma provvisoriamente esecutivo stante la concessione della esecutorietà da parte del Giudice nel giudizio di opposizione. Il Comune si opponeva all’intervento, evidenziando che dalla data del provvedimento di concessione della provvisoria esecutorietà (e conseguente apposizione della formula esecutiva) al momento dell’intervento non erano decorsi i 120 giorni previsti dalla legge per l’esecuzione (trattandosi nel caso de quo di ente pubblico). L’opposizione veniva, dunque, rigettata ed assegnate le somme pignorate.
L’Organo giudicante ha chiarito che, con riferimento all’opposizione del debitore all’intervento proposto dal creditore fondata sul dedotto mancato decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo con formula esecutiva, si ritiene l’ammissibilità dell’intervento, in quanto il creditore intervenuto ha proposto la domanda dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, sia pure non munito di formula esecutiva. Peraltro la formula esecutiva non è espressamente richiesta dalla legge per il calcolo del dies a quo dal quale valutare la sussistenza del rispetto del termine di 120 giorni, e il decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo senza F.E. è sicuramente rispettosa della ratio legis, consistente nel concedere alle amministrazioni dello Stato e agli Enti pubblici un congruo termine per completare l’iter per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di denaro. Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, nella concessione di fatto di un doppio termine, e, quindi, di un ingiusto vantaggio, sicuramente non voluto dal legislatore, anche per i profili di incostituzionalità cui la diversa lettura della norma darebbe luogo.
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