La dichiarazione ex art. 13 regolamento Consob 2 luglio 1991, n. 5387, è analoga a quella prevista dall’art. 31 reg. Consob 11522/98 e, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto la stessa è volta alla formulazione di un giudizio e non alla affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo. Essa esonera l’intermediario dall’obbligo di ulteriori verifiche sul punto e, il giudice, in mancanza di contrarie allegazioni, potrà porre alla base della decisione relativa alla verifica della esistenza della competenza e dell’esperienza dell’investitore, la sola dichiarazione di operatore qualificato debitamente sottoscritta.
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