Il D. Lgs 149/2022 agli articoli da 7 a 10, sez. I del capo IV, contiene le modifiche relative alla mediazione civile e a altri strumenti per la composizione stragiudiziale delle vertenze.
Tutte le modifiche mirano ad incentivare il ricorso alla mediazione per la composizione delle liti sorte ed insorgende in determinate materie obbligatorie.
Gli strumenti adottati per aumentare il ricorso alla mediazione, oltre l’ampliamento delle materie per cui il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità (elencate in seguito), sono gli incentivi fiscali (esenzione imposta di registro fino ad un valore di € 100.000,00, oggi il valore è € 50.000,00), l’applicabilità del gratuito patrocinio, la mediazione telematica, la maggiore formazione dei mediatori e l’ampliamento dei loro compiti.
Le materie per cui la mediazione è obbligatoria sono: Condomino, Diritti Reali, Divisione, Successioni ereditarie, Patti di famiglia, Locazione, Comodato, Risarcimento danni derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, finanziari, (e poi dal 28 giugno), associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera rete, somministrazione società di persone e subfornitura.
La legge di bilancio 2023 ha anticipato l’applicabilità al 28 febbraio 2023 di tre delle modifiche previste e precisamente: la mediazione in modalità telematica, l’aumento delle sanzioni per la mancata partecipazione e la responsabilità contabile limitata ai fatti e alle omissioni commesse con dolo o colpa grave.
La mediazione in modalità telematica, salvo che le parti o una di essa non richiedano di effettuarla in presenza, è già oggi la forma più diffusa di partecipazione a causa degli effetti del covid, attestandosi intorno al 90 %, anche perché essa permette comunque alla parte di assistere da remoto o meglio presso lo studio del professionista che l’assiste, favorendo anche un momento di confronto riservato con l’avvocato, soprattutto quando ci si trova di fronte alla proposta del mediatore.
Per tale forma di incontro è previsto che il verbale, unico file nativo digitale, sia inviato dal mediatore e non dalla segreteria e che le parti lo sottoscrivano, tutte digitalmente, reinviandolo poi al mediatore, il quale vi appone la propria firma digitale.
Tuttavia, la legge non ha previsto, mentre sarebbe stato opportuno farlo, che la parte non munita di firma digitale possa firmare analogicamente e che poi l’avvocato – con la propria firma digitale – autentichi la firma della parte.
L’aumento delle sanzioni in caso di mancata partecipazione costituisce, se applicato, un forte incentivo alla partecipazione, soprattutto se il giudice potesse applicarlo prima della fine del percorso giudiziario.
Infine, la responsabilità contabile limitata ai fatti e alle omissioni commesse con dolo o colpa grave favorirà la partecipazione attiva dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, venendo meno l’applicazione, salvo i casi citati, della contestazione del danno erariale.
AVV. ROMUALDO MIELE
Mediatore di Concormedia
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