ISSN 2385-1376
Testo massima
La Corte di Appello di Napoli, si è pronunciata in tema di notificazione agli irreperibili ribadendo il carattere residuale delle notificazioni di cui all’art.143 cpc.
Invero, ha precisato il collegio, che si potrà procedere alla notifica ex art.143 cpc solo in presenza della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, i quali sono strettamente correlati ai rapporti intercorrenti tra le parti.
Per il requisito soggettivo vi deve essere la reale ignoranza sulla residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto;
Per il requisito oggettivo, devono essere provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, le quali non devono fondarsi solo sulle risultanze anagrafiche, ma devono estendersi ad accertamenti ed informazioni sul reale possibile avvenuto trasferimento del destinatario, ovvero a scoprire quale possa essere detto luogo dopo l’inutile tentativo dell’ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all’indirizzo indicato.
Nel caso di specie la Corte di Appello ha annullato la sentenza di primo grado ritenendo nulla la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, e di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza impugnata, atteso che la notificazione era stata effettuata ex art.143 cpc nell’ultimo residenza anagrafica, nonostante controparte fosse consapevole che il destinatario dimorasse presso altro luogo.
È, pertanto, pacifico che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è nulla quando è stata eseguita sul falso presupposto dell’irreperibilità del destinatario nonostante il notificante fosse a conoscenza dell’effettivo luogo di residenza del destinatario al di là delle mere risultanze anagrafiche.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Napoli, Sezione Persone e Famiglia, composta dai Sig.ri Magistrati:
1) Dott. Carlo Montella – Presidente
2) Dott. Adele Viciglione – Consigliere
3) Dott. Alessandro Cocchiara – Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello, rubricata al numero n.1302/10 di ruolo generale e vertente
TRA
GIALLO FRANCO;
APPELLANTE
E
VIOLA VERDE, in proprio e quale esercenta la potestà sulla figlia minore BIANCA LILLA;
APPELLATA
NONCHE’
BIANCO ROSA;
APPELLATO CONTUMACE
E
Procuratore Generale in sede;
INTERVENTORE
Appello avverso sentenza n.1349/06 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in tema di contributo al mantenimento di figli naturali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1349 del 20.4.06, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo parzialmente le domande proposte da VIOLA VERDE, madre della minore BIANCA LILLA (n. 28.4.1995) e da BIANCO ROSA nei confronti del padre naturale, condannava quest’ultimo, GIALLO FRANCO (convenuto contumace), a contribuire al mantenimento della figlia minore, convivente con la madre, con un assegno mensile di Euro 400,00, a decorrere dal 4.2.2003 e da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, nonché sostenendo le spese mediche e straordinarie nella misura del 50%, nonché a corrispondere direttamente al figlio BIANCO ROSA l’assegno mensile di Euro 200,00, sempre a titolo di mantenimento e da rivalutare annualmente; condannava, infine, il padre al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, pubblicata l’11.7.2006 e notificata in uno all’atto di precetto solo in data 25.2.2010, con citazione notificata il 23.3.2010, proponeva appello GIALLO FRANCO, padre naturale, il quale deduceva in primo luogo la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio e quindi di tutti gli atti conseguenti compresa la sentenza che lo aveva definito e pertanto chiedeva la rimessione degli atti al primo giudice ex art.354 cpc.
In secondo luogo deduceva la nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire ed infine che non avendo avuto conoscenza del giudizio gli era stata preclusa la possibilità di dimostrare che aveva sempre provveduto al mantenimento dei figli, tanto era vero che il figlio BIANCO ROSA non aveva nemmeno precettato il titolo esecutivo.
Si costituiva l’appellata VIOLA VERDE, in proprio e quale esercente la potestà sulla minore BIANCA LILLA, che chiedeva il rigetto del primo motivo di gravame e riconoscendo la nullità della citazione introduttiva del giudizio chiedeva che la Corte determinasse l’assegno di mantenimento della figlia BIANCA LILLA, precisando che BIANCO ROSA non aveva conferito procura per la proposizione dell’azione come erroneamente riportato in sentenza.
Precisate le conclusioni e trattenuta la causa a sentenza alla scadenza dei termini di cui all’art.190 cpc, la Corte rimetteva la causa sul ruolo affinché fosse decisa da un collegio diversamente composto in quanto il relatore nelle more era stato collocato a riposo.
Precisate le conclusioni riportate in epigrafe all’udienza del 2.12.2011, la causa è stata riservata a sentenza avendo le parti rinunziato ai termini di cui all’art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che per la giurisprudenza il termine lungo per impugnare, ex art.327, 2 comma cpc, inizia a decorrere per il contumace involontario dal giorno in cui egli ha avuto conoscenza della sentenza (Cass. S.U. n.925/99); ma si deve trattare di una conoscenza acquisita in modo diverso dalla notificazione, perché in caso di avvenuta notificazione decorre il termine breve (Cass. S.U. n.14570/2007).
Nella specie, dunque, l’appello è tempestivo in quanto la sentenza è stata notificata in uno all’atto di precetto, personalmente all’appellante precettato, solo in data 25.2.10 e la citazione in appello è stata notificata personalmente alla madre naturale e a BIANCO ROSA (a nulla valendo la notifica al procuratore costituito in primo grado ex art.330 ult. comma cpc) in data 23.3.2010 e cioè entro il termine di trenta giorni di cui all’art.325 cpc.
Il primo motivo di gravame con il quale si è dedotta la nullità della notificazione della citazione in prime cure e quindi di tutti gli atti conseguenti compresa la sentenza impugnata ed è stata chiesta ex art.354 cpc la rimessione della causa al primo giudice, è fondato ed assorbente rispetto all’altro motivo di gravame, con la precisazione che in questa sede non è nemmeno delibabile la questione dell’inammissibilità della domanda proposta da BIANCO ROSA per difetto di procura, che andrà verificata dal primo giudice in caso di riassunzione del giudizio.
Ed invero, nonostante che gli attori in primo grado avessero precisato nell’atto introduttivo che la convivenza con GIALLO FRANCO, padre naturale, nell’abitazione di via Villarella, fosse cessata, notificarono l’atto di citazione in quel luogo ai sensi dell’art.143 cpc, in data 13.1.2003.
E’ noto che in tema di notificazione agli irreperibili, può procedersi alla notifica ex art.143 cpc solo quando, sul piano soggettivo, l’ignoranza di chi la chiede all’ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l’inutile tentativo dell’ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all’indirizzo indicato (Cassazione civile, sez. III, 21/09/2010, n.19986).
In altri termini i requisiti soggettivi e oggettivi che giustificano la notificazione ex art.143 cpc sono strettamente correlati ai concreti rapporti intercorrenti tra le parti: sul piano soggettivo chi la chiede deve versare in uno stato di ignoranza incolpevole circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, sul piano oggettivo devono essere provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, che non devono essersi basate solo sulle risultanze anagrafiche ma devono essere state estese anche al reperimento di informazioni sul reale avvenuto trasferimento del destinatario dell’atto in luogo sconosciuto, ovvero a scoprire quale fosse detto luogo dopo l’inutile tentativo dell’ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all’indirizzo indicato.
Nella specie, come si è detto, gli attori avevano specificato che il convenuto aveva cessato la convivenza con loro ed aggiunsero altri particolari circa le attività imprenditoriali svolte dallo stesso convenuto, che dimostravano quanto meno la loro conoscenza del luogo di lavoro dello stesso e comunque del luogo di effettiva residenza del GIALLO FRANCO, padre naturale.
Quest’ultimo ha dimostrato producendo il relativo contratto di aver preso in locazione un appartamento sin dall’1.3.2001 e ha dimostrato producendo bollette di pagamento e vaglia postali che i rapporti quanto meno di natura economica tra le parti ed inerenti al mantenimento dei familiari non si sono mai interrotti.
Di contro l’appellata costituita non ha contestato la circostanza che il GIALLO FRANCO, padre naturale si fosse allontanato dalla residenza familiare subito dopo la nascita della secondogenita e che l’appellante avesse mantenuto rapporti con la medesima ed i figli, affermando solo che la notifica predetta era stata regolare perché effettuata presso la residenza anagrafica del GIALLO FRANCO, padre naturale.
Dunque, la notifica dell’atto introduttivo del giudizio era sicuramente nulla in quanto eseguita sul falso presupposto dell’irreperibilità del destinatario nonostante che i notificanti fossero a conoscenza dell’effettivo luogo di residenza del destinatario al di là delle mere risultanze anagrafiche.
Quanto all’ulteriore prova dell’effettivo impedimento alla conoscenza del processo per effetto della predetta nullità della notificazione dell’atto introduttivo del processo, ben può farsi ricorso a presunzioni semplici (Cass.n.9255/00) sulla base delle circostanze del caso concreto (Cass.n.13709/00), ove si consideri che nonostante la continuazione dei rapporti quanto meno economici tra le parti, la madre naturale ha provveduto ad azionare il titolo esecutivo solo nel 2010 notificando peraltro il precetto presso il domicilio del GIALLO FRANCO il che significa che sino a quel momento il GIALLO FRANCO, non è mai venuto a conoscenza del processo e della sentenza che modificava i rapporti economici fino a quel momento svoltisi tra le parti.
Pertanto dichiarata la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e di tutti gli atti conseguenti compresa la sentenza impugnata, la causa ex art.354 cpc va rimessa al Tribunale di Sante Maria Capua Vetere, assegnando alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, ritiene la Corte che in considerazione della natura alimentare della causa ricorrano giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti costituite e non ripetibili nei confronti dell’appellato contumace.
PQM
La Corte d’Appello di Napoli, Prima Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la nullità della notificazione della citazione in primo grado e di tutti gli atti conseguenti compresa la sentenza n.1349/06 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, ai sensi dell’art.354 cpc, rimette le parti innanzi al predetto Tribunale, assegnando il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa;
2) dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese e competenze del giudizio di appello e non ripetibili le stesse nei confronti dell’appellato contumace.
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Numero Protocolo Interno : 106/2012