Testo massima
Abbiamo incontrato la dott.ssa Antonella Ciriello, giudice del Tribunale di Napoli, assegnato alla sezione Responsabile del PCT presso il Tribunale di Napoli nella sua aula di udienza la quale ci ha fornito alcune brevi informazioni sulla PROVA TESTIMONIALE TELEMATICA, divenuta proposta come opzione interpretativa sul piano nazionale da un certo numero di giudici telematici
Si tratta di qualcosa di dirompente, innovativo ma soprattutto geniale.
Il giudice tramite la propria consolle e in assenza del cancelliere apre il verbale e lo redige utilizzando la videoscrittura integrata in consolle,al fine di semplificare l’operazione di raccoglimento delle informazioni l’acquisizione dei dati viene effettuata attraverso. Il sistema di dettatura vocale Dragon (acquistato per tutti i giudici del Tribunale dai locali uffici del CISIA).
Successivamente rilegge al teste la deposizione al quale chiede di confermare le dichiarazioni rese, dando atto di quanto depositato telematicamente, senza alcuna sottoscrizione da parte del teste, contrariamente a quanto previsto dall’art.126 cpc, il quale invece richiede la partecipazione e la sottoscrizione del cancellerie e del teste medesimo, previa identificazione del medesimo.
Come risolvere il problema relativo alla mancanza di sottoscrizione da parte del teste?
Ebbene, se alcuni magistrati completano la prova testimoniale telematica facendo rientrare la mancanza di firma da parte del teste tra le ipotesi in cui il teste NON PUO’ sottoscrivere l’atto (ipotesi contemplata espressamente dal dettato dell’art.126 cpc ultimo comma) la dott.ssa Ciriello ha fatto un passaggio interpretativo ancora più avanzato.
In particolare, il ragionamento induttivo da cui è partita risiede nel presupposto che la norma dell’art.126 è nata per il processo cartaceo; nel processo telematico si da conto di un processo invece in cui gli atti che il giudice e gli avvocati realizzano confluiscono integralmente nel fascicolo telematico.
Come si fa a far confluire un atto analogico qual è appunto il verbale scritto dalle parti nel fascicolo telematico? generandolo direttamente in forma telematica ed è un ipotesi espressamente contemplata dall’art.35 del DM 44/2011.
Orbene visto che esiste questa norma sancita dal decreto 44/2011 che disciplina le regole tecniche del processo civile telematico, nel completare telematicamente la prova testimoniale la dott.ssa Ciriello da atto che non è necessaria la sottoscrizione del teste e si limita a dare lettura al teste del verbale e di dare conto che questo viene depositato telematicamente (previa identificazione del teste con il numero del documento svolgendo, in tal modo, l’attività di pubblico ufficiale).
Per effetto di tale interpretazione il Giudice, al momento del raccoglimento della prova assume la veste di pubblico ufficiale sia in relazione alla identificazione del teste sia in riferimento alle dichiarazioni rese dal predetto (“La mancata sottoscrizione del verbale d’udienza da parte del dichiarante non determina la nullità dell’atto, ma una mera irregolarità, ai sensi dell’art. 126 cod. proc. civ., tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste dalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmente intervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa, conservando il verbale l’efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblico ufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorchè non sottoscritte” Cassazione Sentenza n. 8874 del 18/04/2011) .
Per tali ragioni alla fine del verbale il giudice, appone la seguente dicitura: “del presente verbale redatto in forma esclusivamente telematica con il consenso delle parti (al fine di rendere lo stesso acquisibile direttamente al PCT e quindi consultabile tramite il sistema polisweb e pst) viene data lettura al testimone. lo stesso è depositato telematicamente ai sensi dell’art.35 comma 1 d.44/11 (non ricorrendo il caso di cui all’art. 126 c.p.c. relativo al verbale cartaceo redatto dal cancelliere) “.
È una vera e propria rivoluzione dei tempi della giustizia e la dott.ssa Ciriello in questo caos generale dovuto anche alla carenza totale delle risorse è un vero esempio di virtù professionale in quanto con tale metodologia consente di poter operare una reale e concreta riduzione dei tempi della giustizia in quanto l’acquisizione in forma telematica delle dichiarazioni rese dal teste saranno un sicuro vantaggio sia per gli avvocati che per il giudice.
Ciò su cui si deve puntare, osserva infine la “telematica” dott.ssa Ciriello, è sulla formazione degli avvocati e degli stessi magistrati, una formazione che deve essere congiunta su tutto quello che avviene nel sistema processuale.
Così è di primaria importanza il VADEMECUM predisposto dalla Commissione Informatica del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli (già oggetto di pubblicazione sulla rivista) che consente anche una informazione ed una conoscenza reale di come si deve concretamente operare.
La criticità principale è inutile dirlo riguarda le risorse, la distribuzione delle informazioni e la creazione di una formazione che sia realmente e concretamente omogenea per tutti.
Testo del provvedimento
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