Provvedimento segnalato dall’Avv. Marco Tafuro del Foro di Torino
In ordine alla disciplina degli oneri da includersi nel rimborso connesso all’estinzione anticipata di un finanziamento contro “cessione del quinto”, non pare applicabile la sentenza dell’11 settembre 2019, C-383, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (c.d. “Lexitor”), interpretativa dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, in contrasto con il testo dell’art. 125 sexies TUB, poiché la citata fonte normativa europea, non essendo self executing, non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici ordinamentali.
È quindi necessario, con riferimento alle spese accessorie a un contratto di finanziamento, distinguere tra la remunerazione di servizi temporalmente collocabili nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale (i cc.dd. oneri “up front”) e quella di attività destinate a trovare svolgimento nella fase esecutiva (i cc.dd. costi “recurring”).
Tale distinzione ha ancora un “significato”, non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell’estinguere anticipatamente il finanziamento.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Como, dott.ssa Barbara Capotosto, con la sentenza n. 538 del 13 ottobre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CASO “LEXITOR”: la pronuncia della CGUE non è pertinente nel contenzioso nazionale
Il legislatore italiano ha esattamente disciplinato i diritti restitutori in caso di estinzione anticipata, con l’art. 125 sexies TUB
Ordinanza | Tribunale di Mantova, Giudice Giorgio Bertola | 30.06.2020
I PRINCIPI “LEXITOR” NON HANNO PORTATA RETROATTIVA NÉ EFFICACIA ORIZZONTALE
Il Tribunale di Torino respinge l’inibitoria di un’associazione dei consumatori
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 29.06.2020
ESTINZIONE ANTICIPATA-CDQ: “spese di amministrazione” escluse dal rimborso
Restituzione limitata agli oneri “recurring”. L’evoluzione della disciplina di settore non sposta i termini della questione
Sentenza | Giudice di Pace di Napoli, Avv. Giulia Palomba | 19.05.2020 | n.19925
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