Testo massima
La testimonianza scritta nel processo civile.
I. PREMESSA: L’EFFICACIA E L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE SCRITTA
Una importante novità introdotta dalla riforma del 2009 è rappresentata dalla possibilità di assumere in forma scritta la prova testimoniale.
Il nuovo art. 257 bis c.p.c. rubricato “testimonianza scritta” consente che il teste, anziché recarsi fisicamente dinanzi al Giudice, risponda per iscritto, attraverso la compilazione di un apposito modello, ai quesiti «sui quali deve essere interrogato».
Non si tratta di un nuovo mezzo di prova, ma soltanto di una differente tecnica di formazione della prova testimoniale, alternativa rispetto alla classica audizione orale.
Il mezzo probatorio è dunque unico, diversificandosi solo nelle modalità di assunzione: restano invariati i limiti soggettivi e oggettivi della prova testimoniale, nonché la sua efficacia probatoria a prescindere dalla circostanza che la testimonianza venga assunta oralmente ovvero per iscritto.
La nuova disposizione è collocata nell’ambito delle norme che disciplinano l’istruzione probatoria innanzi al Tribunale e sembra potersi agevolmente applicare anche ai giudizi che si svolgono dinnanzi al Giudice di pace ed alla Corte d’Appello, in virtù del rinvio operato dagli artt. 311 e 359 del codice di rito.
Secondo parte della dottrina (V. Picozza E., La prova per testimoni, tra deposizione orale e testimonianza scritta, a seguito della riforma del 2009, in Riv. dir proc., 2010) la nuova modalità di assunzione della prova testimoniale potrebbe trovare applicazione anche nell’ambito di procedimenti diversi da quelli a cognizione piena, ed in particolare nell’istruzione preventiva e nel procedimento sommario di cognizione introdotto dai nuovi artt. 702 bis e ss. c.p.c., atteso che la sommarietà e la celerità che contraddistinguono detti procedimenti sembrano ben coordinarsi con le finalità acceleratorie della testimonianza scritta. Se si accede a tale impostazione, in presenza di quelle che vedremo essere le condizioni per l’assunzione in detta forma, si potrà procedere all’assunzione anticipata e per iscritto della prova testimoniale, che il Giudice potrà autorizzare al momento dell’ammissione di cui all’art. 695 c.p.c., nonché alla sua utilizzazione nell’ambito del procedimento sommario, ove il Giudice «procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione al provvedimento richiesto».
In proposito va tuttavia dato conto di un orientamento giurisprudenziale secondo cui nel procedimento cautelare ed in quello possessorio la deformalizzazione dell’istruttoria giustifica l’acquisizione di dichiarazioni scritte dei terzi a prescindere dai limiti stabiliti dall’art. 257-bis c.p.c. sulla testimonianza scritta, il cui ambito di applicazione risulta circoscritto al giudizio di cognizione; in particolare, il Giudice può disporre anche d’ufficio l’acquisizione delle sommarie informazioni scritte senza che sia necessario il preventivo accordo delle parti, e senza dover utilizzare il modello previsto dall’art. 103-bis disp.att.c.p.c., (vedi infra par. II), pur facendo salvo il requisito minimo dell’autenticazione della sottoscrizione del terzo, affinché ne sia provata la provenienza e la veridicità formale (Cosi: Trib. Belluno, 10/10/2011 in Foro It., 2012, 1595).
II. I PRESUPPOSTI
Il ricorso alla testimonianza scritta presuppone anzitutto l’accordo delle parti.
Il mancato riferimento alle “parti costituite” solleva il dubbio circa l’utilizzabilità della nuova modalità di assunzione della prova testimoniale nel caso di contumacia.
Al riguardo, mentre alcuni Autori (V, tra gli altri, Balena, in AA.VV., La riforma della giustizia civile, Torino, 2009, 79) non ne escludono l’applicabilità, per altri (Della Pietra, in AA.VV., Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico la semplificazione e la competitività legge 18 giugno 2009, n. 69, Napoli, 2009, 48) la restrizione dell’accordo alle sole parti costituite potrebbe indurre la parte che pur volesse restare contumace a costituirsi per il timore che l’avversario ottenga una prova testimoniale senza la sua volontaria rinuncia alle maggiori garanzie, di contraddittorio e supervisione ad opera del Giudice, che caratterizzano l’assunzione orale della testimonianza.
Va peraltro dato conto di una pronuncia di merito nella quale il Giudice, in un giudizio contumaciale, ha rigettato la richiesta avanzata dall’attore di assumere per iscritto la deposizione di due testimoni per la considerazione che l’accordo deve essere inteso quale “manifestazione esplicita di consenso” (Trib. Catanzaro, 14 febbraio 2011 in www.dejure.giuffre.it)..
Pur prevedendo la necessità di un preventivo accordo, la norma nulla dice in ordine ai modi in cui detto accordo deve manifestarsi, né al tempo in cui esso deve perfezionarsi.
L’istanza di una testimonianza scritta ovvero l’adesione prestata all’assunzione per iscritto della prova testimoniale sono espressione di strategia difensiva, per cui la concreta manifestazione del consenso rientra tra i poteri del difensore ai sensi dell’art. 84 c.p.c., sebbene sotto un profilo deontologico sarebbe opportuno che questi informi il proprio assistito.
Con riguardo alle forma, la fattispecie non presenta particolari difficoltà di ricostruzione: non sono richieste espressioni sacramentali, ma è indispensabile la forma scritta. L’accordo potrà dunque perfezionarsi con dichiarazioni rese in udienza e consacrate a verbale, con atti sottoscritti e scambiati dai difensori o tramite richiesta e accettazione formulate negli atti processuali.
In linea di principio l’intesa deve coinvolgere tutte le parti, con la sola eccezione per le cause facoltativamente cumulate, allorquando la deposizione ne coinvolga solo alcune (recte: il fatto oggetto di prova riguardi solo alcune delle parti) (Si pensi alla prova dei danni riportati dai singoli danneggiati nell’unico sinistro stradale: in questo caso sarà necessario il consenso delle sole parti toccate dalla prova).
Come si è detto, la norma tace anche con riferimento al momento in cui l’accordo deve perfezionarsi. Sul punto sembra agevole affermare che la parte che domanda l’ammissione della prova testimoniale possa manifestare la volontà che detta prova sia assunta per iscritto sin dal momento della formulazione dell’istanza istruttoria, restando poi in attesa del consenso della controparte. Così, esemplificando, se l’istanza di testimonianza scritta fosse già stata formulata nell’atto di citazione o nella comparsa di risposta, la controparte potrà prestare il proprio consenso, oralmente (con consacrazione a verbale) nel corso dell’udienza di prima comparizione e trattazione, ovvero per iscritto nelle memorie depositate entro i primi due termini dell’art. 183, 6° co., c.p.c. ma potrà pure manifestare il proprio consenso con riferimento a tutte le istanze istruttorie formulate, vuoi negli atti introduttivi vuoi entro il secondo termine dell’art. 183, 6° co, o pure direttamente nella memoria da depositarsi entro il terzo termine.
Di più incerta soluzione appare l’individuazione di un termine ultimo entro il quale la parte può richiedere di assumere la testimonianza per iscritto.
È noto che le preclusioni istruttorie, in seguito alle novelle del 2005, maturano, in caso di richiesta della c.d. appendice scritta, con lo scambio della seconda memoria ex art. 183, 6° co.,n. 2, c.p.c., per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali, e con la terza memoria ex art. 183, 6° co., n.3, c.p.c., per l’indicazione della prova contraria.
Ciò posto, si potrebbe concludere che la richiesta di procedere con l’assunzione scritta della testimonianza troverebbe il suo limite ultimo nella terza memoria istruttoria. Peraltro nel caso in cui verosimilmente poco frequente, perché sarà prova contraria e male le si addice la scrittura , specie se quella diretta sarà orale – l’istanza di testimonianza scritta venga formulata solo nella terza memoria (i.e. la memoria dedicata alla formulazione delle istanze a prova contraria) il Giudice dovrebbe fissare un apposita udienza per valutare la sussistenza o meno dell’accordo di tutte le parti ( Una tale ricostruzione presuppone però la considerazione che l’accordo sia coessenziale rispetto alla stessa formulazione della istanza: in caso contrario, ove cioè lo si ritenga come attinente a una mera modalità organizzativa dell’assunzione probatoria, l’accordo potrebbe prendere forma anche in un momento successivo, e così anche in una delle tante udienze in cui di regola si frammenta l’istruttoria, con riferimento ovviamente ai testi ancora da sentire) , ciò in quanto in assenza di tale udienza non si comprenderebbe in quale momento la parte possa decidere se accettare o meno di procedere ad escutere i testi secondo le nuove modalità, a meno di non voler ritenere possibile una lettera a firma congiunta da depositare entro pochi giorni dalla terza memoria o uno scambio di e-mail tra le parti e il Giudice (Consolo, La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura, in Corriere giur., 2009, 7, 881).
L’accordo delle parti è condizione necessaria, ma non sufficiente, poiché l’utilizzazione dell’istituto è rimessa pur sempre ad una valutazione discrezionale del Giudice, il quale deve tener conto della «natura della causa e di ogni altra circostanza».
Dunque il Giudice, dopo la consueta valutazione circa l’ammissibilità e la rilevanza della prova per testimoni, deve procedere ad una ulteriore valutazione, secondo i criteri indicati dalla norma, per stabilire se sia opportuno che quella testimonianza, già ammessa, venga assunta in forma scritta.
Allorché opti per tale soluzione, nel provvedimento con cui autorizza la testimonianza scritta, il Giudice deve invitare la parte che ha richiesto la prova a predisporre il modello di testimonianza «in conformità ai capitoli ammessi», nonché a notificarlo al teste, e deve altresì indicare il termine entro il cui quest’ultimo è tenuto a far pervenire la risposta ai quesiti. Inoltre sebbene l’art. 257 bis c.p.c. non lo precisi è da ritenere che il Giudice debba anche fissare, più a monte, il termine per la notifica del modulo al teste.
III. LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLA PROVA E LE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ONERI
Una volta ammessa la testimonianza, la parte richiedente (Il riferimento alla parte, peraltro, può intendersi come riferimento al difensore della stessa, sia perché manca la specificazione «dalla parte personalmente», sia perché si tratta di un’attività relativa all’assunzione di un mezzo di prova che, ove avvenisse dinanzi al Giudice, dovrebbe essere svolta senz’altro dall’avvocato) sarà gravata da un duplice onere: predisporre il modello di testimonianza secondo le indicazioni fornite dall’art. 103 bis disp. att. c. p.c. e procedere alla notificazione dello stesso al testimone.
In particolare, l’art. 103 bis disp. att. c. p.c. (rubricato appunto “Modello di testimonianza“) prevede che il modello si testimonianza scritta dovrà essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero della giustizia, emanato il 17 febbraio 2010 e corredato da apposito Allegato 2 recante le istruzioni per la compilazione. Il modello, liberamente scaricabile dal sito del Ministero della giustizia (www.giustizia.it) dovrà essere sottoscritto in ogni suo foglio dal difensore compilante (Per quanto attiene all’onere di sottoscrizione del modello, la dottrina ha segnalato che nel caso, invero di scuola, di totale assenza di sottoscrizioni, stante l’assoluta incertezza circa la provenienza del modello medesimo, dovrebbe configurarsi un ipotesi di radicale nullità della prova, e perfino di decadenza dalla stessa a discapito della parte negligente, atteso che il documento notificato al testimone potrebbe non essere considerato quale «modello» ai sensi dell’art. 257 bis, che risulterebbe così non notificato. Qualora invece la parte abbia omesso di sottoscrivere solo taluno dei fogli che lo compongono, ciò non dovrebbe inficiare del tutto la testimonianza, potendo il Giudice tenere in considerazione solo le risposte fornite dal teste ai quesiti contenuti nei fogli sottoscritti dalla parte: cosi Picozza E., La prova per testimoni, tra deposizione orale e testimonianza scritta, a seguito della riforma del 2009, cit., 884) è dovrà contenere:
– i dati relativi alla causa (ruolo generale, ufficio giudiziario, giudici e parti);
– l’indicazione dell’ordinanza con la quale il Giudice ha disposto la testimonianza scritta;
– idonei spazi per consentire al teste di indicare le proprie generalità (compreso ove possibile un recapito telefonico);
– l’ammonimento al teste e la formula del giuramento di cui all’art. 251 c.p.c.;
– l’avviso relativo alla facoltà di astensione di cui agli artt. 200, 201, 202 c.p.c.;
– la richiesta al teste di indicare la propria professione, i rapporti di parentela, affinità, affiliazione o di dipendenza con alcuna delle parti in causa, l’eventuale interesse in causa, nonché l’eventuale indicazione di rapporti personali con le parti;
– la trascrizione dei quesiti ammessi da parte del Giudice con l’avvertimento al teste di rendere risposte circostanziate a ciascuna domanda e di precisare se la conoscenza degli stessi è avvenuta direttamente o indirettamente.
– Al termine di ogni capitolo di prova su cui si vuole che il teste renda testimonianza dovrà essere lasciato lo spazio per la sua firma.
Sebbene il legislatore abbia chiarito che i capitoli di prova dovranno essere formulati così come ammessi, nulla ha detto invece per l’evenienza che ciò non avvenga. In dottrina si è ritenuto che nel caso in cui la difformità venga riscontrata , il Giudice in sede decisoria non dovrà tenere conto della testimonianza acquisita, ferma restando la possibilità che questi decida di chiamare a deporre oralmente il teste (vedi infra par. V), sui capitoli effettivamente ammessi.
Dopo la predisposizione del modello, come già detto, la parte dovrà notificare lo stesso, insieme con le istruzioni per la relativa compilazione, al teste.
L’omessa o tardiva notifica del modello e delle relative istruzioni dovrebbe determinare la decadenza della parte dalla prova in applicazione analogica dell’art. 104, 1° co., disp. att., c.p.c., salvo che la controparte non dichiari di avere interesse all’assunzione o il Giudice, ritenendo giustificata l’omissione, non conceda un nuovo termine per la notificazione.
La testimonianza scritta viene in concreto resa mediante la compilazione ad opera del teste del detto modulo in ogni sua parte.
Più precisamente, il teste deve indicare le proprie generalità ed i suoi recapiti; deve specificare in quali rapporti si trova con le parti; deve dichiarare se intende avvalersi della facoltà di astensione e in caso positivo specificarne i motivi, onde consentire al Giudice di verificare se questi rientrino tra le ipotesi espressamente contemplate dalla legge; deve sottoscrivere la formula di impegno e rispondere a tutti i quesiti. Con riferimento a questi ultimi, laddove non sia in grado di rispondere deve comunque indicarne le ragioni; ove invece sia a conoscenza dei fatti oggetto dei quesiti, deve rispondere a ciascuno di essi in modo «specifico e pertinente», indicando se si tratti di conoscenza diretta o indiretta.
Inoltre il teste deve apporre la sua firma non solo al termine di ogni risposta – «di seguito e senza lasciare spazi vuoti» – ma anche su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza.
Ognuna delle sottoscrizioni deve essere autenticata «da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario»; l’autenticazione e` gratuita, nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto.
Una volta che il testimone abbia compilato il modello e che le sue sottoscrizioni siano state autenticate, egli dovrà inviare (questa volta a sue spese) il modello in una busta chiusa con plico raccomandato oppure consegnarlo a mano alla cancelleria del Giudice procedente ( Si è detto in dottrina che sebbene l’art. 257 bis c.p.c. non contempli espressamente l’utilizzo di strumenti telematici, e l’art. 250, comma 3º, consenta la notificazione a mezzo di posta elettronica segnatamente per l’intimazione del teste «a comparire in udienza», nondimeno la portata generale del d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123 sul processo telematico consente di estendere l’utilizzo degli strumenti informatici anche alla testimonianza scritta: la notificazione dell’intimazione, del modello e delle relative istruzioni può quindi essere effettuata anche in via telematica ai sensi dell’art. 6, d.p.r. 123/2001. Dal suo canto, il testimone che sia in possesso di una firma digitale certificata, potrebbe depositare per via telematica come documento informatico il modello debitamente compilato, le cui sottoscrizioni, però, dovranno risultare in ogni caso autenticate nelle modalità indicate dall’ultimo comma dell’art. 103 bis disp. att. c.p.c.: cosi Picozza E., La prova per testimoni, tra deposizione orale e testimonianza scritta, a seguito della riforma del 2009, cit., 883)..
Quanto alle conseguenze della violazione degli oneri che gravano sul testimone il legislatore sanziona espressamente solo l’ipotesi in cui il teste non spedisca ovvero non consegni le risposte scritte nel termine stabilito, prevedendo che il Giudice possa condannarlo al pagamento della pena pecuniaria di cui al primo comma dell’art. 255 c.p.c. detta sanzione non è estensibile a ipotesi diverse di inadempimento da parte del testimone, che possono consistere nella violazione delle prescrizioni.
Detta sanzione non risolve altresì il problema della mancata acquisizione del modello e dunque della testimonianza al processo. Sul punto una parte della dottrina (V. Salvaneschi, in Aa.Vv., Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di Saletti e Sassani, Torino 2009, sub art. 257 bis, 108) ritiene che si possa applicare analogicamente l’ultimo comma dell’art. 257 bis che consente al Giudice di disporre che il teste sia chiamato a deporre dinanzi a lui; altra parte, ( V Corsini, La prova testimoniale assunta in forma scritta, in Riv. dir. proc., 2010, 863) invece, muovendo dalla considerazione che in tale ipotesi viene a mancare il presupposto per l’esercizio del potere di convocare il test, ossia il previo esame delle risposte o dichiarazioni del teste solo a seguito del quale il Giudice può reputare opportuno sentirlo personalmente, ritiene che il Giudice possa anche d’ufficio revocare il provvedimento di assunzione e contestualmente ordinare che il teste sia convocato di persona, se non si presenta nemmeno in udienza, il Giudice potrà disporre l’accompagnamento coattivo.
Il legislatore omette altresì di chiarire casa accade qualora il modello tempestivamente notificato rechi però errori di compilazione. Posto che è difficile ragionare su un piano astratto sembra possibile distinguere le inadempienze del testimone che si traducono in vizi insanabili della testimonianza, da quelle che in realtà` non sembrano idonee ad inficiare la validità della prova e quindi a renderla inutilizzabile.
Con riferimento a queste ultime ipotesi, si pensi al caso in cui il teste si dimentichi di inserire le sue complete generalità oppure all’ipotesi in cui sottoscrive il modello lasciando spazi vuoti ovvero sottoscriva o faccia autenticare solo alcune delle risposte (in quanto in tal caso nulla impedisce di utilizzare le altre); neppure la circostanza che l’autenticazione sia stata effettuata da parte di un pubblico ufficiale diverso dal segretario comunale o dal cancelliere sembra idonea ad inficiare la validità delle risposte medesime.
In altri casi, invece, il vizio e` tale da rendere la prova del tutto inutilizzabile: così, la prova non potrà essere utilizzata quante volte il testimone non abbia risposto ad alcuna domanda, ovvero le sue risposte siano generiche, non pertinenti, incomprensibili, oppure egli non abbia specificato se dei fatti dichiarati abbia avuto conoscenza diretta o indiretta, ovvero ancora non abbia chiarito i suoi rapporti con le parti.
Ora, in tutte queste ipotesi, non si vede come la parte che ha chiesto la testimonianza scritta e che abbia diligentemente assolto a tutti gli oneri sulla stessa gravanti debba subire le conseguenze negative di un comportamento altrui.
Per evitare tale inconveniente si potrebbe suggerire di ricorrere al potere del Giudice di convocare il teste in udienza, sancito dall’art. 257 bis, comma 8º c.p.c. ma, trattandosi di una facoltà assolutamente discrezionale e non di un obbligo per il giudicante, ciò potrebbe non risolvere il problema. In tutte queste ipotesi, allora, una parte della dottrina (V. Fabiani M, Il nuovo volto della trattazione e dell’istruttoria, in Corriere giur., 2009,1177) ritiene che il rimedio non può che essere quello della rinnovazione del mezzo davanti al Giudice. Si configura dunque un diritto della parte a procedere, previa assegnazione di un termine, all’assunzione del teste secondo le modalità classiche. Nè sembra – alla medesima dottrina – che la testimonianza invalida possa reggere come prova atipica; l’ingresso delle prove atipiche dovrebbe ritenersi sbarrato qualora esse derivano dalla degradazione della prova tipica per vizi di assunzione. Invero, nella giurisprudenza di merito si è affermato che le prove c.d. atipiche non possono avere l’effetto di aggirare divieti o preclusioni ed introdurre surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero ammessi o la cui ammissione richiede adeguate garanzie formali, sicché “alla luce della nuova previsione dell’art. 257 bis c.p.c. la dichiarazione del terzo che la parte intenda produrre in giudizio si risolve in una vera e propria testimonianza scritta la quale non può più rivestire alcun ruolo se non sia formata secondo il procedimento stabilito per il nuovo istituto, non essendovi ulteriore spazio, nell’ambito del giudizio ordinario di cognizione, per l’acquisizione di una mera dichiarazione scritta di un terzo, sostitutiva della prova testimoniale” ( Cosi: Trib. Belluno, 10/10/2011, cit.. V. anche Trib. Varese, 09/04/2010 in www.ilcaso.it e Trib. Modena, 12-04-2010 , secondo cui “le testimonianze scritte raccolte in forme diverse da quelle prescritte debbono probabilmente essere riguardate oramai come nulle piuttosto che come semplicemente atipiche“).
IV. LA TESTIMONIANZA SUI DOCUMENTI DI SPESA
Una particolare specie di deposizione scritta è infine individuata dal comma 7 dell’art. 257 c.p.c., quella cioè avente ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, quali ad esempio le fatture. In tale ipotesi si tratta solo di far confermare dal testimone quanto già risulta dai predetti documenti e pertanto la relativa deposizione può rendersi molto più semplicemente con una dichiarazione scritta e sottoscritta, trasmessa direttamente al difensore della parte nel cui interesse è stata ammessa la prova testimoniale, senza che sia necessario procedere con le formalità prima indicate.
Nulla è detto in ordine alla necessità di autenticazione o meno delle dichiarazioni rese in tale particolare ipotesi. La soluzione negativa sembra poter essere sostenuta considerando che la dichiarazione non esige il ricorso al modello preimpostato previsto generalmente per la testimonianza scritta, laddove l’autenticazione è specificamente richiesta per le dichiarazioni rese nel modello stesso.
Muovendo dall’idea che si tratta di un tipo di deposizione del tutto deformalizzata parte della dottrina (V. Della Pietra, in AA.VV., Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico la semplificazione e la competitività legge 18 giugno 2009, n. 69, cit., 50) ha ritenuto che ci si possa spingere a ritenere questa tecnica come una specie autonoma di testimonianza scritta svincolata dal generale contesto dell’ art. 257 bis e perciò anche dai presupposti del primo comma. In tale prospettiva, la deposizione del teste, che in effetti si traduce nella conferma dell’esborso sostenuto dalla parte, può essere data per iscritto e senza le normali formalità pur quando non vi sia l’accordo delle parti e scienza necessità dell’ammissione del Giudice. In altri termini, sarà sufficiente accompagnare il documento di spesa di regola la fattura di chi ha eseguito il lavoro- con la dichiarazione del suo autore di avere effettivamente svolto quella prestazione per l’importo indicato nel documento, per ritenere provati l’intervento e la spesa.
Altri, (V. Balena, in AA.VV., La riforma della giustizia civile, cit., 81 e Picozza, La prova per testimoni, tra deposizione orale e testimonianza scritta, a seguito della riforma del 2009, cit., 887-888) invece, ritenendo che la “semplificazione” riguardi esclusivamente le modalità di assunzione della prova e non anche i suoi presupposti, afferma che la disciplina dettata in generale per la testimonianza scritta resti ferma, con la conseguenza che sarà necessario non solo l’accordo delle parti ma anche che il Giudice, dopo aver ammesso la prova testimoniale proceda all’ulteriore valutazione – tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza circa l’opportunità che detta prova sia assunta per iscritto, provvedendo sul punto con ordinanza. Infine occorrerebbe anche che il Giudice stabilisca il termine entro il quale il testimone deve rispondere alle domande e che la dichiarazione scritta del testimone porti la sua sottoscrizione debitamente autenticata.
Testo del provvedimento
commento allegato
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