ISSN 2385-1376
Testo massima
Effetto purgativo della vendita forzata: il bene viene trasferito libero da formalità pregiudizievoli ma quali?
Avvenuto il versamento del saldo prezzo e delle spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, il Giudice dell’Esecuzione, sempreché non ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, emette, ai sensi dell’art. 586 cpc, il decreto di trasferimento “col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato” e, quindi, i diritti sulla cosa che spettavano a colui che ha subito l’espropriazione secondo la previsione dell’art. 2919 cc.
In altri termini, con il decreto di trasferimento non può essere trasferito un diritto diverso rispetto a quello di cui l’esecutato è titolare e il bene viene trasferito libero dalle trascrizioni dei pignoramenti e dalle iscrizioni ipotecarie precedenti e successive alla trascrizione del pignoramento, in forza di quanto dispone al terzo comma il richiamato art. 586 cpc.
Ma il decreto di trasferimento può contenere l’ordine di cancellazione delle formalità diverse rispetto ai pignoramenti e alle iscrizioni ipotecarie?
Tale possibilità è controversa.
In giurisprudenza e in dottrina si è affermato che nel decreto di trasferimento si può disporre la cancellazione delle trascrizione dei sequestri conservativi e, se necessario, dei privilegi ma non delle domande giudiziali e degli atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati ai sensi dell’art. 2915 cc, della cui esistenza dovrebbe, comunque, darsi atto nell’ordinanza di vendita.
Del pari, si ritiene che in assenza di un dato normativo specifico non sia possibile disporre la cancellazione del preliminare di vendita e del fondo patrimoniale.
Quanto alla cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento, gli orientamenti sono sostanzialmente due, per cui vi è chi ritiene che l’ordine sia di competenza del giudice dell’esecuzione (ritenendo che la sentenza dichiarativa di fallimento può essere assimilata alla trascrizione del pignoramento) e chi ritiene che la cancellazione sia atto del giudice delegato del fallimento.
A carico di chi sono le spese per la cancellazione?
È da premettere che in giurisprudenza si è affermato che le spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni sostenute dall’aggiudicatario sono privilegiate ai sensi dell’art. 2770 cc e, quindi, considerate spese di giustizia sostenute per l’espropriazione dei beni mobili nell’interesse dei creditori. Tuttavia, nelle prassi dei vari Tribunali vi è chi ritiene che le spese per la cancellazione siano a carico dell’aggiudicatario, per cui è buona regola leggere sempre l’avviso di vendita e chiedere se del caso chiarimenti al professionista delegato.
FOCUS
La vendita forzata produce un effetto purgativo che risponde all’esigenza, da un lato, di ottenere dall’alienazione coattiva il prezzo più alto possibile mediante la liquidazione di un bene non gravato da vincoli e, dall’altro, di immettere nella circolazione giuridica diritti liberi da garanzie che potrebbero esporli a nuove procedure esecutive.
Avv. Giorgia Viola
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 222/2016
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