La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11 settembre 2019 (c.d. “Lexitor”) non è pertinente all’ordinamento italiano. Tale decisione emessa all’esito a un giudizio pregiudiziale sull’interpretazione di una disposizione normativa polacca, si è limitato a «osservare che al cliente, in caso di estinzione anticipata, spetta il rimborso delle spese collegate al finanziamento che siano non solo ricorrenti, ma altresì quelle fisse per evitare che il soggetto finanziatore possa riversare sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto.». La decisione in esame, tuttavia, non può adattarsi all’ordinamento italiano, perché quest’ultimo, rispetto a quello polacco, è certamente già più favorevole per il cliente, annoverando una puntuale disciplina dei diritti restitutori, in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Infatti, l’art. 125 sexies TUB (di trasposizione della normativa dell’Unione), nello stabilire che il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, non fa alcun riferimento ai costi “iniziali” del credito. Ed in effetti, sarebbe irragionevole il rimborso di una quota delle spese di istruttoria, strettamente inerenti a un’attività che l’Istituto di credito svolge in una fase prodromica alla stessa erogazione della somma finanziata e che, in quanto tale, anche laddove l’importo erogato fosse anticipatamente estinto, non potrebbe essere rimborsata pro quota essendosi svolta tutta già prima dell’erogazione del credito. Ne deriva che gli unici costi suscettibili di essere oggetto di una domanda di ripetizione, come espressamente previsto dal succitato art. 125sexies TUB, sono quelli che non si dovranno più sostenere, avendo rimborsato anticipatamente il debito. Nel caso di specie, consegue l’integrale rigetto della domanda, stante la sua infondatezza (Tribunale di Mantova, 30 giugno 2020; Tribunale di Vicenza, 13 novembre 2020, ecc., cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cpc).
Ancora una decisione netta sull’inapplicabilità della sentenza “Lexitor” al contenzioso nazionale interprivatistico.
Questa volta a pronunciarsi è il Tribunale di Cassino, in persona del dott. Federico Eramo, con ordinanza del 2 febbraio 2021.
Il Giudice ha accolto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da un istituto di credito per accertare la legittimità della propria condotta e la compliance della propria modulistica contrattuale in tema di estinzione anticipata, a fronte del reclamo con il quale il cliente-mutuatario aveva chiesto la restituzione dei costi c.d. up-front a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto di mutuo.
Nel motivare la propria decisione, il Tribunale ha fatto particolare riferimento all’orientamento espresso dal Tribunale di Mantova, con ordinanza del 30 giugno 2020, già oggetto di pubblicazione su questa Rivista, che aveva notato come «[…] la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (c.d. Lexitor) […] non appare attagliarsi al sistema normativo italiano che, rispetto a quello polacco, è certamente molto più garantista per il cliente avendo esattamente disciplinato i diritti restitutori in caso di estinzione anticipata, con l’art. 125 sexies TUB. La normativa nazionale non fa alcun riferimento ai costi iniziali sostenuti dal cliente e la circostanza non appare né una dimenticanza né una eccessiva sproporzione a svantaggio del cliente. Gli unici costi che possono essere oggetto di domanda di rimborso, come peraltro recita l’art. 125 sexies TUB, sono quelli che non dovrà più sostenere avendo rimborsato anticipatamente il debito.
Ancora un “punto” a favore degli istituti mutuanti nella complessa “partita” che da oltre un anno vede impegnati intermediari e consumatori in un contenzioso ormai seriale, destinato a giocarsi sul campo dell’incertezza, in mancanza di interventi netti del legislatore nazionale, che appaiono sempre più urgenti.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura dei seguenti contributi:
“LEXITOR” – UN ANNO DOPO: PERCHÉ NON SI POSSONO TRASCURARE LE RAGIONI DEGLI INTERMEDIARI
Il nuovo contenzioso “seriale” tra incertezze interpretative, incompatibilità della normativa nazionale e potenziali rischi “sistemici”
Articolo Giuridico | a cura dell’Avv. Walter Giacomo Caturano – Direttore Scientifico Ex Parte Creditoris | 16.11.2020
I PRINCIPI “LEXITOR” NON HANNO PORTATA RETROATTIVA NÉ EFFICACIA ORIZZONTALE
Il Tribunale di Torino respinge l’inibitoria di un’associazione dei consumatori
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 29.06.2020
COSTI ASSICURATIVI E LEXITOR: al Tribunale di Mantova passa la linea pro-banca
Gli unici costi rimborsabili sono quelli che il cliente non dovrà più sostenere
Ordinanza | Tribunale di Mantova, Giudice Giorgio Bertola | 07.07.2020
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