E’ assai frequente, nella prassi, l’allegazione agli atti di causa di perizie tecniche di parte in cui i consulenti di correntisti e mutuatari ravvisano il superamento dei tassi soglia previsti in materia di usura mediante l’applicazione di formule di calcolo dei tassi effettivi globali applicati nel concreto dall’istituto di credito differenti rispetto a quelle proposte dalla Banca d’Italia.
Parimenti frequenti sono i quesiti peritali posti dai giudici ai consulenti tecnici d’ufficio che, correttamente, disattendendo le tesi contenute nelle perizie suddette, prevedono, al contrario, di verificare se vi sia usurarietà nel rapporto oggetto di analisi in conformità alle indicazioni contenute nelle istruzioni fornite dalla Banca d’Italia e pro tempore in vigore.
Tali quesiti vengono spesso contestati dai consulenti tecnici di parte opposti agli istituti di credito poiché, l’esecuzione delle verifiche tecniche in tema di usura, da parte dei consulenti tecnici d’ufficio, condotta in osservanza delle istruzioni fornite da Banca d’Italia non determina, in genere, il superamento del tasso soglia, con conseguente respingimento delle doglianze proposte.
La contestazione del quesito peritale in materia di usura, che prevede appunto la verifica del superamento del tasso soglia in conformità alle indicazioni fornite da Banca d’Italia, non è ammissibile. Le ragioni di tale affermazione sono da ricercarsi nella stessa legge “antiusura”, ossia nella legge numero 108 del 7 marzo 1996.
L’articolo 2 della legge 108/1996, stabilisce, infatti, il parametro oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari e determinano, di conseguenza, il delitto di usura, ai sensi dell’art. 644 del codice di procedura penale.
Il parametro di riferimento per la verifica del tasso soglia, è, infatti, secondo il comma 1, “il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. … corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto…”.
I tassi effettivi globali medi, come sopra determinati, sono pubblicati, e di conseguenza resi noti, sia agli intermediari finanziari sia ai loro clienti, e più in generale al pubblico, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’organismo deputato alla raccolta dei dati necessari per elaborare il tasso soglia è la Banca d’Italia, la quale, su base trimestrale, determina, in virtù dei dati comunicati dagli intermediari finanziari, il tasso effettivo globale medio per singola categoria di operazione.
Definito e quantificato, come sopra descritto, il parametro (ossia il t.e.g.m.) oltre il quale gli interessi applicati dagli istituti di credito sono usurari, è necessario capire come quantificare il tasso di interesse del singolo rapporto da confrontarsi con il tasso soglia.
Ora, a logica, se esiste una formula matematica con cui è determinato il tasso soglia, tale formula deve essere applicata anche per la determinazione del parametro variabile di confronto, ossia il tasso applicato nel concreto su base trimestrale nel rapporto oggetto di contestazione. Perciò la condizione sine qua non per il confronto fra tasso del singolo rapporto bancario e tasso soglia è che entrambi siano determinati in base alla medesima logica, alla medesima formula e con le medesime regole. Semplificando, per determinare se una squadra è più forte dell’altra è necessario che entrambe giochino allo stesso sport. Non è possibile determinare fra una squadra di calcio ed una squadra di pallavolo quale delle due sia la migliore, perché non è possibile uno scontro diretto fra le due, e quindi non è possibile il confronto stesso.
Confrontare il tasso soglia in materia di usura, per come determinato dalla Banca d’Italia, con un tasso d’interesse scaturente da una diversa metodologia di calcolo è impossibile, o, laddove lo si ritenga possibile, privo di significato, perché si stanno confrontando grandezze diverse e per giunta non omogenee.
Dal punto di vista operativo spesso si assiste alla produzione in giudizio di perizie che ravvisano l’applicazione di tassi d’interesse improbabili, rasentanti addirittura il 20%.
La formula di calcolo del t.e.g. più di frequentemente utilizzata per determinare il tasso d’interesse applicato nel concreto dagli istituti di credito, nella maggior parte delle perizie tecniche depositate agli atti a difesa dei clienti delle banche, è la seguente:
T.a.e.g. = ((interessi + oneri)*365)/numeri debitori
Il risultato di tale formula, in una di queste perizie, conduceva ad un supposto tasso applicato dalla Banca nell’anno 2012 del 24,02%, ben oltre, ovviamente, il tasso soglia previsto, ammontante al 16,39%.
Ancor più improponibili appaiono le formule di calcolo del tasso d’interesse su mutuo, che, in alcuni casi, viene determinato come la pura somma dei numeri percentuali indicati nel contratto.
Sempre da una delle perizie tecniche di parte a difesa dei mutuatari, veniva stimato un t.e.g. pari al 20,433% su un finanziamento chirografario determinato come la sommatoria del tasso contrattualmente pattuito, più il tasso di mora, più la penale di estinzione anticipata, più le spese connesse con l’erogazione del credito percentualizzate ed integralmente imputate solo ed esclusivamente sulla prima rata.
Numerose le sentenze che respingono le doglianze delle parti opposte alla banche stabilendo che l’unica formula di calcolo per la determinazione del t.e.g. è quella stabilita dalle istruzioni di Banca d’Italia pro tempore in vigore.
Si citano ad esempio la sentenza del Tribunale di Milano, 23 dicembre 2014, n. 15318: “Le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d’Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile.”
Le istruzioni di Banca d’Italia “oltre a rispondere all’elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate”.
Dello stesso tenore anche la sentenza del Tribunale di Milano, Dott. A. Stefani, n. 7234 del 3 giugno 2014. Stessi principi sono espressi dal Tribunale di Avezzano, con la sentenza del 21 gennaio 2015, nonché dal Tribunale di Ferrara, con la sentenza n. 592 del 21 maggio 2014: “Non può pretendersi che la Banca operi in modo difforme dalle istruzioni dell’Organo di Vigilanza”.
Si consideri, infatti, che il tasso effettivo globale medio, oltre ad essere la deadline in materia di usura dei tassi d’interesse ex post (ossia in sede di c.t.u.), è altresì un indicatore preventivo, ex ante, per gli intermediari finanziari nella determinazione delle condizioni contrattuali da applicarsi. Infatti, il t.e.g.m. è noto agli istituti di credito sia in sede di stipula dei contratti sia in caso di variazione dei medesimi (ius variandi) durante il rapporto e dovrebbe fungere da limite massimo nella determinazione dei tassi applicati o da applicarsi, in modo tale che essi non siano o non divengano usurai.
Tale concesso è stato espresso anche dal Tribunale di Torino, sentenza Dott. Bruno Conca, n. 3783 del 21 maggio 2014: “l’istituto di credito non può discostarsi dalle istruzioni del suo organo di vigilanza”.
Ora, laddove in sede di contenzioso bancario, si decidesse di disattendere le istruzioni di Banca d’Italia per la determinazione del tasso applicato in concreto nel rapporto oggetto di contestazione, poiché supposte inique o penalizzanti per i clienti degli istituti di credito, sarebbe parimenti logico ritenere altrettanto iniquo e penalizzante il valore assunto dal tasso effettivo globale medio, ossia del tasso soglia, determinato attraverso le medesime istruzioni. Sarebbe quindi onere di coloro che contestano le istruzioni fornite da Banca d’Italia in materia di usura, e, dunque, indirettamente la stessa legge 108/1996, determinare con la formula prescelta, non solo il tasso applicato nel rapporto oggetto di contestazione a difesa del proprio assistito, ma anche i tassi soglia di confronto, sostituendosi, di conseguenza, alla stessa Banca d’Italia nella rilevazione del tasso effettivo globale medio.
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