Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 127 del 31 agosto 2016, ha approvato il D.L. n. 168, pubblicato sulla G.U. n. 203, avente ad oggetto “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”.
In particolare, il decreto, dal cui testo sono stati espunti i riferimenti relativi alla riforma del processo civile di primo grado, originariamente inseriti nello schema iniziale, prevede l’applicazione temporanea dei magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio non inferiore a due anni, alle Sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti.
La riforma prevede, peraltro, al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell’organico degli uffici giudiziari di primo grado, la riduzione a 12 mesi della durata del tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 con articolazione in sessioni, una delle quali della durata di due mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola superiore della Magistratura, ed una della durata di dieci mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli Uffici Giudiziari.
Le novità più incisive introdotte dalla disposizione normativa in esame attengono, tuttavia, alla regolamentazione del processo amministrativo telematico, il cui avvio è previsto per il 1 gennaio 2017.
In particolare, l’art. 7 dispone al riguardo che i difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizioni delle parti o alla natura della controversia, il Presidente del Tribunale o del Consiglio di Stato, o il Presidente della sezione se il ricorso è già incardinato, o il Collegio se la questione sorge in udienza, possono dispensare dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito telematici: in queste ipotesi, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti in via cartacea.
Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’art. 22, co. 2, del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005: la copia munita della necessaria asseverazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. Nel compimento dell’attestazione di conformità i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
E’, inoltre, assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le 24.00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito, si considera effettuato il giorno successivo.
Sino al 31 dicembre 2017, i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione devono essere effettuati con p.e.c. o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all’Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria sono fatte alla p.e.c. del domiciliatario.
Infine, allo scopo di assicurare la funzionalità del Servizio centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia amministrativa, nonché per l’attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, è assicurata mediante autorizzazione di una procedura di assunzioni straordinarie di 53 unità di personale, a tempo indeterminato, attraverso procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.
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