ISSN 2385-1376
Testo massima
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.
Questo il principio emerso dalla sentenza n.5783 pronunziata dal Tribunale di Napoli, sezione terza, in persona del dottor Massimiliano Sacchi, in data 23/05/2013.
Nel caso de quo, i fideiussori di una società hanno proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso in favore dell’istituto di credito presso il quale tale società era correntista, deducendo la decadenza della banca dalla garanzia prestata per aver continuato ad erogare credito alla debitrice principale pur conoscendo le precarie condizioni patrimoniali in cui la stessa versava.
Ebbene, il giudice di merito ha ritenuto che la fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti dovesse qualificarsi come un contratto autonomo di garanzia c.d. garantievertrag il quale, in quanto espressione dell’autonomia contrattuale ex art.1322 cc, ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale.
Ed infatti, in tale sentenza è stato evidenziato come i contratti oggetto della controversia contenessero una serie di clausole intese chiaramente a rendere l’obbligazione dei garanti autonome rispetto a quella del debitore principale, al fine di porre la banca al riparo da eccezioni inerenti i rapporti principali con il debitore garantito.
Di conseguenza, in virtù del carattere autonomo proprio delle garanzie prestate dagli opponenti, non trattandosi di fideiussioni ordinarie, il Tribunale ha statuito che questi ultimi non fossero legittimati a far valere le eccezioni inerenti l’applicazione della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto, della nullità per mancanza di forma, dell’illegittimità delle valute bancarie e della variazione delle condizioni economiche del rapporto.
Infatti, nel contratto autonomo di garanzia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dalla illiceità della causa.
In conclusione, il Tribunale, consolidando il principio di diritto già in precedenza affermato con sentenza n.6894/11 del Tribunale di Napoli ed analizzata dalla rivista, ha rigettato l’opposizione precisando che il contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti, per le specifiche clausole apposte, dovesse qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 295/2013