L’estinzione anticipata di un contratto di mutuo (di delegazione del quinto dello stipendio, nel caso di specie), non incide sui costi “up front”, in cui rientrano la commissione bancaria e la provvigione di intermediazione, che attengono esclusivamente al momento genetico del rapporto. Si tratta di attività poste in essere al fine della costituzione del rapporto, che prescindono del tutto dalla durata del rapporto e che devono essere remunerate, non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata del mutuatario nell’estinguere anticipatamente il contratto. Non si ravvisa alcuna clausola abusiva o vessatoria, atteso che la scelta unilaterale del consumatore, di anticipare l’estinzione del finanziamento, non può certamente tradursi in un danno per il soggetto mutuante che, comunque, per il periodo della vigenza del rapporto, ha posto in essere una serie di attività e sostenuto costi.
Quanto alla sentenza CGUE del 11.9.19 (c.d. Lexitor), in primo luogo essa non è stata resa in relazione a fattispecie sorta nell’ordinamento italiano; inoltre, la Direttiva 48/2008/CE art. 16 par. 1, ha comunque efficacia verticale, con ciò intendendosi che l’interessato può far valere solo nei confronti dello Stato una assolta imperfetta attuazione della direttiva, mentre essa non ha efficacia “orizzontale” tra privati, con conseguente impossibilità, per il giudice, di procedere alla disapplicazione della normativa italiana (il cui contrasto con la direttiva peraltro non è dimostrato).
Questi i principi ribaditi dal Giudice di Pace di Roma, in persona dell’Avv. Emanuela Artone, che con la sentenza n. 13888 del 28 agosto 2020 si è uniformata alla giurisprudenza di merito che ritiene la sentenza “Lexitor” (dell’11-09-2019 C-383 della Corte di giustizia UE) non suscettibile di efficacia diretta orizzontale nell’ordinamento italiano.
Nel caso in esame, dopo l’estinzione anticipata di un contratto di delegazione del quinto dello stipendio, il mutuatario conveniva in giudizio l’istituto mutuante per ottenere la condanna della stessa alla restituzione di somme – a suo dire – indebitamente trattenute in sede di conteggio estintivo.
L’istituto aveva infatti provveduto, ai sensi dell’art. 125 sexies TUB, alla restituzione dei soli costi c.d. recurring, ritenendo le spese c.d. up front non rimborsabili.
La domanda attorea è stata respinta per infondatezza, in quanto era lo stesso contratto a prevedere che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore avesse diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Il Giudice ha preliminarmente richiamato i due riferimenti normativi di settore.
Il primo è rappresentato dall’art. 16 par.1 della Direttiva 2008/48 UE, il quale dispone che «il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi ed i costi dovuti per la restante durata del contratto; in caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito».
Il secondo è l’art. 125 sexies T.U.B., il quale prevede che «il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”: il creditore ha diritto di ottenere, ai sensi dell’art. 125 sexies, comma 2 del testo unico, un indennizzo a fronte del rimborso anticipato. Pertanto, ai costi recurring si deve applicare il principio della competenza economica, atteso che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo e, di conseguenza, essi sono da rilevare ‘pro rata temporis’».
Nella parte finale della motivazione, il Gdp ha specificato di aver tratto le conclusioni di cui sopra, a prescindere dalla sentenza emessa sul caso “Lexitor”. Questa infatti non è stata resa in relazione ad una fattispecie sorta nell’ordinamento italiano e ha comunque ad oggetto l’interpretazione di una direttiva ad efficacia “verticale”, con ciò intendendosi che l’interessato può far valere solo nei confronti dello Stato una eventuale imperfetta attuazione della direttiva, con conseguente impossibilità, per il giudice, di procedere alla disapplicazione della normativa italiana nei rapporti “orizzontali” tra privati.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
I PRINCIPI “LEXITOR” NON HANNO PORTATA RETROATTIVA NÉ EFFICACIA ORIZZONTALE
Il Tribunale di Torino respinge l’inibitoria di un’associazione dei consumatori
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 29.06.2020
CASO “LEXITOR”: la pronuncia della CGUE non è pertinente nel contenzioso nazionale
Il legislatore italiano ha esattamente disciplinato i diritti restitutori in caso di estinzione anticipata, con l’art. 125 sexies TUB
Ordinanza | Tribunale di Mantova, Giudice Giorgio Bertola | 30.06.2020
CASO LEXITOR: il Tribunale di Napoli conferma il “no” all’applicazione della linea interpretativa UE
La direttiva “interpretata” dalla Corte di Giustizia non è self executing. Ancora valida la distinzione tra costi “up-front” e “recurring”
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Giovanni Tedesco | 10.03.2020 | n.2391
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno