ISSN 2385-1376
Testo massima
Le parti possono determinare, attraverso la deroga convenzionale a norme dispositive, quali quelle che formano la disciplina ordinaria della fideiussione, forme contrattuali atipiche di garanzia, il cd. contratto atipico di garanzia la cui ammissibilità è sottoposta al giudizio di meritevolezza ex art.1322 cc.
Così il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6894 del 01/06/2011, si è pronunciato sul valore da attribuire alla garanzia fideiussoria sottoscritta in favore di una società.
Il caso ha ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai fideiussori, i quali contestavano, tra l’altro, la decadenza della banca dalla detta garanzia in quanto quest’ultima, pur conoscendo le pessime condizioni economiche in cui versava la società aveva continuato a concederle credito; nel corso del giudizio veniva espletata CTU che accertava un credito inferiore ed il mancato superamento del tasso soglia.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione precisando che il contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti, per le specifiche clausole apposte, deve qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia cd. Garantievertrag.
In tema di contratto autonomo di garanzia l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell’esecuzione fraudolente o abusiva e del caso in cui le eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto e per l’effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto atteso che, la fideiussione omnibus ha il valore di contratto autonomo di garanzia cd. Garantievertrag.
Il Tribunale non ha dato rilevanza al fenomeno della capitalizzazione trimestrale che aveva ridotto il credito tenendo in considerazione la sola circostanza relativa alla insussistenza della violazione dei termini ex lege 108 del 1996.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 59/2011