L’ art. 559 c.p.c. prevede che – previa apposita istanza e successiva udienza di comparizione di tutte le parti del processo esecutivo – il debitore possa essere sostituito con una persona diversa, sostituzione che dovrebbe essere obbligatoria qualora l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal debitore (nella prassi, in realtà, i Tribunali dispongono la custodia sempre quando l’immobile è libero). La nomina del custode è poi necessaria con l’emissione dell’ordinanza di vendita o di delega ed il relativo ruolo è ricoperto dallo stesso Professionista Delegato alla vendita.
È complesso – e da sempre oggetto di dibattito – l’inquadramento giuridico della custodia dei beni immobili.
Mancando una normativa organica, la dottrina ha storicamente ricondotto la figura del custode ad una pluralità di negozi giuridici (deposito, rappresentanza), rinvenendosi peraltro tratti comuni negli istituti del sequestro, del pegno, dell’usufrutto ecc.
In tale prospettiva, la custodia avrebbe una natura “privatistica”, concezione invero venuta meno, in favore di una accezione “pubblicistica” dell’istituto, che configura il custode come ausiliario del Giudice (il riferimento va a Cass. Sez. Unite 16/5/2013 n. 11830).
In tal senso, il custode assume il ruolo di “rappresentante”
a) dello Stato (tutela delle esigenze economiche generali);
b) dei creditori (realizzazione del massimo ricavo);
c) del debitore (difesa ed amministrazione del bene).
È l’art. 65 c.p.c. a definire, in maniera molto sintetica, i due compiti principali del custode: l’affidamento della conservazione e l’amministrazione dei beni.
Il custode giudiziario è quindi una longa manus del Giudice, in quanto, sostituendosi al titolare dei beni che gli sono affidati, ha l’obbligo di conservare ed amministrare il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia secondo le direttive impartitegli dal Giudice, essendo responsabile sia civilmente che penalmente e rispondendo dei danni cagionati alle parti.
Tuttavia il custode dell’immobile pignorato non può limitarsi ad una semplice conservazione del bene oggetto del suo incarico, dovendo – in virtù del valore attribuito alla disposizione contenuta nell’art. 559 c.p.c. – preservarne il valore economico, data l’estensione del pignoramento ai frutti dell’immobile pignorato.
Le ipotesi di responsabilità penale sono individuate negli artt. 334 e 335 c.p., ed hanno ad oggetto la sottrazione o danneggiamento delle cose in custodia, oltre che la violazione colposa dei doveri riferiti alla custodia e alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice.
Sul piano civilistico, il custode risponde ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato dalle cose in custodia, salva la prova del caso fortuito. Trattandosi in tal caso di “debito personale” si esclude che tale risarcimento possa porsi a carico della procedura, gravando esclusivamente sul custode stesso.
FOCUS
Il custode ogni tre mesi, salvo un termine diversamente stabilito dal giudice deve presentare il conto parziale, mentre al termine del suo incarico deve presentare il conto finale della sua gestione.
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