ISSN 2385-1376
Testo massima
Il precetto siccome atto non diretto alla instaurazione di un giudizio nè del processo esecutivo, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo dell’efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l’intimato abbia proposto opposizione; tuttavia, se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda comunque tendente all’affermazione del proprio diritto di procedere all’esecuzione (ed in tale categoria va compresa certamente anche la mera richiesta di rigetto dell’opposizione) compie un’attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell’art. 2943 cod. civ., sicché, ai sensi del secondo comma dell’art. 2945 cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
La sentenza in esame affronta il problema dell’interruzione della prescrizione del diritto del creditore a seguito della notifica del precetto.
La Corte afferma il seguente principio di diritto:
“Il precetto, non costituendo atto diretto alla instaurazione di un giudizio né del processo esecutivo, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo dell’efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l’intimato abbia proposto opposizione, atteso che l’opposizione ex art. 615 c.p.c. più che atto di impugnazione del precetto è atto con il quale il debitore, minacciato di esecuzione, chiede l’accertamento negativo del credito“.
In altri termini, la notifica del precetto interrompe la prescrizione del diritto senza effetti permanenti che inizia nuovamente a decorrere dal momento dalla data di notifica.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 133/2007