ISSN 2385-1376
Testo massima
Con ordinanza n. 2174 del 31 gennaio 2014, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha stabilito il principio di diritto secondo cui la rateizzazione dell’unico debito esistente non è condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento.
Nella fattispecie in esame, una società a responsabilità limitata in liquidazione proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, la quale aveva respinto l’impugnazione a mezzo della quale la stessa società aveva gravato la sentenza di primo grado, che a sua volta ne aveva dichiarato il fallimento.
In particolare, la società ricorrente contestava la sussistenza dello stato d’insolvenza, in considerazione del fatto che il credito vantato dal Fisco era stato rateizzato e che tale rateizzazione si riferiva non soltanto alla condebitrice solidale, ma anche ad essa ricorrente.
La società lamentava, inoltre, che, in virtù del principio secondo cui, in caso di solidarietà passiva, al condebitore si estendono gli effetti vantaggiosi ottenuti dall’altro condebitore, gli effetti della rateizzazione si sarebbero dovuti applicare anche ad essa ricorrente, con conseguente esclusione dello stato d’insolvenza; in altre parole, secondo la società, la rateizzazione del debito dovrebbe escludere lo stato d’insolvenza e quindi precludere la dichiarazione di fallimento.
È doveroso osservare preliminarmente che la Corte d’appello non escludeva affatto la circostanza che la ricorrente avesse ottenuto la rateizzazione del debito nei confronti del creditore, ma piuttosto forniva una diversa motivazione, riferita anche alla questione dell’estensione, in caso di solidarietà passiva, agli altri coobbligati degli effetti positivi intervenuti per uno di costoro; in particolare, i giudici di seconde cure ritenevano che la rateizzazione non costituisse transazione e non avesse quindi effetti estintivi dell’obbligazione, ma comportasse soltanto una semplice dilazione dell’adempimento, che in quanto tale non escludeva la sussistenza dello stato d’insolvenza.
La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione della Corte d’Appello, ha ritenuto che la rateizzazione, non costituendo transazione, non estingue l’obbligazione, ma determina soltanto una semplice dilazione dell’adempimento, che non è tale da escludere la sussistenza dello stato d’insolvenza e quindi da precludere la dichiarazione di fallimento.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 87/2014