La fideiussione bancaria c.d omnibus è da ritenersi valida, in quanto il suo oggetto risulta determinabile per relationem con riferimento alle operazioni bancarie in atto, o da intraprendere, fra banca e cliente, avuto riguardo al consueto modello di attività creditizia, integrato ex lege dal canone normativo della buona fede contrattuale.
L’inserimento nel contratto di garanzia di espressioni “a prima richiesta” o “a semplice richiesta” non vale a qualificarlo automaticamente come contratto autonomo, e non come fideiussione, così escludendo la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in quanto ciò che assume preminente rilievo è la relazione intercorrente fra l’obbligazione garantita e quella di garanzia come risulta dalla volontà delle parti. Occorrerà infatti, a tal fine, che sia prevista contrattualmente la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell’art. 1945 c.c., oltre alla espressa rinuncia al beneficio dell’escussione di cui all’art. 1944 c.c..
Nel contratto autonomo di garanzia il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, a meno che tale invalidità non derivi da contrarietà a norma imperativa, o da illiceità della causa, o che attraverso il medesimo contratto si intenda realizzare un risultato vietato dall’ordinamento.
“L’exceptio doli generalis” rappresenta, il limite all’astrattezza della garanzia autonoma, in quanto in sua presenza, il garante può legittimamente rifiutare il pagamento richiesto dal creditore, che appaia prima facie contrario a buona fede.
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