Il sistema di ammortamento progressivo alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna della rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota di capitale ancora dovuta. Il maggior ammontare degli interessi da versarsi – rispetto a piani di ammortamento costruiti all’italiana – dipende non dall’applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, con la sentenza n. 9084 pubblicata il 24 giugno 2020.
In un giudizio intrapreso da un mutuatario nei confronti della banca con cui aveva stipulato un mutuo e per il quale aveva stigmatizzato il piano di ammortamento “alla francese” ritenendo che comportasse un fenomeno anatocistico, il Tribunale di Roma ha chiarito quelle che sono le caratteristiche di tale mutuo.
Il piano di ammortamento “alla francese” non è altro che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all’interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l’ultima rata.
Nel mutuo “all’italiana”, che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente; dato per presupposto un capitale fisso, l’interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo. Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all’italiana. In definitiva, il piano di ammortamento alla francese è più “costoso” rispetto al metodo italiano (questo però non significa che sia illecito), ma ha dalla sua il vantaggio – per il debitore – di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.
Questo non produce però effetti anatocistici surrettizi. Non vi è difatti pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca. L’art. 1194 c.c., che disciplina l’imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti; in realtà, il piano di ammortamento alla francese non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati. Ciò che avviene nel piano di ammortamento alla francese è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo, come affermato in realtà dalla giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON COMPORTA ALCUNA FORMA DI CAPITALIZZAZIONE
GLI INTERESSI CHE VENGONO CALCOLATI SOLAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Rana | 03.06.2020 | n.880
IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON IMPLICA ANATOCISMO
NON ESISTONO INTERESSI MATURATI CHE POSSANO ESSERE BASE DI CALCOLO DI ULTERIORI INTERESSI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari | 05.05.2020 | n.6897
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON CONTIENE ANATOCISMO VIETATO DALL’ART. 1283 C.C.
SONO LEGITTIME LE CONVENZIONI DEI FINANZIAMENTI A RIMBORSO GRADUALE CHE PREVEDONO LA PRODUZIONE DEGLI INTERESSI SU INTERESSI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari | 28.04.2020 | n.6664
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