ISSN 2385-1376
Testo massima
LA MASSIMA
Il chiaro riferimento all’obbligo per il fideiussore di effettuare il pagamento immediatamente e a semplice richiesta consente agevolmente di qualificare la fideiussione omnibus quale contratto autonomo di garanzia.
Detto principio è conforme a quanto espresso recentemente dalla Suprema Corte a sezioni Unite che con sentenza n.3947/2010 ha stabilito che “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia(cd. Garantievertrag) in quanto incompatibile con il principio della accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo che vi sia una evidente discrasia rispetto l’intero contenuto della convenzione negoziale.
IL CASO
La Banca proponeva ed otteneva decreto ingiuntivo in danno di una società e dei suoi fideiussori.
Avverso detto decreto ingiuntivo proponevano opposizione i soli fideiussori i quali contestavano, tra l’altro, la violazione degli obblighi ex art. 1955 cc a carico del fideiussore nell’interesse del debitore principale.
Si costituiva in giudizio la Banca opposta facendo rilevare la sostanziale differenza tra la fideiussione codicistica e quella cd. omnibus, precisando altresì che in quest’ultima vi sono speciali pattuizioni, le quali rendono autonomo il rapporto di garanzia.
LA DECISIONE
Il Tribunale, ha rigettato l’opposizione, e per l’effetto ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Invero, sostiene il Tribunale che dal corpo del testo contrattuale risulta chiara l’autonomia dell’obbligazione assunta dai fideiussori.
In particolare, il dato rilevante è dato dal fatto che i fideiussori hanno concluso e sottoscritto ciascuno un contratto in forza del quale l’obbligazione del fideiussore diventa esigibile anche per l’eventualità delle invalidità dell’obbligazione principale, con l’unico limite rappresentato dalla exceptio doli, utilizzabile dal fideiussore per sanzionare violazioni di singolare rilievo quali la contrarietà a norme imperative o la illiceità.
Orbene la disciplina di tale contratto fa si che la stessa venga attratta nell’ambito del contratto autonomo di garanzia, motivo per il quale i fideiussore devono ritenersi obbligati al pagamento dell’importo ad essi richiesti dal creditore seppur nei limiti dell’importo da essi garantiti, precisando inoltre, che la natura autonoma della fideiussione omnibus preclude al garante di poter porre eccezioni inerenti la validità del rapporto principale.
Infine, il giudice ha precisato che nessun argomento poteva essere utilizzato dai fideiussori relativamente alla presunta violazione dell’art.1955 cc, in quanto detta norma è stata derogata per autonoma volontà delle parti le quali all’art.4 del contratto di fideiussione hanno espressamente stabilito che: “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca”.
Previsione quest’ultima che aggiunge ulteriori caratteri di autonomia alla fideiussione in oggetto giustificando ancor più l’atipicità del relativo contenuto.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ha rigettato l’opposizione e confermato il Decreto Ingiuntivo, ben evidenziando che la fideiussione omnibus ha il valore di contratto autonomo di garnazia cd. Garantievertrag.
Testo del provvedimento
si allega la sentenza del Tribunale di Napoli
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Numero Protocolo Interno : 111/2012