La disposizione di cui all’art. 556 cpc, prevede l’esclusione dal pignoramento immobiliare dei beni ivi contenuti che non siano allo stesso fisicamente uniti e non ne facciano parte.
Dunque, quando viene sottoposto ad esecuzione un bene immobile, i beni mobili posizionati al suo interno e non sottoposti a pignoramento restano estranei alla procedura esecutiva immobiliare e rimangono di proprietà e nella disponibilità del debitore esecutato; tali beni devono quindi essere asportati e depositati in un altro luogo, in quanto l’ordine di liberazione prevede che l’immobile venga rilasciato libero da persone e cose.
Le azioni relative alla loro ricollocazione spettano al custode, il quale, a norma dell’art. 560 ultimo comma cpc, previa autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione, può esercitare le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità dell’immobile.
Sul punto si sono delineate, nei vari Tribunali, due diverse prassi:
Qualora all’interno dell’immobile vengano rinvenute cose prive di qualsivoglia valore economico o in pessimo stato è possibile presumere che le stesse siano state abbandonate dal debitore esecutato, sicchè le stesse vengono configurate come cd. res derelictae, suscettibili di occupazione ex art.923 cc.
In questo caso, il custode può disporne l’asporto e lo smaltimento secondo le norme di legge.
Qualora, invece, si tratti di beni aventi un valore economico apprezzabile, il custode deve invitare il debitore o, se soggetto diverso, il loro proprietario ad asportarli, assegnando loro un termine. Di tale intimazione l’ufficiale ne dà atto nel verbale; tuttavia, se l’intimato non è presente, detto verbale gli viene notificato a spese del creditore.
In caso di mancato rispetto del termine, si procederà alla rimozione e allo smaltimento delle stesse secondo le norme di legge ovvero alla liquidazione delle medesime: ai sensi dell’art. 609 cpc l’ufficiale giudiziario dispone la custodia dei beni mobili non riscossi, incaricando lo stesso custode ovvero l’istituto Vendite Giudiziarie, nominato all’uopo custode, al ritiro e al trasporto presso la sua sede o in altro luogo idoneo.
Si attiva, in tal caso, la procedura ex art. 1211 cc a seguito della quale è possibile addivenire alla liberazione dell’immobile dei beni mobili tramite la vendita di quest’ultimi secondo le norme stabilite per la vendita del pegno ex artt. 2796 e 2797 cc ed, in caso di mancata vendita dei beni mobili in custodia, facendo applicazione dell’art. 20 comma 3 del DM 109/1997 secondo il quale “le cose invendute e non ritirate dal debitore sono a cura dell’istituto distrutte o donate ad enti di beneficenza ed assistenza previa autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione”.
Le spese relative alla vendita sono poste a carico della procedura e sono liquidate dal Giudice insieme agli altri compensi del professionista delegato.
FOCUS
I beni mobili posizionati all’interno di un immobile devono essere asportati e depositati in un altro luogo.
Se si tratta di “beni di irrilevante valore di mercato” sta all’Ufficiale giudiziario capire quando è possibile provvedere autonomamente allo smaltimento senza incorrere in conseguenze pregiudizievoli come appropriazione indebita, sottrazione di beni, o loro distruzione.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno