Il Collegio ha aderito alla tesi della Corte di Cassazione n. 12138/2009 secondo la quale dalla dichiarazione di operatore qualificato discendono due requisiti: uno di natura sostanziale, vale a dire l’esistenza della specifica competenze ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto (società o persona giuridica) che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su detti valori; l’altro, ha carattere formale, costituito dalla espressa dichiarazione di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo.
La semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la società disponga della competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari esonera, l’intermediario stesso dall’obbligo di ulteriori verifiche sul punto.
La competenza del legale rappresentante è cosa diversa dalla competenza della società , la quale ben si può avvalere di soggetti ad essa interni o esterni, grazie ai quali la società può operare con competenza nel mercato dei valori mobiliari ed è questa competenza che il legale deve attestare con la dichiarazione, non la propria.
La predisposizione della dichiarazione ad opera della banca su un prestampato anonimo è irrilevante quale circostanza contraria alla situazione di effettiva competenza ed esperienza, in quanto colui che sottoscrive la dichiarazione o perché direttamente sottoscritta o sottoscritta previa sottoscrizione su carte intestata, fa propri gli effetti giuridici che da tale dichiarazione derivano.
E’ onere dell’attrice provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell’intermediario mobiliare delle circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti.
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