ISSN 2385-1376
Testo massima
Il rapporto di garanzia autonomo è “un accessorio” del rapporto giuridico garantito, destinato a circolare automaticamente (salvo diversa previsione) in caso di trasferimento del rapporto garantito, secondo il principio generale ricavabile dall’art. 1263 cc
Lo ha stabilito il Tribunale di Verona, nella sentenza n. 2427 del 14.11.2012, intervenendo sul tema del regime di circolazione del rapporto di garanzia autonoma.
In particolare, nel caso di specie, era stata contestata l’operatività della garanzia autonoma rilasciata in favore di un soggetto giuridico diverso rispetto a quello che intendeva avvalersene, il quale era succeduto nella titolarità del rapporto giuridico da cui il credito garantito derivava.
Il giudice veneto richiama innanzitutto il principio generale riconducibile al brocardo accessorium sequitur principale, ricavabile dall’art.1263 cc, secondo cui, in caso di successione nella titolarità del credito, in capo al successore vengono automaticamente trasferiti anche gli accessori, tra i quali le garanzie personali e reali.
Si domanda, poi, se la regola richiamata possa valere anche in relazione alle garanzie autonome, le quali si contraddistinguono per il fatto che, con esse, il garante si impegna a pagare il garantito “a prima richiesta“, senza possibilità di rifiutare il pagamento in base ad eccezioni relative all’obbligazione garantita, cioè indipendentemente dalla validità o dall’esistenza della stessa.
Ebbene il giudice veronese giunge ad una soluzione affermativa rilevando che, sebbene la garanzia autonoma si caratterizzi per un regime giuridico autonomo rispetto al rapporto giuridico principale (e quindi non possa definirsi “accessoria“), la sua funzione è pur sempre quella di fornire al creditore uno strumento ulteriore contro l’inadempimento del debitore; sicché, nella misura in cui serve a ridistribuire il rischio derivante dall’inadempimento dell’obbligazione principale, è pur sempre un accessorio di quest’ultima.
Da ciò deriva che il trasferimento del rapporto principale da cui deriva il credito garantito determina il subentro del successore nel rapporto di garanzia facente capo al precedente titolare in quanto il rapporto di garanzia autonoma circola automaticamente in caso di trasferimento del rapporto garantito.
Testo del provvedimento
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