ISSN 2385-1376
Testo massima
La sentenza in oggetto ha messo in luce la possibilità per il cittadino di richiedere la ripetizione di quanto corrisposto all’ente comunale a titolo di canone per il servizio di depurazione delle acque reflue allorquando il predetto servizio non sia reso. Il Giudice inquadra il rapporto contrattuale avente ad oggetto le prestazioni di fornitura idrica, trasporto e depurazione dei reflui urbani nel contratto di somministrazione a prestazione complessa e corrispettiva.
Tale qualificazione giuridica conduce a riconoscere la sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione del giudice adito, controvertendosi in materia contrattuale e non tributaria, come, invece, sostenuto dalla terza chiamata in causa Regione Campania.
Il giudice adito, ritiene, tra l’altro, che l’ente comunale, in quanto controparte obbligatasi a garantire la somministrazione della prestazione complessa, nonché deputata alla richiesta ed alla riscossione del corrispettivo, configuri l’accipiens secondo l’istituto dell’indebito oggettivo, ed in quanto tale è tenuto a ripetere ciò che ha incassato in mancanza di esatta esecuzione della prestazione.
In particolare, il Giudice ha ritenuto che la mancanza del titolo, giustificativo del pagamento e fondante l’azione di ripetizione dell’indebito, sia da rinvenire nella documentazione acquisita agli atti di causa ex art. 210 c.p.c., da cui è emersa l’assenza del servizio di depurazione che, nella specie, attraverso un farraginoso procedimento, appariva essere del tutto simulato.
La documentazione su cui il Giudice adito fonda nel merito la propria decisione consta nella sentenza n. 4351 resa dal Tribunale penale di Napoli – Sezione Distaccata di Pozzuoli il 19.3.09, con cui è stato accertato che, sino all’anno 2002, l’impianto di depurazione in esame non ha assolto, neppure in minima parte, alla funzione a cui era deputato.
Analogamente, le numerose diffide ad adempiere rivolte dalla terza chiamata in causa Regione Campania nei confronti del proprio concessionario, attestano la permanenza e l’immutabilità del medesimo stato di cose anche per gli anni successivi.
È interessante, al riguardo, analizzare proprio la posizione della Regione Campania, chiamata in causa dal convenuto Comune di Bacoli il quale ultimo, nell’eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, deduce di essere preposto alla mera riscossione degli importi che debbono essere riversati alla Regione Campania, proprietaria dell’impianto di depurazione e deputata a svolgere il servizio di depurazione per il tramite del concessionario ALFA S.p.A..
In particolare, con la su citata sentenza il Giudice adito accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione Campania mentre rigetta quella sollevata dal Comune di Bacoli sul presupposto che, nei limiti della qualificazione giuridica della domanda giudiziaria, delle difese svolte dalle parti e delle prove documentali dalle stesse fornite, la Regione Campania è soggetto estraneo rispetto al thema decidendum: infatti, il diretto accipiens delle somme versate dalla parte attrice per il servizio di depurazione è il Comune di Bacoli, unica controparte contrattuale dell’utente; in tale ottica il Giudice aderisce a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nella costruzione dell’indebito oggettivo, è irrilevante la destinazione finale della somma, cioè il fatto che questa sia rimasta nel patrimonio dell’accipiens (nel caso di specie il Comune di Bacoli) oppure ne sia uscita per andare ad incrementare il patrimonio altrui (nel caso di specie Regiona Campania).
Accoglie, invece, la domanda di manleva svolta dal Comune di Bacoli nei confronti della Regione Campania sul presupposto che l’ente comunale non abbia alcuna facoltà di controllo in ordine al servizio di depurazione, essendo tenuto, esclusivamente, ad utilizzare il servizio erogato dal depuratore regionale versando un corrispettivo parametrato sulla fornitura idrica conferita ed erogata sul territorio comunale.
Il Giudice ritiene, tra l’altro, infondata l’eccezione di prescrizione come formulata dalla Regione Campania, sul presupposto che gli argomenti portati a sostegno di tale eccezione non siano confacenti al caso di specie. Richiama, invece, l’operatività della sentenza n. 24418 del 23.11.2010, pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui la ripetizione dell’indebito oggettivo, essendo azione tesa a ripristinare l’equilibrio tra le posizioni di due contraenti, leso dal mancato rispetto del vincolo sinallagmatico tra le prestazioni, è soggetta al termine prescrizionale decennale.
Rilevante appare, infine, il principio della vicinanza della prova che il Giudice richiama nella sentenza in esame, chiarendo che la parte attrice ha fornito elementi probatori ben oltre quanto ad ella imposto dalla ripartizione dell’onere della prova.
Nel caso di specie, sarebbe stato sufficiente eccepire l’assenza del servizio di depurazione, gravando sulla controparte l’onere di provare il contrario. Infatti, alla luce del su enunciato principio, come introdotto con sentenza della Corte di Cassazione n. 13533 del 30.10.2001, nella ripartizione dell’onere della prova si deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, perché la copertura costituzionale del diritto di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive, impone di non interpretare la legge in modo da renderne impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 74/2013