ISSN 2385-1376
Testo massima
È nulla la notifica eseguita presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario ove indirizzata a soggetto indicatovi con generalità diverse da quelle dell’effettiva parte destinataria, non essendo sufficiente la mera indicazione del numero di ruolo generale o del domiciliatario della controversia cui in concreto si riferisce il piego raccomandato, oltretutto quando le conclusioni nell’atto notificato si riferiscano a soggetto diverso dall’effettiva controparte, donde la notificazione deve essere rinnovata allorquando il convenuto non si sia costituito in giudizio.
Sono questi i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 25937 del 9.12.2014 pronunciata nell’ambito di un procedimento di regolamento per competenza per territorio azionato ai sensi dell’art. 47 cpc.
Nell’affermare il summenzionato principio, la Cassazione ha rilevato che parte ricorrente aveva erroneamente indicato nella relata di notifica del ricorso legittimamente effettuata presso la cancelleria non l’effettiva parte processuale bensì ad un soggetto giuridico differente nei cui confronti erano state peraltro proposte le conclusioni così come formulate nell’atto introduttivo del giudizio.
La Cassazione ha pertanto ritenuto indispensabile disporre la rinnovazione della notificazione nonostante la relata di notifica contenesse altri elementi utili per l’identificazione della causa cui l’atto notificato si riferiva, quali il numero di ruolo del procedimento civile ed il nominativo del procuratore domiciliatario di parte convenuta.
I giudici di legittimità hanno infatti escluso che in presenza di una siffatta situazione possa ritenersi che il destinatario effettivo sia stato in grado di prendere conoscenza dell’atto notificato.
Non può essere difatti richiesto chiedere al procuratore della parte malamente indicata di verificare tutte le eventuali notifiche eseguite in cancelleria con generalità anche differenti rispetto a quelle del proprio cliente o di verificare, attraverso l’esame delle annotazioni esterne al plico, del numero di ruolo o dell’identità del domiciliatario ai fini della identificazione della controversia.
Il procuratore della parte non è neppure tenuto ad estrapolare dalle notifiche effettuate in cancelleria il riferimento dell’atto notificato alla parte effettiva od espungere o reinterpretare le conclusioni.
La Cassazione ha, in definitiva, ritenuto indispensabile disporre la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo per regolamento di competenza.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 55/2014