Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l’onere di richiedere il differimento dell’udienza ai sensi dell’articolo 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall’articolo 167, secondo comma, c.p.c.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Amendola – Rel. Rossetti, con l’ordinanza n. 9441 del 23.03.2022.
Nel caso di specie il paziente aveva citato in giudizio l’ASL, l’assicurazione ed il chirurgo che aveva eseguito l’operazione ritenendo che dalla stessa gli fossero derivati danni di natura neurologica.
Il chirurgo si costituiti negano la propria responsabilità.
La ASL si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamò in causa la società assicurazione, sul presupposto di aver stipulato con la suddetta società un contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile sia dell’azienda stessa, sia dei sanitari in essa operanti, e chiese che in caso di accoglimento della domanda attorea fosse garantita dalla suddetta società.
Avverso tale pronuncia propose appello il paziente ed in via incidentale il chirurgo che vide rigettata – anche in tale sede- la propria domanda.
Con sentenza 15 marzo 2019 la Corte d’appello ccolse l’appello principale e rigettò quello incidentale.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che correttamente il Tribunale aveva reputato “inammissibile” la domanda di garanzia formulata dal chirurgo nei confronti della assicurzione Osservò la Corte d’appello che il chirurgo “non ha operato la chiamata in causa (dell’assicuratore) nelle forme e nei termini di cui all’art. 269 c.p.c., (con la conseguenza che) si è maturata la sua decadenza dal diritto ad essere manlevato”.
La Corte d’appello ritenne infine inammissibile per genericità la censura con cui il chirurgo contestava la sussistenza del nesso di causa tra la propria condotta e il danno lamentato dalla paziente.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione dal chirurgo con ricorso fondato su un solo motivo, lamentando la violazione dell’art. 269 c.p.c. atteso che l’originaria attrice aveva notificato la citazione introduttiva del giudizio di primo grado non solo alla ASL ed al chirurgo che l’aveva operata, ma anche direttamente alla assicurazione che pertanto, doveva ritenersi “convenuta” al pari dell’odierno ricorrente.
Di conseguenza, l’odierno ricorrente per formulare la sua domanda di garanzia nei confronti della assicurazione (e quindi una domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto) non aveva l’onere di rispettare le forme previste dall’art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa del terzo.
Infatti, deve qualificarsi come “domanda riconvenzionale” sia la domanda che il convenuto formula nei confronti dell’attore, sia quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto, che già sia parte del processo, sia quella che il chiamato in causa formula nei confronti del chiamante o di altri convenuti, che già siano parti del processo.
Risulta pertanto lapalissiano che, in tali ipotesi, la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, non essendo riferibile ad un soggetto “terzo” ma ad una parte, non soggiacendo neppure ad altri oneri di forma se non alla formulazione entro il medesimo termine stabilito per la proposizione della domanda riconvenzionale in senso stretto, ed ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace.
Neppure sarà necessario che la riconvenzionale “trasversale” sia fondata sui medesimi fatti posti dall’attore principale a fondamento della propria domanda.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, con rinvio ad altra sezione, esprimendo il principio di diritto sopra indicato.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno