La persona fisica, che s’impegna a garantire le obbligazioni assunte da una società commerciale, può beneficiare della qualifica di “consumatore” (nell’accezione delineata in sede comunitaria), in esito a una valutazione del caso concreto, prescindente dall’accessorietà che intercorre tra i due contratti e incentrata sull’estraneità (o meno) della figura del fideiussore rispetto all’attività di impresa della debitrice. Per qualificare il garante come consumatore, vanno esclusivamente prese in considerazione le sue condizioni personali, quali, ad esempio, la sua attività professionale ed il suo eventuale collegamento quella svolta dal soggetto garantito, sia esso persona fisica o giuridica.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. VI civ – 3, Pres. Frasca – Rel. Rubino, con l’ordinanza n. 8662 dell’8 maggio 2020.
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha ribadito il superamento dell’orientamento precedente secondo il quale, per determinare la qualità di consumatore, occorreva rapportarsi alla natura della obbligazione garantita (cfr. Cass., n. 16827 del 9 agosto 2016), riconoscendo dunque che il parametro identificativo della qualità di consumatore non si colloca nella obbligazione in sé che il soggetto assume.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fondato le proprie valutazioni sull’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, emessa il 19 novembre 2015, nella causa C-74/15. In quella sede si precisava che se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della Direttiva 93/13, occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti, si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito.
In altri termini, si è assistito a un deciso revirement rispetto all’orientamento precedentemente assunto dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, per determinare la qualità di “consumatore”, occorreva rapportarsi alla natura della obbligazione garantita, non rinvenendo, quindi, il parametro identificativo della qualità nell’obbligazione che il soggetto assume.
La richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, con interpretazione vincolante (resa in sede di rinvio pregiudiziale), ha inteso descrivere una tutela rafforzata al garante, soggetto che viene rappresentato in condizioni di fisiologica disparità di trattamento con la Banca, indicando chiaramente che ci si debba necessariamente riferire alle condizioni personali del garante (e non del garantito) per l’eventuale qualificazione della sua posizione in chiave consumeristica.
Si inseriscono nel nuovo orientamento, al quale viene dato seguito, Cass. n. 28162 del 2019, Cass. n. 25914 del 2019 e Cass. sez. 3, ord. 13 dicembre 2018 n. 32225, con cui è stato puntualizzato dalla Suprema Corte che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all’entità della partecipazione al capitale sociale nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: È CONSUMATORE IL GARANTE PERSONA FISICA CHE STIPULA IL CONTRATTO PER FINALITÀ NON LAVORATIVE
LA CASSAZIONE SUPERA IL PROPRIO ORIENTAMENTO SULLA RILEVANZA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL DEBITORE PRINCIPALE PER LA QUALIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL FIDEIUSSORE
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civ., Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta | 16.01.2020 | n.742
FIDEIUSSIONE: il garante-socio della società debitrice non può qualificarsi come consumatore ai fini della competenza
Non è vessatoria la clausola che preveda quale foro aggiuntivo quello della dipendenza della Banca
Sentenza | Tribunale di Lucca, Dott. Carmine Capozzi | 18.02.2017 | n.406
CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE
IN PRESENZA DI UN CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE È ALL’OBBLIGAZIONE GARANTITA CHE DEVE RIFERIRSI IL REQUISITO SOGGETTIVO AI FINI DELL’APPLICABILITÀ DELLA SPECIFICA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEL CONSUMATORE
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott.ssa Annarita Balzano | 04-09-2013 | n.9909
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