Anche nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, la fideiussione dovrebbe intendersi comunque estesa a garanzia della restituzione delle somme erogate. In sede di accensione del mutuo, il fideiussore si è impegnato a garantire comunque la restituzione di quanto erogato a titolo di mutuo e, se pure dovesse essere dichiarata la nullità del contratto di mutuo, non verrebbe meno, comunque, l’obbligo in capo alla parte mutuataria di restituzione quantomeno del capitale ricevuto e, conseguentemente, i fideiussori, sarebbero tenuti alla restituzione del relativo importo.
Anche in ipotesi di nullità del finanziamento fondiario per superamento del limite di finanziabilità, il garante è tenuto al pagamento ove ha prestato la garanzia per le obbligazioni dichiarate invalide.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Cagliari, Giudice Enzo Luchi, con l’ordinanza del 7 ottobre 2020.
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