A seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e, per altro verso, la temporanea improcedibilità – fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli art. 201 e ss. l. fall. – della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d’ufficio e pure nella fase di cassazione, in difetto di una norma analoga all’art. 25 l. n. 990 del 1969. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualsiasi credito nei confronti di un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell’ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, d’improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della “par condicio creditorum”.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Vicenza, Giudice Francesco Lamagna, con la sentenza n, 1573 del 22.07.2019.
La vicenda ha riguardato un mutuatario che ha convenuto in giudizio una banca per sentire dichiarare la nullità e/o l’annullamento del contratto per simulazione, per carenza di causa, per violazione degli artt. 38, 39 e segg. del T.U.B. e per violazione dell’art. 1813 c.c., oltre che la nullità, l’inefficacia e/o la cessazione dell’ipoteca iscritta sul compendio immobiliare di sua proprietà; richiedeva, altresì, la restituzione delle somme indebitamente trattenute dall’istituto di credito.
La Banca, nel costituirsi ritualmente in giudizio, eccepiva preliminarmente la nullità dell’atto di citazione ai sensi degli artt. 163, 3° comma n. 4 e 164, 4° comma, c.p.c.; nel merito, contestando le deduzioni avversarie, richiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la condanna del mutuatario alla restituzione della somma capitale erogata con il finanziamento fondiario concesso.
Espletata un’indagine tecnica, il Giudice, rilevata l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della Banca, dichiarava l’interruzione del processo che veniva, poi, riassunto mediante ricorso ex art. 303 c.p.c. con cui veniva richiamato il contenuto degli scritti difensivi già in atti e rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
La Banca in liquidazione coatta amministrativa, nel costituirsi ritualmente in giudizio nelle persone dei nominati Commissari Liquidatori, eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità e improcedibilità ex art 83 T.U.B. delle domande svolte nei suoi confronti dalla parte attrice e, nel merito, in via subordinata, l’infondatezza delle pretese avversarie, di cui richiedeva il rigetto, facendo proprie in proposito le difese tutte già svolte nei precedenti scritti difensivi dalla Banca.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha ritenuto improcedibili le domande attoree, come puntualmente eccepito dalla Banca convenuta in riassunzione.
A tal proposito, il Tribunale ha rilevato che le domande svolte dalla parte attrice, sia in via principale che subordinata, non siano più procedibili in sede di riassunzione, per effetto ed in conseguenza dell’intervenuta apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della Banca, disposta con decreto legge n. 99 del 25.6.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25.06.2016.
Nella descritta situazione, infatti, deve ritenersi che le domande in questione, sia quelle di natura accertativa e dichiarativa di nullità dello stipulato negozio o di clausole in esso contenute, che quelle di condanna, essendo state formulate nei confronti della Banca posta in liquidazione coatta amministrativa, devono essere fatte valere in sede concorsuale, nell’ambito del procedimento di verifica affidato ai Commissari liquidatori, trattandosi di pretese strettamente connesse e tra di loro inscindibili, che si riflettono immediatamente sulla massa dei creditori.
Al riguardo, l’Organo Giudicante ha osservato che l’art. 83, comma 3, T.U.B. stabilisce testualmente che: “Dal termine previsto nel comma 11 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”.
Pertanto, la conseguenza direttamente riferibile all’apertura della procedura concorsuale è rappresentata dall’improcedibilità e/o improponibilità di qualsivoglia domanda nei confronti del soggetto che sia stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, così come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha dichiarato l’improcedibilità delle domande proposte in giudizio dall’attore nei confronti della Banca, compensando tra le parti le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LCA: ERRATA LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA BANCA CESSIONARIA
IL CLIENTE CHE RIVENDICA IL PROPRIO CREDITO DEVE INSINUARSI NELLO STATO PASSIVO DELLA BANCA CEDENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Giancola – Rel. Dolmetta | 05.03.2018 | n.5116
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lca-errata-la-riassunzione-del-giudizio-pagamento-nei-confronti-della-banca-cessionaria
LCA: IL SILENZIO DEL LIQUIDATORE EQUIVALE A RIGETTO DEL CREDITO DALLO STATO PASSIVO
IL CREDITORE ESCLUSO CHE HA PROPOSTO DOMANDA OVVERO SOLLEVATO OSSERVAZIONI DEVE PROPORRE OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO
Sentenza | Cassazione civile, Sezione prima | 11.11.2013 | n.25301
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lca-il-silenzio-del-liquidatore-equivale-a-rigetto-del-credito-dallo-stato-passivo
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