Con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 la Banca d’Italia, autorità di vigilanza per la tutela della concorrenza e del mercato con riguardo alle imprese di credito ai sensi dell’art. 20 c. 2 L. 287/1990, dopo aver preso in esame lo schema contrattuale per le fideiussioni cosiddette “omnibus” ha riconosciuto che “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990” ed ha imposto ad ABI di trasmettere preventivamente alla Banca d’Italia le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d’istruttoria avrebbe dovuto essere diffuso al sistema bancario.
Le determinazioni della Banca d’Italia hanno riguardato specificamente il settore bancario e le ripercussioni significative sul mercato rilevante del credito conseguenti alla violazione dell’art. 2 della normativa Antitrust e all’intesa illecita. Tali aspetti sono completamente estranei nelle fattispecie in cui la garanzia non ha ad oggetto operazioni bancarie, né obbligazioni future (es. contratti di leasing).
Pertanto la fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni collegate al contratto di leasing non configura un modello da far rientrare nell’ambito applicativo della norma dell’art. 1938 c.c.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Milano, Pres. Raineri – Rel. Fontanella, con la sentenza n. 1953 del 22 luglio 2020.
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