La moneta scritturale, quand’anche creata dal nulla, diventa immediatamente moneta elettronica, della quale si può disporre e di fatto si dispone comodamente da casa in home banking, o addirittura dal cellulare con apposite app, per tutte le operazioni di e-commerce ormai in uso, dall’acquisto di beni su noti portali, al pagamento di bollette e finanche di imposte e tasse, sicché è agevole intuire quanto sia indispensabile alla celerità dei traffici economici. Si tratta di un effetto inevitabile e, anzi, connaturato alla dematerializzazione del denaro, che genera un’astrazione dell’oggetto paragonabile in parte all’astrazione della causa nei titoli di credito.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Vicenza, Giudice Giulio Borella, con la sentenza n. 276 del’11 febbraio 2020.
Il provvedimento è una rappresentazione interessante e puntuale circa la validità della c.d. moneta scritturale, cioè quella moneta che materialmente non esiste ma lo è solo per le operazioni finanziarie.
Nel caso in esame, un debitore esecutato ha convenuto in giudizio le banche, che agivano in una precedente procedura esecutiva per il recupero di somme prestategli quale fideiussore delle sue società e mai restituite, eccependo che queste gli avrebbero in realtà illecitamente fornito la provvista di cui ai mutui e conti correnti affidati, in quanto avrebbero creato moneta dal nulla, meramente scritturale. Ha sostenuto, inoltre, che gli istituti di credito, non abbiano seguito le corrette procedure di approvvigionamento del denaro prestatogli, ma che l’abbiano creato dal nulla, semplicemente annotando l’operazione nelle proprie scritture contabili. Ha chiesto quindi la declaratoria di nullità di tutti i rapporti sorti sulla base di quella moneta scritturale illecita, per illiceità dell’oggetto.
La domanda, ovviamente, non è stata accolta.
Il Giudice ha preliminarmente chiarito che, quand’anche la banca creasse moneta scritturale, priva di un legittimo sottostante, ciò sarebbe imputabile alla violazione di una norma di comportamento interna al sistema bancario, di regole di contabilità bancaria, la cui violazione non può generare a cascata la nullità di tutti i rapporti sorti mediante l’utilizzo della moneta scritturale. Vi è un imprescindibile affidamento sulla correttezza di tali operazioni, che è necessario per la stabilità dei traffici economici e per la speditezza della circolazione dei beni, che rimarrebbe del tutto compromessa, se ad ogni transazione un contraente particolarmente diligente dovesse ogni volta verificare l’origine delle somme e se, conseguentemente, dette transazioni potessero essere rimesse continuamente in discussione, per l’esistenza di irregolarità contabili delle banche, nella fase della concessione del credito.
La conseguente dematerializzazione è ben descritta nella direttiva 2000/46/CE, che definisce la moneta elettronica come un valore monetario rappresentato da un credito verso l’emittente; la Banca Centrale Europea, a sua volta, parla di riserva elettronica di valore monetario (cfr B.C.E., report on electonic money, 1998). La stessa attività di emissione di moneta elettronica, cui sono autorizzati solo i c.d. I.M.EL, disciplinati dalla sopra richiamata direttiva, è definita come ricezione di fondi dal pubblico in cambio di moneta elettronica, mettendone in evidenza la caratteristica di credito verso l’emittente e, quindi, la circolazione elettronica del credito, al pari di un qualsiasi titolo di credito, cui infatti parte della dottrina avvicina tale strumento. Per evitare distorsioni nei comportamenti degli I M EL. esistono le autorità amministrative indipendenti, tra cui la Banca d’Italia e, in ultima istanza, la stessa B.C.E., che hanno tra i relativi compiti anche proprio quello di verificare il corretto comportamento degli istituti di credito.
La tutela della stabilità del sistema, insomma, passa in questo caso attraverso i controlli interni al sistema bancario, non potendo invece giungere ad intaccare i rapporti sorti sulla base del denaro erogato dalle banche, divenuto moneta elettronica, a causa della dematerializzazione della stessa, pena la totale compromissione della sicurezza e speditezza dei traffici economici, ossia del mercato.
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