ISSN 2385-1376
Testo massima
Con ordinanza del 10 luglio 2013 n.17073, la Suprema Corte di Cassazione decideva sul ricorso per regolamento di competenza notificato il 14 giugno 2012.
Il ricorso in questione impugnava la sentenza del 15 maggio 20132 n.3288 con la quale il Tribunale di Torino dichiarava la sua incompetenza a decidere su una causa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale; il giudice di merito si dichiarava incompetente in virtù di quanto stabilito dalle parti nel contratto di appalto stipulato tra esse e, segnatamente, in virtù di quanto disposto nell’art.12 del predetto accordo, nel quale può leggersi che “per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto […] deve ritenersi disapplicato l’articolo 23 del capitolato speciale d’appalto di deferimento delle stesse a procedimenti arbitrali e, a tali effetti, le controversie sono devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del foro di Benevento ai sensi degli artt.19 e 20 cpc, salvo la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo per l’ipotesi di cui all’art.244 D.Lgs. 163/2006 comma 3″.
Il ricorrente da parte sua ha argomentato sostenendo la competenza del Tribunale di Torino adducendo due ordini di ragioni: in primo luogo, da quanto disposto nel contratto di appalto, a mente del ricorrente, non può evincersi il carattere di esclusività del foro di Benevento e questo in quanto detto carattere non risulta espressamente specificato; in secondo luogo, è stato affermato che, non essendo specificamente sottoscritta la clausola di deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, ed essendo la stessa una clausola di natura vessatoria stante quanto stabilito dalla legge ex art.1341, comma 2, cc, la stessa risulterebbe priva di efficacia, con la conseguenza che la competenza per decidere sull’opposizione al decreto ingiuntivo si incardinerebbe sul Tribunale di Torino, giudice che ha emanato l’ingiunzione opposta.
Il Tribunale di Benevento, presentando memoria difensiva ex art.47 cpc ultimo comma, ha argomentato facendo riferimento a quanto stabilito dalle parti nel contratto d’appalto di cui sopra e concludeva quindi per la propria competenza a decidere la causa di opposizione.
A questo risponde il Giudice di legittimità dichiarando la competenza del Tribunale di Benevento e in relazione alla questione del preteso carattere vessatorio della clausola e della sua rilevanza ai sensi degli artt.1341 e 1342 cc pone il seguente principio di diritto: “la mera predisposizione da parte di uno solo dei contraenti del contenuto contrattuale è da tempo e costantemente ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte, conforme allo scopo della tutela apprestata negli artt.1341 e 1342 cc, del tutto insufficiente a giustificare automaticamente la loro automatica applicazione al regolamento contrattuale, occorrendo, in aggiunta, che il regolamento contrattuale risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale”.
La Suprema Corte di Cassazione argomenta richiamando il principio consolidato secondo cui “la norma dell’art.1341 cc non è applicabile quando il contratto si sia formato attraverso una valutazione compiuta volta per volta dalle parti, si che il contenuto di esso rappresenti il risultato di trattative svolte fra le parti stesse per la composizione dei loro contrapposti interessi. Né, per configurare l’ipotesi prevista dalla norma, basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma è necessario che lo schema sia predisposto, e le condizioni generali siano fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti” (ordinanza n. 22247 del 2012).
Con il provvedimento in nota, la Suprema Corte di Cassazione pone in luce un principio che può dirsi determinante: il requisito formale della specifica sottoscrizione della clausola va a colmare la lacuna esistente nell’accordo tra le parti, lacuna cagionata dalla predisposizione unilaterale del contratto nel quale la clausola vessatoria trova sede; in altri termini, la doppia sottoscrizione è finalizzata a colmare la lacuna della negoziazione.
Con riferimento al caso di specie, i giudici di legittimità hanno osservato che si trattava di “previsioni le quali, coniugate con la specificità dell’oggetto del contratto, evidenziano che la conclusione del contratto fra le parti è stata oggetto di trattativa e, quindi, si è collocata al di fuori dell’ambito delle fattispecie di cui agli artt.1341, 1342 cc”.
Sulla base di tali presupposti, la Corte giunge a rilevare che nemmeno se vi fosse stata predisposizione unilaterale del regolamento contrattuale da parte della Provincia sarebbe stata evocabile la norma dell’art.1341 cc.
La Corte ha, pertanto, rigettato l’istanza di regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Benevento, dinanzi al quale la causa dovrà riassumersi entro tre mesi dalla comunicazione del deposito della sentenza.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Ritenuto quanto segue:
p.1. Con ricorso per regolamento di competenza notificato il 14 giugno 2012 il Fallimento ALFA s.r.l., con sede in (omissis), ha chiesto che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Torino a decidere la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 9912, emesso il 28 settembre 2011 su istanza di esso ricorrente dal Tribunale di Torino, instaurata dalla Provincia di Benevento, in persona del presidente pro tempore;
Il ricorso impugna la sentenza n.3288 del 15 maggio 2012 con cui il Tribunale di Torino – ritenuto che nell’art.12 del contratto di appalto stipulato dalle parti è stata prevista la devoluzione delle controversie all’Autorità giudiziaria ordinaria competente del foro di Benevento ai sensi degli artt.19 e 20 cpc – ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando quale foro competente territorialmente il Tribunale di Benevento, indicato nell’accordo contrattuale;
p.2. All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria la Provincia di Benevento.
p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art.380 ter cpc, sono state richieste al Pubblico Ministero le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti ed è stata fissata l’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
p.1. Il Pubblico Ministro ha innanzitutto osservato:
“che con l’istanza di regolamento – per quel che in questa sede rileva – si deduce che la sentenza impugnata è errata per violazione e falsa applicazione degli artt.19, 20, 28, 29 cpc ed in relazione con questi due ultimi articoli anche dell’art.1341 cc; in particolare, si contesta che la clausola contrattuale preveda un foro esclusivo in quanto, ai sensi dell’art.29 cpc, l’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente determinato e, comunque, in quanto la clausola medesima, vessatoria, non è specificamente sottoscritta ai sensi dell’art.1341 cc; con la conseguenza che la competenza del Tribunale di Torino sussiste ai sensi del combinato disposto degli artt.20 cpc e 1182, terzo comma, c.c., quale forum destinatae solutionis;
che la Provincia di Benevento ha presentato memoria ex art.47, ultimo comma, cpc, con la quale conclude per l’infondatezza dell’istanza e per la conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Benevento, posto che “la disposizione contrattuale in esame esprime la comune volontà delle parti di determinare, tra i fori alternativi previsti dalla legge (artt.19 e 20 cpc), quale foro competente a conoscere delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto quello di Benevento”.
Ha, quindi, svolto le seguenti argomentazioni:
L’istanza di regolamento di competenza appare infondata.
La sentenza impugnata ha correttamente interpretato, sul piano letterale, la richiamata disposizione contrattuale (Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto… deve ritenersi disapplicato l’articolo 23 del capitolato speciale d’appalto di deferimento delle stesse a procedimenti arbitrali e, a tali effetti, le controversie sono devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del foro di Benevento ai sensi degli artt. 19 e 20 cpc, salvo la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo per l’ipotesi di cui all’art.244 D.Lgs. 163/2006 comma 3).
La volontà delle parti di prevedere in via esclusiva la competenza del foro di Benevento, pur in mancanza dell’uso dell’aggettivo esclusivo o dell’avverbio esclusivamente o di altre simili espressioni, è desumibile dalla previsione di un’unica eccezione al disposto contrattuale (salvo la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo…) che, pur riferendosi a questioni di giurisdizione, rende evidente che, per le questioni di competenza, non si sia voluto in alcun modo derogare a quanto pattiziamente statuito.
D’altra parte, il richiamo alle condizioni generali di contratto appare inconferente in quanto la clausola pattizia non è inserita in alcun modulo o formulario separato e non è indice di una serie indefinita di rapporti tenuti dalla Provincia di Benevento nei confronti di una moltitudine indeterminata di soggetti contraenti, per cui non vi era alcuna necessità di specifica approvazione scritta in aggiunta alla sottoscrizione del contratto.
Resta da vedere se la clausola in oggetto, apposta al contratto di appalto di affidamento della fornitura di apparecchiature di monitoraggio geotecnico per il rilevato della diga di (OMISSIS) , stipulato il 29 gennaio 2008 con firme dei legali rappresentanti apposte a margine di ogni pagina dell’atto negoziale stipulato alla presenza di un pubblico ufficiale rogante, possa considerarsi “vessatoria“, ricorrendo in ipotesi la fattispecie del contratto “per adesione”, pur non risultando che la Provincia committente esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, né che il contratto di appalto sia compilato su moduli o formulari in vista della utilizzazione per una serie indefinita di rapporti. Ebbene, nessuna prova agli atti sussiste in ordine ad una possibile predisposizione unilaterale del contratto da parte della Provincia committente, prova della quale era in ogni caso onerato il creditore opposto.
Invero, la vicenda relativa alla conclusione del contratto di cui di discute non appare sussumibile sotto la fattispecie astratta correlata alla disciplina dell’art.1341 cc (e del successivo art.1342 cc), perché si tratta di una vicenda intervenuta fra una pubblica amministrazione ed una impresa appaltatrice per la realizzazione di un’opera specifica e ben determinata, peraltro assegnata dopo regolare gara esperita il 17 giugno 2008.
Come tale essa si colloca del tutto al di fuori dei rapporti cui le predette norme si applicano.
È quindi applicabile al caso di specie il principio di diritto consolidato secondo cui le cosiddette clausole vessatorie abbisognano di specifica approvazione per iscritto solo ove inserite in contratto predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, onde la specifica approvazione non è necessaria quando il contratto è stato redatto da entrambi i contraenti e riflette, anche nella clausola de qua, il risultato dell’incontro delle volontà delle parti e non la regolamentazione precostituita da una sola di esse (Cass., sez. prima, 6 maggio 1999 n.4531; cfr. anche Cass., sez. seconda, 1 dicembre 2000 n. 15385; Cass., sez. terza, 19 maggio 2006 n. 11757; Cass., sez. terza, 30 gennaio 2008 n. 2110; la stessa ratio è stata seguita, anche recentemente, in fattispecie diversa, da Cass., sez. sesta, ord. 7 dicembre 2011 n. 26333)”.
p.2. Il Collegio condivide le conclusioni del Pubblico Ministero.
p.2.1. Con riferimento alla questione della esclusività del foro convenzionale, detta esclusività, pur non risultando da una indicazione espressa, emerge sul piano dell’esegesi teleologica della clausola, posto che, come correttamente ha opinato il Tribunale torinese, la previsione di una competenza dell’a.g.o. per sottrazione alla prevista competenza arbitrale e con salvezza dell’eventuale esistenza di una giurisdizione esclusiva del g.a., essendo ancorata alla individuazione di un determinato Tribunale, quello di Benevento, ed essendo l’indicazione stessa accompagnata da precisi riferimenti alle regole di competenza territoriali operanti per la controversia per via del foro generale e del foro facoltativo, assume l’oggettivo significato di individuazione dell’unico giudice competente per volontà delle parti e, quindi, carattere di individuazione ella competenza dell’a.g.o. come esclusiva.
L’espressa qualificazione come esclusiva della competenza così fissata, d’altro canto, non risultava necessaria proprio perché ad implicarla era già più che sufficiente, secondo la comune intenzione delle parti, l’essere essa fissata in deroga alla normale competenza arbitrale ed all’eventuale giurisdizione amministrativa.
p.2.2. Con riguardo alla questione del preteso carattere vessatorio della clausola e della sua rilevanza ai sensi degli artt.1341 e 1342 cc (peraltro del tutto genericamente argomentata dal ricorso), ai richiami di giurisprudenza del Pubblico Ministero, possono aggiungersi – con specifico riferimento all’ipotetica predisposizione unilaterale, nemmeno dedotta, della clausole contrattuali – quello alle ampie motivazioni svolte nell’ordinanza n.22247 del 2012, nella quale si è, in primo luogo, così argomentato:
“[…] la mera predisposizione da parte di uno dei contraenti del contenuto contrattuale è da tempo e costantemente ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte, conforme allo scopo della tutela apprestata negli artt.1341 e 1342 cc, del tutto insufficiente a giustificare automaticamente la loro automatica applicazione al regolamento contrattuale, occorrendo, in aggiunta, che il regolamento contrattuale risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattale e ciò proprio in dipendenza della sua predisposizione in tal senso e, quindi, senza che rilevi la specificità della conclusione fra detto contraente e il predisponente, di modo che il primo abbia solo la scelta sul se stipulare o meno. In particolare, è principio consolidato che la norma dell’art.1341 cc non è applicabile quando il contratto si sia formato attraverso una valutazione compiuta volta per volta dalle parti, si che il contenuto di esso rappresenti il risultato di trattative svolte fra le parti stesse per la composizione dei loro contrapposti interessi. Né, per configurare l’ipotesi prevista dalla norma, basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma è necessario che lo schema sia predisposto, e le condizioni generali siano fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti (Cass. n. 1343 del 1976). Più di recente si è ribadito che in tema di condizioni generali di contratto, l’efficacia delle clausole onerose – tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale – è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulali utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. n.12153 del 2006). In senso non dissimile si è affermato che possono qualificarsi come contratti per adhaesionem, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti (Cass. n.2208 del 2002 e, in precedenza, nello steso senso, Cass. n.2294 del 2001, nonché Cass. n.7626 del 1997, secondo cui Possono qualificarsi come contratti per adhaesionem (riguardo ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle cosiddette clausole vessatorie, pena l’invalidità degli stessi) soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto)”.
Dopo di che, previa indicazione delle caratteristiche della pattuizione in allora rilevante, si è osservato, con riferimento al caso di specie, che si trattava “di previsioni le quali, coniugate con la specificità dell’oggetto del contratto nei termini su indicati, evidenziano che la conclusione del contratto fra le parti è stata oggetto di trattativa e, quindi, si è collocata al di fuori dell’ambito delle fattispecie di cui agli artt.1341 e 1342 cc”.
E si è, quindi, continuato affermandosi quanto segue: “Si evidenzia, dunque, nella fattispecie la mancanza dell’estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti, nei quali ciò che conta per la controparte del predisponente sia soltanto la mera stipulazione in funzione dell’acquisizione dell’utilità o del bene dedotti nel contratto. Invero, la finalizzazione della stipula del contratto alla realizzazione di un’opera esclude che lo schema contrattuale, pur predisposto, si presenti alla parte diversa dal predisponente come tale da rendere indifferente la sua specifica finalizzazione e, quindi, implica che al momento della conclusione la posizione di detta parte non si sia connotata come quella di una parte che, per essere la sua volontà soltanto diretta ad assicurarsi l’utilitas dedotta in contratto, sia stata indifferente alla percezione del contenuto delle clausole contrattuali e fra esse di quelle c.d. onerose individuate dall’art.1341 cc, comma 2, per la cui approvazione si esige una manifestazione di consenso “doppia”. Questi rilievi escludono, in conclusione, che nel caso di specie il contratto stipulato fra le odierne parti rientri nelle figure disciplinate dagli artt.1341 e 1342 cc”.
In base alle argomentazioni appena richiamate, si deve, dunque, rilevare che nemmeno se vi fosse stata predisposizione unilaterale del regolamento contrattuale da parte della Provincia, pertanto, sarebbe stata evocabile la norma dell’art.1341 cc.
p.3. L’istanza di regolamento di competenza è, dunque, rigettata ed è dichiarata la competenza del Tribunale di Benevento, dinanzi al quale la causa dovrà riassumersi entro tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a sensi del d.m. n. 140 del 2012.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Benevento, dinanzi al quale rimette le parti con termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente per la riassunzione. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
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Numero Protocolo Interno : 480/2013