La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall’art. 2719 cod. civ. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti.
L’art. 2719 c.c.. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione. La contestazione della conformità degli avvisi di ricevimento postale relativi alla notificazione di cartelle di pagamento ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 non può, quindi, estrinsecarsi in clausole di stile e generiche «ma [deve essere fatto] – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.
La notificazione diretta a mezzo posta si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato, l’identità del consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Giovanni Pascarella, con sentenza n. 3342 pubblicata il 16 giugno 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DECADENZA DALLA AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERENTE CHE NON HA VERSATO IL SALDO PREZZO
A CHI SPETTA LA LEGITTIMAZIONE AD INCAMERARE LA CAUZIONE IN CASO DI ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA?
Ordinanza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Alessandra Dominici | 03.01.2019
VENDITA FORZATA: L’AGGIUDICATARIO PUÒ ACCOLLARSI IL DEBITO CON L’ASSENSO DEL CREDITORE
Il legislatore prevede una modalità alternativa al pagamento del prezzo, di più facile applicazione se il creditore è “fondiario”
Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 27.01.2019
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno