“L’oggetto sociale non costituisce più un limite legale ai poteri di rappresentanza degli amministratori, essendo stato abrogato l’art. 2384 bis c.c. che regolava gli atti ultra vires. E’ stato così attuato il superamento della tradizionale correlazione tra potere di rappresentanza degli amministratori e oggetto sociale come limite all’esercizio di detto potere, per realizzare sotto tale profilo una dissociazione tra potere di gestione (o di amministrazione) e potere di rappresentanza. Infatti, mentre il primo, in caso di amministrazione pluripersonale, spetta in via esclusiva al c.d.a. e ricomprende tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, come si evince dall’art. 2380 bis, I comma, il secondo ha carattere generale, estendendosi a tutti gli atti compiuti dai gestori cui spetta la rappresentanza, ancorché estranei all’oggetto sociale, con la conseguenza che la società rimarrà sempre vincolata verso i terzi, anche se in malafede, dall’operato degli amministratori muniti del potere rappresentativo, senza poter eccepire la non attinenza all’oggetto sociale degli atti da questi posti in essere nell’esercizio di tale potere. Ne consegue che un’eventuale clausola statutaria che attribuisse agli amministratori il potere di compiere solo gli atti che rientrano nell’oggetto sociale costituirebbe una limitazione statutaria, come tale rientrante nell’ambito di applicazione del secondo comma della norma e quindi opponibile ai terzi solo nell’ipotesi ivi contemplata”.
“Dunque, nei rapporti esterni, per tutelare l’affidamento dei terzi – e salva l’exceptio doli prevista dal 2° comma dell’art.2384 – sia gli atti compiuti dall’amministratore munito del potere di rappresentanza ma privo del potere di gestione (atti estranei all’oggetto sociale ) sia gli atti che eccedano i limiti – anche se pubblicati – dei poteri di gestione o di rappresentanza, rimangono validi e impegnativi; nei rapporti interni, invece la mancanza o eccesso di potere o l’estraneità dell’atto all’oggetto sociale restano rilevanti quale base per un’azione di responsabilità, quale giusta causa di revoca, e quale motivo di denuncia al collegio sindacale o al tribunale”
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Bologna, Giudice Cinzia Gamberini, con la sentenza n. 20687 del 08 ottobre 2019 con la quale veniva rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata da una società costituitasi fideiussore a favore di una terza società.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RILEVA LA SUSSISTENZA DEL POTERE DELL’AMMINISTRATORE DI CONCLUDERE L’ATTO
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Didone Rel. Scaldaferri | 15.01.2016 | n.613
È SUFFICIENTE LA PREVISIONE DI “PRESTARE FIDEIUSSIONI ED OGNI ALTRO TIPO DI GARANZIA REALE O PERSONALE ANCHE A FAVORE DI TERZI”
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Sestini | 08.07.2020 | n.14254
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