L’assegnazione forzata costituisce, al pari della vendita, uno dei modi di liquidazione del compendio pignorato ed è caratterizzata dal fatto che il trasferimento del diritto sottoposto ad esecuzione avviene a favore di un creditore concorrente (procedente o interventore) ovvero di un terzo da questi nominato (in forza dell’art. 4 del decreto legge n.59/2016, convertito nella legge 102/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2016).
Normalmente l’assegnazione ha carattere satisfattivo: il bene, infatti, viene attribuito al creditore a estinzione del credito senza esborso a suo carico, ma può verificarsi anche un’assegnazione-vendita, quando l’assegnatario deve versare un importo a titolo di prezzo, ovvero mista, quando il valore della cosa assegnata ecceda la somma necessaria a soddisfare i crediti collocati con precedenza rispetto a quello dell’offerente ed il credito dello stesso offerente.
In questi casi, se l’assegnatario deve versare il conguaglio, l’efficacia dell’assegnazione non è automatica, ma resta subordinata al verificarsi della condizione sospensiva del versamento del prezzo con la conseguenza che il momento traslativo del diritto avviene con il deposito del decreto di trasferimento.
L’assegnazione produce l’effetto purgativo di ipoteche, pegni o privilegi speciali al pari della vendita forzata; tuttavia, mentre l’acquisto dell’aggiudicatario prevale sul diritto dei creditori titolari di causa di prelazione iscritta, ai quali non sia stato notificato l’avviso di cui all’art. 498 cpc, tale regola non si applica alla assegnazione, che è attaccabile in ogni momento.
FOCUS
Anche all’assegnazione si ritiene applicabile l’art.586 cpc, che, dunque, può essere sospesa se il Giudice rilevi l’incongruità del prezzo.
Avv. Giorgia Viola
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