La dichiarazione del legale rappresentante della società ha una precisa funzione ricognitiva e, l’eventuale discordanza tra il contenuto ricognitivo della stessa dichiarazione e la situazione reale, pur potendo essere dedotta, comporterà l’onere per il deducente, di specifica allegazione e di prova. In difetto di conferenti allegazioni e di prova, da parte del soggetto sul quale incombeva il relativo onere, circa l’eventuale difformità della dichiarazione resa rispetto alla realtà dalla stessa rappresentata, la dichiarazione del legale rappresentante della società è sufficiente ad attestare in capo al soggetto rappresentato la qualità di operatore qualificato, con esclusione della maggior protezione riservata all’investitore non professionale.
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