Procedimento patrocinato dall’Avv. Tommaso Proto del Foro di Roma, con la consulenza professionale dell’Autore
E’ indubbio che il finanziatore abbia ai sensi dell’art. 124 bis TUB l’onere di effettuare tutte le necessarie verifiche al fine di individuare la capacità del richiedente a poter assolvere pienamente la propria obbligazione, è certamente onere della parte che allega tale violazione dimostrare l’esistenza di una esposizione debitoria capace di comportare una diversa valutazione del finanziatore in merito alla ulteriore linea di credito richiesta.
Peraltro va pure evidenziato che l’apertura di una linea di credito finalizzata alla estinzione di precedenti linee di credito aperte non costituisce ex se elemento limitativo all’apertura della linea di credito laddove la Banca abbia effettuato le prescritte verifiche di solvibilità.
L’articolo 38 TUB e la delibera CICR prendono come termine di confronto rispetto all’ammontare massimo del finanziamento erogabile non già il “prezzo” della vendita – che può essere del tutto ignoto alla banca – bensì il “valore dei beni ipotecati o il costo delle opere da eseguire sugli stessi”.
Questi i principi di diritto statuiti dal Tribunale Civile di Ancona, Giudice Dott.ssa Patrizia Pietracci, nella Sentenza n. 509 del 27.03.2020.
Una volta terminata la fase cautelare del giudizio di opposizione alla esecuzione esperito avverso la procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale, il debitore esecutato opponente introduceva il relativo giudizio di merito con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. al fine di contestare la legittimità dell’azione esecutiva intrapresa o in quanto:
- la predetta Banca creditrice avrebbe valutato erroneamente il merito creditizio del debitore “…in violazione dei principi di correttezza di cui agli artt. 1175 e di diligenza professionale di cui all’art. 1176 c.c. come delineati e recepiti dal TUB nell’art. 124 bis…”;
- il mutuo azionato in via esecutiva sarebbe nullo per violazione del limite di finanziabilità stabilito dall’art. 38 TUB e dalla delibera CICR del 22/4/1995;
- sussisterebbero, sempre rispetto al titolo fondante l’esecuzione in corso, non meglio specificate anomalie finanziarie che comporterebbero il superamento, da parte degli interessi pattuiti, del tasso soglia usura.
Si costituiva la Banca creditrice che chiedeva l’integrale rigetto delle domande avversarie, attesa l’infondatezza delle stesse sia in fatto che in diritto.
Rispetto alla lamentata omessa valutazione del merito creditizio il Giudice compiva una breve ma compiuta disamina della relativa disciplina ed in particolare dell’art. 124-bis T.U.B. ed, una volta esaminate le allegazioni di parte opponente, concludeva sul punto accertando l’assenza di violazioni da parte della Banca procedente rispetto all’ “obbligo di diligenza professionale e correttezza relativamente al c.d. merito creditizio di cui all’art. 124 bis TU Bancario ed, in ogni caso, i generali obblighi di informazione di cui all’art. 124 comma 5° citato, atteso che, nell’anno 2010, non risultava necessario preavvertire il consumatore delle incidenze che un ulteriore indebitamento poteva provocare in capo alla generale situazione patrimoniale del medesimo…”.
D’altro canto, il Giudice adito difficilmente avrebbe potuto raggiungere un’altra conclusione rispetto alla contestazione in discorso poichè l’opponente non comprovava in alcun modo, come sarebbe stato suo onere, l’esistenza a suo carico di una esposizione debitoria “capace di comportare una diversa valutazione” del suo merito creditizio rispetto a quella effettuata dalla Banca procedente considerato che, in corso di giudizio, si limitava a dimostrare che, prima della stipula del mutuo oggetto di causa, aveva già altri finanziamenti in corso peraltro in parte estinti con l’importo da ultimo erogato.
Per quanto riguarda, poi, l’asserita violazione dell’art. 38 TUB il Giudice al fine di acclarare l’infondatezza della doglianza mossa, ricorreva, rettamente, all’inequivocabile dato testuale rinvenibile dal predetto articolo del Testo Unico ed ai contenuti della correlata deliberazione del C.I.C.R. del 22.04.1995 in ragione dei quali il termine di raffronto necessario per l’individuazione dell’ammontare massimo dell’importo erogabile non è il prezzo di vendita, come avrebbe voluto parte opponente, bensì “il valore dei beni ipotecati o il costo delle opere da eseguire sugli stessi”.
D’altro canto non potrebbe essere diversamente dal momento che, come è noto, il prezzo di acquisto dell’immobile che sarà poi ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario è un dato che generalmente non rientra nella disponibilità dell’Istituto Creditizio (è, infatti, una informazione del tutto ininfluente rispetto alla conclusione del contratto di mutuo) in quanto, essendo frutto di trattative tra la parte venditrice e la parte acquirente, normalmente condizionate da aspetti di carattere strettamente personale, lungi dall’essere un riferimento oggettivo, non necessariamente corrisponde al valore dell’immobile.
Superfluo aggiungere che qualora gli Istituti Creditizi determinassero l’ammontare del proprio finanziamento in relazione al prezzo di acquisto dell’immobile ipotecato presterebbero il fianco a facili strumentalizzazioni delle parti della compravendita le quali, manipolando fraudolentemente il prezzo di vendita, potrebbero, ad esempio, fissarlo (anche solo formalmente) in una cifra considerevolmente superiore a quella corrispondente al valore del bene raggiungendo un duplice illegittimo obbiettivo:
– ottenere un finanziamento superiore a quello effettivamente riconoscibile;
– lasciare all’Istituto creditizio una garanzia del tutto incapiente rispetto alle cifre erogate per far fronte all’eventuale insolvenza del mutuatario.
Peraltro, come evidenziato in Sentenza, la circostanza che l’erogazione oggetto di contestazione sia stata effettuata nel pieno rispetto dell’art. 38 T.U.B., e nei limiti individuati dalla richiamata deliberazione del C.I.C.R. del 22.04.1995, è desumibile dalla documentazione che lo stesso opponente allegava alla propria memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ed in particolare dalla scheda delle quotazioni immobiliari presenti nella Banca dati dell’Agenzia delle Entrate.
Ed infatti, sulla base della documentazione esaminata dal Giudice estensore del provvedimento decisorio oggetto di esame, il tecnico incaricato di calcolare, per conto della Banca, il valore complessivo dell’immobile posto a garanzia del mutuo oggetto di causa effettuava una valutazione (€ 1.300,00 al mq) perfettamente speculare alle predette quotazioni dell’Agenzia delle Entrate, si ripete prodotte dall’opponente, dal momento che, quest’ultima, individua il valore di mercato degli immobili appartenenti alla stessa tipologia di quello in discorso e siti nella medesima zona, nel periodo in cui veniva fatta la valutazione per conto della BANCA (II° semestre 2010), in un intervallo che va da € 1.250,00 al mq (Valore minimo) ad € 1.650,00 (Valore massimo).
Alla luce di tale precisa corrispondenza, difficilmente l’Organo Giudicante avrebbe potuto tacciare di erroneità la valutazione effettuata dal tecnico incaricato che individuando il valore commerciale del cespite ipotecato, pari ad € 1.300,00 circa a mq, in € 139.594.00 attestava, in buona sostanza, una erogazione, pari ad € 69.882,77, senza tema di smentita, al di sotto della soglia dell’80%.
Passando, infine, alle doglianze di parte opponente relative alle presunte anomalie finanziarie del mutuo azionato in via esecutiva il Giudice non poteva che disporre per il rigetto della domanda anche sotto questo ulteriore profilo attesa la genericità delle contestazioni mosse a fronte di un contratto, quello azionato in via esecutiva, depositato agli atti del giudizio e debitamente sottoscritto, contenente la chiara indicazione delle modalità di regolamentazione del rapporto (tassi di interesse, commissioni, spese ecc.).
Genericità che, come opportunamente rilevato dall’Autorità Giudicante in Sentenza, non lascia spazio “…per una CTU, che, ove disposta, si tradurrebbe in un mezzo di indagine di carattere esplorativo, utilizzato per sopperire alle carenze allegatorie e probatorie della parte…”.
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