Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LA MASSIMA
Per decidere se apportare o meno una riduzione, e di quale entità, all’indennità convenzionalmente stabilita dalle parti, il Giudice deve avere riguardo all’ammontare complessivo delle rate riscosse, al valore obiettivo della cosa, al tempo per il quale l’utilizzatore ne ha avuto l’uso ed il godimento ed allo stato in cui veniva restituita.
Detta operazione presuppone, l’effettiva riconsegna del bene, in quanto solo in quel momento può essere effettivamente accertato, oltre che lo stato del bene, anche il tempo di godimento del medesimo, nel caso di mancata riconsegna alla data di risoluzione del contratto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Eugenio Curatola con la sentenza n. 8935 del 4 Maggio 2018.
IL CASO
Con ricorso per decreto ingiuntivo una società di locazione finanziaria (leasing), deduceva di aver concesso in godimento n. 2 beni, nel caso di specie n. 2 imbarcazioni da diporto.
A garanzia delle obbligazioni contratte dall’utilizzatore, erano state rilasciate n. 2 fideiussioni.
A seguito del grave inadempimento al pagamento dei canoni, il lessor aveva comunicato la risoluzione del contratto in forza del dettato contrattuale di riferimento, con invito alla riconsegna dei beni locati ed al pagamento delle somme dovute per canoni scaduti e insoluti, interessi di mora e penale contrattuale.
Proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, una garante eccepiva:
1) il difetto della prova scritta ex art. 633 n. 1 c.p.c. ed art. 634 c.p.c.;
2) la nullità della clausola contrattuale contenuta nelle condizioni generali, per asserita violazione dell’art.9 della Legge n.192/1998 e dell’art. 7 del D.Lg. n. 231/2002, per abuso da parte della concedente dello stato di dipendenza economica della parte utilizzatrice dei beni;
3) la necessaria riduzione ad equità della clausola penale ex art. 1384 c.c.;
4) l’applicabilità della disciplina dell’art.1953 c.c., per la condanna della debitrice principale a prestare idonea cauzione.
Costituitasi in giudizio, la parte opposta chiedeva il rigetto della domanda proposta dalla garante opponente.
Con la prima memoria ex art.183, VI co. c.p.c., l’opponente chiedeva inoltre che venisse dichiarata l’illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo, per l’applicazione di interessi di mora in misura superiore al tasso soglia di usura.
IL COMMENTO
a) L’opposizione proposta non è stata ritenuta accoglibile dal Tribunale.
In primis il magistrato designato alla trattazione ha rilevato che la fideiussione portata all’esame, doveva essere inquadrata come contratto autonomo di garanzia (pagamento immediato a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore e anche in assenza di istanze rivolte contro l’utilizzatore; dispensa dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art.1957 c.c.); di conseguenza, non potevano essere opposte dal garante, eccezioni fondate sul rapporto principale.
Le clausole previste nelle fideiussioni, inoltre, dovevano essere ritenute pienamente valide, anche in considerazione della specifica approvazione ex artt.1341 e 1342 c.c..
b) Quanto alla risoluzione del contratto, lo stesso giudice ha rilevato che il lessor si era avvalso della clausola risolutiva espressa come convenuta nel regolamento di interessi, in forza della quale l’inadempimento da parte dell’utilizzatore alle obbligazioni assunte, ivi compreso il pagamento del canone, poteva dar luogo alla decadenza dal beneficio del termine ed alla risoluzione di diritto del contratto.
c) Con lo stesso regolamento, era poi stato determinato l’indennizzo spettante al concedente (“..quantificato come la somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale attualizzati al tasso indicato nelle condizioni particolari come Tasso di riferimento per l’attualizzazione oppure, in assenza di tale indicazione, al tasso individuato come Euribor 3 mesi tasso 365, quale pubblicato da IlSole 24 Ore del giorno di stipula del presente contratto o del primo giorno utile successivo , diminuito di due punti..”).
Tutte le clausole in questione erano state oggetto di specifica sottoscrizione e, pertanto, erano da considerarsi pienamente valide ed efficaci, dovendo essere esclusa la violazione di norme imperative.
In dottrina e in giurisprudenza, ha motivato il giudice, la clausola in questione è stata accostata alla “clausola penale” essendo stata prevista una attribuzione prestabilita a carico dell’utilizzatore, per l’eventualità di un suo inadempimento (pari alla esposizione finanziaria residua calcolata sui beni ed attualizzata alla data della risoluzione).
Analogamente a quanto previsto per la clausola penale, il giudice, ex art.1526 c.c., poteva quindi ridurre l’ammontare della somma acquisita dal concedente. Gioverà fin d’ora sottolineare, a parere di chi scrive, il significato che il Giudice di Roma attribuisce alla clausola determinativa le conseguenze sotto il profilo squisitamente economico, dell’inadempimento del lessee al pagamento dei canoni maturati e scaduti nel corso del rapporto, oltre che dei canoni a scadere alla data della comminata risoluzione. Esso Giudice correttamente parla di accostamento della clausola descrittiva le conseguenze di una risoluzione contrattuale nella materia del leasing, alla clausola penale di diritto comune. Bene…..e di accostamento alla clausola penale, ma non anche dell’inquadramento di detto modello di clausola alla penale in senso stretto, si è sempre dovuto giustamente disquisire nei lunghi anni che separano la giurisprudenza di merito e di legittimità sulla locazione finanziaria, dalla novella di cui alla finalmente Legge n. 124/17 (LEGGE SULLA CONCORRENZA), che come noto ha tipizzato per la prima volta il modello negoziale in argomento. In buona sostanza potendosi tranquillamente ipotizzare una aberratio giuridica, sempre a parere di chi scrive, l’avere per anni disquisito sulla penale contrattuale, con ciò reinterpretando la effettiva volontà della parti, alla nascita del rapporto e nel rispetto della autonomia negoziale ex art. 1322 c.c..
E’ mai esistita una predeterminazione del danno nella materia della locazione finanziaria? La risposta è sicuramente negativa, laddove le parti contraenti abbiano convenuto che nella ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, sia esso nella forma di cui all’art. 1453 c.c sia esso nella forma dell’art. 1456 c.c, parte utilizzatrice, oltre all’obbligo di riconsegna dei beni, era obbligata al pagamento ed anche dei crediti intesi come l’importo dei canoni a scadere fino alla naturale scadenza del rapporto, (ove lo stesso fosse giunto a regolare ammortamento), esclusi gli interessi, ovviamente attualizzati alla stessa data dello scioglimento dello stesso.
Vero è che alla confusione generata in merito all’irrituale richiamo alla penale contrattuale nella materia del leasing, ha dato un grosso contributo il richiamo alla analogia juris, che per trent’anni ha contraddistinto la materia, con il riferimento all’istituto della vendita con riserva della proprietà ex art. 1526 c.c e, nel caso in commento, al comma II della stessa norma teste citata, nella parte in cui esclude ( ma lo ripetiamo è norma che attiene il diverso istituto della vendita con riserva della proprietà) la ripetibilità dei canoni corrisposti in costanza di rapporto, ove espressamente esclusa detta ripetibilità dai soggetti contraenti, ma fatto salvo l’intervento del giudice adito, volto all’applicazione dell’istituto della riduzione della penale.
Troppi i compromessi anche prima della entrata in vigore della legge 124/17, sono stati compiuti dalla giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità, a demerito di quei principi che già trenta anni fa erano invece contenuti nella Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, recepita dallo stato Italiano con legge 14 luglio 1993, n. 259, che meglio di ogni altro richiamo ex art. 12 delle preleggi, avrebbe risolto in radice ogni querelle sul punto. Il principio infatti sacramentale della Convenzione sopra citata, era quello per cui ….”il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto”.
Bene, null’altro v’era da aggiungere. I principi della Convenzione sopraintendevano gran parte dei modelli standard afferenti la materia della locazione finanziaria, tuttalpiù ed addirittura nell’interesse della parte debitrice, potendo trovare applicazione e richiamo in astratto, il dovere di cooperazione del creditore atto ad evitare l’aggravamento del danno, come ci suggerisce la lettera con l’art. 1227 c.c. I malintesi quanto alla effettiva dinamica dei contratti di locazione finanziaria, si sono fatti ancora più evidenti con la entrata in vigore dell’art. 72 quater della legge fallimentare e le conseguenze che ne sono derivate, nella incertezza interpretativa di detta norma speciale, tali da aver spinto i giudici della legge alla sentenza n. 2538/16, più volte commentata anche su questa rivista, ad un discrimen a dir poco opinabile, tradizionale, tra leasing finanziario traslativo e leasing finanziario di godimento, che ha segnato il nostro tempo a far data dalle sentenze gemelle del 1989 nn. 5569-5570-5572-5573 e 5574, sovrapponendosi un ulteriore discrimen, del tutto illogico, nell’anno 2006 con la riforma alla legge fallimentare, tra contratti risolti alla data del fallimento e contratti ancora in essere alla stessa data. Intrigante, sì, l’intreccio, ma devastante sotto il profilo interpretativo e della certezza del diritto.
Nella fattispecie portata all’esame del Tribunale di Roma, ancora una volta il Giudice ha osservato quindi che per decidere se apportare o meno una riduzione, e di quale entità, all’indennità convenzionalmente stabilita dalle parti, egli doveva avere riguardo all’ammontare complessivo delle rate riscosse, al valore obiettivo della cosa, al tempo per il quale l’utilizzatore ne aveva avuto l’uso ed il godimento ed allo stato in cui veniva restituita; operazione che presuppone, motiva il magistrato, l’effettiva riconsegna del bene, in quanto solo in quel momento può essere effettivamente accertato, oltre che lo stato del bene, anche il tempo di godimento del medesimo, nel caso di mancata riconsegna alla data di risoluzione del contratto.
Non si è mai compreso il motivo per cui tra gli operatori del settore, apparisse giustificata una ritenzione sul bene, data dalla pretesa di vedersi contestualmente restituire i canoni percepti dal lessor in costanza di rapporto, senza neppure alcuna spendita sull’equo compenso ed il risarcimento del maggiore danno.
d) Il credito vantato dalla convenuta, è risultato pertanto debitamente comprovato dalla documentazione prodotta (contratti di locazione finanziaria, atto di fideiussione, lettera raccomandata di risoluzione e lettera raccomandata di decadenza dal beneficio del termine, estratto conto); i singoli importi maturati e le relative causali, aggiunge ancora il Magistrato, erano stati dettagliatamente indicati sin dalla fase monitoria e la parte opponente, dal canto suo, nulla aveva fornito quanto a specifici elementi di prova, in senso contrario.
e) Il giudice di Roma giungendo a negare che dalla anticipata risoluzione dei contratti, la concedente abbia ottenuto una significativa plusvalenza rispetto a quanto avrebbe recuperato dall’impiego del capitale monetario utilizzato nell’operazione, fino alla naturale scadenza del contratto; di conseguenza, negando l’accesso alla riduzione della penale contrattuale, dicitur, applicata (v. Cass. Sez. 3^ n.18195/07; Cass. Sez. 3^ n.888/14).
f) Né è stata ravvisata nella fattispecie la sussistenza di un abuso di dipendenza economica, come reclamata dalla parte attrice in opposizione, in quanto il lessor si era limitato ad esercitare il proprio diritto a tutela degli inadempimenti posti in essere dalla controparte e non apparivano sussistere le situazioni di eccessivo squilibrio, come sanzionate dalla legge n.192/98.
g) Sempre in sentenza il Giudice ha evidenziato che con la memoria ex art.183, 6° co. n.1 c.p.c., la parte opponente aveva chiesto l’accertamento della avvenuta applicazione di interessi di mora, in misura superiore al tasso soglia di usura.
Al riguardo richiamando pertanto i principi della Suprema Corte, la quale ha affermato che “La nullità delle clausole che prevedono un tasso d’interesse usurario, è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un’eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio” (Cass. Sez. 1 n.350/2013).
Ciò premesso, il Tribunale ha sottolineato però che nella fattispecie, l’applicazione di interessi di mora usurari era stata dedotta genericamente e non risultava confortata dalle pattuizioni contrattuali. Nel contratto all’esame, infatti, risultava inserita una apposita “clausola di salvaguardia”, da applicare in caso di superamento del tasso soglia.
La previsione contrattuale della predetta clausola, portando necessariamente ad escludere in radice la pattuizione originaria di interessi usurari (in tal senso pronunciandosi la giurisprudenza di merito prevalente: tra le altre, Tribunale Roma 16 settembre 2014, Tribunale Napoli 27 maggio 2014).
L’opposizione proposta dalla garante è stata quindi necessariamente respinta.
h) Promuovendo il giudizio, sempre la garante aveva proposto domanda ex art.1953 c.c. nei confronti sia della obbligata principale sia nei confronti dell’altro garante coobbligato, precisando di non poter fare ricorso alla azione di rilievo per liberazione, essendo nella impossibilità di ottenere dal creditore la propria liberazione delle obbligazioni derivanti dai contratti di fideiussione, prima di aver pagato per sorte e spese tutto quanto le era stato ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto. Essa garante aveva quindi richiesto la condanna dei restanti coobbligati a prestare la cauzione a garanzia dell’eventuale azione di regresso nei confronti del debitore. Come è noto, mentre l’azione di regresso sorge in capo al fideiussore solo all’atto del pagamento del debitore principale, la funzione dell’azione di rilievo per liberazione o per cauzione è quella di assicurare al fideiussore il buon esito dell’azione di regresso nei confronti del debitore principale, per cui il fideiussore può agire ancora prima dell’avvenuto pagamento, quando si verifica uno dei casi previsti dall’art.1953 c.c. Per quanto riguarda l’azione di rilievo del fideiussore di cui all’art. 1953 c.c., prevista esclusivamente a tutela del diritto di rivalsa dello stesso verso il debitore principale, non vi sono ragioni ostative a un’applicazione analogica, posto che il diritto di rivalsa del garante autonomo si atteggia in modo analogo a quello del fideiussore, l’unica differenza essendo che il debitore principale non potrà opporre al primo le eccezioni relative al rapporto principale che questi non può opporre al beneficiario. Ai sensi dell’art. 1953 c.c., l’azione di rilievo per liberazione e l’azione di rilievo per cauzione, non si pongono pertanto in rapporto di equivalenza, bensì di subordinazione, dal momento che il debitore non può far ricorso al rilievo per cauzione se non quando provi di essersi trovato nella impossibilità di ottenere dal creditore la liberazione del fideiussore. ( cfr Cass. civile, sez. I, 16/06/2010, n. 14584). L’art. 1953 c.c., ricorrendo una delle cinque circostanze descritte dalla norma, attribuisce quindi al fideiussore, anche prima del pagamento, la possibilità di agire in rilievo (o rilevazione) contro il debitore, affinché questi gli procuri la liberazione o almeno presti le garanzie necessarie (c.d. « rilievo per cauzione »),per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso. Gioverà fin d’ora rilevare che la sentenza in rassegna si pone in consapevole contrasto con l’unica risalente pronuncia, che aveva affrontato la questione dei rapporti tra le due azioni di rilievo disegnate a beneficio del fideiussore dall’art. 1953 c.c. In particolare, secondo Cass. 21 aprile 1965 n. 699, ai sensi dell’art. 1953 c.c., il fideiussore poteva esercitare, a sua scelta, contro il debitore principale, o l’azione di rilievo per liberazione o l’azione di rilievo per cauzione (nello stesso senso, Cass. 13 maggio 2002 n. 6808).
Secondo la sentenza in commento dei giudici della legge, invece, l’azione di rilievo per liberazione e l’azione di rilievo per cauzione, non si pongono in rapporto di equivalenza, bensì di subordinazione, dal momento che il debitore non può far ricorso al rilievo per cauzione se non quando provi di essersi trovato nella impossibilità di ottenere dal creditore la liberazione del fideiussore. Ciò è confermato dallo stesso tenore letterale dell’art. 1953 c.c., secondo il quale, nelle cinque ipotesi previste, il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso. D’altra parte il rilievo per liberazione si basa su un evento che si sottrae alla disponibilità del fideiussore e del debitore, per configurarsi quale fatto del terzo creditore, cosicché, come sottolinea la sentenza in esame, il debitore, chiamato a rilevare il fideiussore, non può liberamente scegliere se procurare al fideiussore la liberazione, oppure limitarsi a prestare le garanzie sufficienti ad assicurare le eventuali ragioni di regresso. Partendo dalla considerazione che presupposto del rilievo è che il fideiussore non abbia ancora eseguito la prestazione di garanzia (dal momento che, una volta eseguito il pagamento in favore del creditore, al fideiussore spettano le diverse azioni di surrogazione e di regresso), la sentenza in rassegna, sulla scia della dottrina più accreditata in materia puntualizza anche la natura lato sensu cautelare del rimedio previsto dalla legge in favore del fideiussore, dal momento che esso appare mezzo idoneo a tutelare il garante, anche dal pericolo di essere esposto alla pretesa del creditore, con conseguente improponibilità della domanda nell’ipotesi di fallimento del debitore principale, atteso che, in tali casi, il medesimo debitore principale non può soddisfare integralmente il creditore, né può offrire al fideiussore (titolare di un credito sottoposto a condizione) garanzie maggiori di quelle offerte agli altri creditori concorsuali, in ossequio al principio della par condicio, né comunque può ottenere la rinuncia del creditore alla fideiussione.
Di qui il riconoscimento dell’interesse del fideiussore a spiegare l’azione di rilievo prima dell’accertamento giudiziale dell’insolvenza del debitore principale, dovendosi riconoscere che l’ordinamento appresta in favore del fideiussore, oltre ai mezzi idonei a reintegrare una perdita patrimoniale già subita, anche quelli che consentono di prevenire tale pregiudizio.
Ciò esposto il Tribunale di Roma, stante l’esigibilità dei crediti escussi, ha riconosciuto il diritto della parte attrice ad ottenere, esclusivamente dal debitore, la prestazione di garanzie idonee ad assicurarle il soddisfacimento dell’azione di regresso.
La convenuta obbligata principale è stata quindi condannata a prestare le predette idonee garanzie.
Le spese di lite hanno seguito la soccombenza e son o state liquidate restando a carico dell’attrice, quelle relative all’azione di rilievo, non avendo ravvisato il Giudice di Roma reale soccombenza tra garanti e società garantita, nel giudizio oggi in commento.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING: È PRECLUSA OGNI VALUTAZIONE CIRCA L’ENTITÀ DELLA PENALE CONTRATTUALE, OVE NON INTERVENUTO IL RILASCIO DEL BENE IMMOBILE LOCATO
A RILASCIO AVVENUTO, IL GIUDICE DEVE CONSIDERARE IL VALORE DELLA COSA, IL TEMPO DI GODIMENTO E LO STATO IN CUI VIENE RESTITUITA
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott.ssa Daniela Gaetano | 17.02.2017 |
CLAUSOLA PENALE: LA RIDUZIONE AD EQUITÀ EX OFFICIO È SUBORDINATA AD ASSOLVIMENTO ONERI DI ALLEGAZIONE E PROVA
LE CIRCOSTANZE RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE SULL’ECCESSIVITÀ DEVONO RISULTARE EX ACTIS
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott.ssa Daniela Gaetano | 23.12.2016 | n.24022
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno