Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LA MASSIMA
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, non può trovare applicazione l’art. 1526 c.c., difettando tra le due fattispecie (leasing e vendita con riserva di proprietà) quella eadem ratio che giustifichi il ricorso alla analogia juris.
Diversamente opinando, si premierebbe ingiustamente il contraente inadempiente, penalizzando invece quello fedele.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Luigi D’Alessandro con la sentenza n.13912 del 5 Luglio 2018.
IL CASO
Parte utilizzatrice dei beni in locazione finanziaria, proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo di pagamento, chiesto ed ottenuto dal lessor a titolo di canoni insoluti, oltre interessi di mora e spese del rito monitorio, relativi ad un contratto di leasing risolto per inadempimento.
A fondamento dell’opposizione oltre che della domanda riconvenzionale spiegata con lo stesso atto, parte attrice deduceva la sussisteva in primis di un rapporto di continenza tra esso giudizio e quello già pendente dinanzi allo stesso Tribunale di Roma, promosso da esso stesso attore per il risarcimento dei danni asseritamente subiti, in conseguenza di una condotta illegittima del lessor, dalla quale doveva derivare la revoca del decreto opposto; la domanda di pagamento proposta in forma monitoria dalla società concedente, sarebbe stata comunque inammissibile in quanto, una volta introdotto il menzionato primo giudizio, ogni domanda che la società avesse voluto proporre nei confronti dell’utilizzatore, avrebbe dovuto essere formulata in via riconvenzionale in quel giudizio; consequentialiter, non essendo stata formulata in quella sede, la società di leasing era incorsa nella decadenza sancita dall’art. 167 c.p.c.; il decreto ingiuntivo era stato inoltre emesso sulla base di documenti prodotti soltanto in copia, né alcuna prova della ricezione della lettera di risoluzione contrattuale, sarebbe stata fornita dal creditore; deduceva, ancora, che gli oneri applicati nel corso del rapporto, tenendo anche conto degli interessi moratori, eccedevano la soglia usuraria, con la conseguenza che in applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c,, alcun interesse era dovuto e le somme già pagate a tale titolo, avrebbero dovuto essere restituite dalla società concedente; la clausola relativa al tasso d’interesse sarebbe stata indeterminata e nel corso del rapporto erano stati altresì addebitati interessi anatocistici, in contrasto con l’art. 1283 c.c.; la pretesa creditoria avanzata dall’ingiungente, infine, era insussistente o doveva comunque essere ridimensionata in quanto, stante il carattere traslativo del contratto di leasing, avrebbe dovuto trovare applicazione in via analogica l’art. 1526 c.c., con conseguente diritto di essa utilizzatrice ad ottenere la restituzione di quanto versato, salvo soltanto il pagamento di un equo compenso, in favore della concedente.
La società opposta si costituiva indi tempestivamente in giudizio, deducendo l’infondatezza dell’opposizione, sotto tutti i profili.
IL COMMENTO
Con la sentenza oggi in commento, il Tribunale di Roma ha in primis radicalmente escluso la fondatezza dell’eccezione di continenza di parte attrice, giacché la distinta causa indicata dall’opponente, era stata introdotta dinanzi allo stesso Ufficio, mentre l’istituto della continenza, è configurabile solo allorché le varie cause pendano dinanzi ad Uffici giudiziari diversi. Ancora il Magistrato designato alla trattazione, aggiungendo che non si era potuto procedere neppure ai sensi dell’art. 274 c.p.c., nel presupposto della connessione tra le due cause, dal momento che il diverso stato in cui queste si trovavano, era risultato ostativo alla loro riunione.
Priva di qualsivoglia consistenza giuridica, inoltre, era l’eccezione di decadenza sollevata sempre dalla parte attrice-opponente, ai sensi dell’art 167 c.p.c. Se era vero infatti che la disposizione testé citata, prevede un preciso termine decadenziale per la proposizione da parte del convenuto di eventuali domande riconvenzionali, era altrettanto vero che tale previsione riguarda esclusivamente le domande riconvenzionali che si propongano nell’ambito del giudizio già instaurato da altro soggetto, ma non certo precludendo la proposizione di un’autonoma domanda, in un altro giudizio, come nella fattispecie all’esame.
Prive di pregio sono inoltre risultate le obiezioni riguardanti l’idoneità a sorreggere la pretesa ingiuntiva, dei documenti prodotti in fase monitoria dal lessor; Il fatto che tali documenti fossero stati depositati soltanto in copia, non elideva infatti la loro valenza probatoria, non avendo l’opponente mosso alcuna specifica contestazione, in ordine alla loro conformità agli originali.
La contestata mancanza di prova in ordine alla ricezione della lettera di risoluzione, è stata poi ritenuta del tutto irrilevante, atteso che la pretesa creditoria aveva ad oggetto esclusivamente il pagamento dei canoni di leasing scaduti e rimasti insoluti; pagamento che la società concedente ben poteva pretendere, anche in assenza della risoluzione.
Altresì disattese le doglianze dell’opponente, circa l’asserita invalidità delle clausole contrattuali, determinative di interessi e oneri.
Innanzitutto rilevando il Giudice, che la censura di usurarietà non era stata supportata dal necessario deposito dei decreti ministeriali determinativi del tasso-soglia usurario, all’uopo non potendo soccorrere il principio jura novit curia di cui agli artt. 113 c.p.c, e 1 disp. prel, c.c., inapplicabile a meri atti amministrativi, quali sono appunto i riferiti decreti (cfr. Cass,, 26.6.2001, n. 8742; Cass., 5.8.2002, n. 11706).
In secondo luogo, la doglianza risultava formulata sul presupposto della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori; così impostata, non era fondata, in ragione del fatto che la prospettata sommatoria avrebbe fatto impropriamente confluire in un’unica categoria, interessi che hanno genesi e funzioni completamente diverse e che vanno computati con modalità differenti. Gli interessi corrispettivi e quelli moratori, essendo infatti calcolati su importi diversi: i corrispettivi, indefettibilmente dovuti per l’operazione negoziale, servono per calcolare la quota di interessi di ogni canone e si calcolano sul capitale complessivo residuo, mentre i moratori, la cui debenza è meramente eventuale, si calcolano solo sui canoni pagati in ritardo; una sommatoria dei due tassi, dunque, non appare corretta sotto il profilo logico e matematico, prima che giuridico.
Le doglianze attoree sono risultare vieppiù infondate, anche ove si avesse voluto ipotizzare l’usurarietà degli interessi moratori, singolarmente considerati. Ed invero, motiva il Magistrato di Roma, gli interessi di mora, stante la loro tipica funzione risarcitoria, non possono avere rilievo nella valutazione di usurarietà, la quale può invece riferirsi ai soli interessi corrispettivi, in ragione della necessaria e logica interdipendenza che esiste tra l’erogazione del credito e l’usura (lo stesso art. 644, comma 1, c.p., norma recante la definizione legislativa dell’usura, si riferisce a colui che “si fa dare o promettere … in corrispettivo di una prestazione di danaro … interessi o altri vantaggi).
Era del resto evidente, anche alla luce del chiaro tenore letterale della disposizione testé citata, che il fenomeno usurario che la legislazione nazionale ha inteso ed intende contrastare, sia quello che si concreta nella fissazione, a carico di una delle parti negoziali, di una prestazione del tutto sproporzionata rispetto alla controprestazione dovutale dall’altro contraente, sicché è proprio alla prestazione originariamente prevista in contratto, che deve essere circoscritto lo scrutinio di usurarietà e non già a quella (meramente eventuale e comunque dipendente dall’inadempimento o inesatto adempimento) dovuta quale risarcimento del danno da ritardo, cagionato alla parte non inadempiente.
In altri termini, il disvalore giuridico dell’usura, sta proprio nella sproporzione tra prestazioni contrattuali corrispettive, senza con ciò toccare il fenomeno degli interessi moratori, la cui previsione è in buona sostanza qualificabile quale clausola penale, avendo detta clausola, fra l’altro, una funzione di deterrenza all’inadempimento e di rafforzamento del vincolo contrattuale funzione che, spiega ancora il Giudice, sarebbe ovviamente frustrata se la penale non potesse mai superare il limite stabilito, per la prestazione principale.
Le considerazioni svolte, motiva il Tribunale, escludevano la configurabilità del fenomeno usurario rispetto agli interessi moratori, anche singolarmente considerati. Né a diverse conclusioni potendosi pervenire sulla base della norma interpretativa di cui all’art. 1 d.l. 394/2002 secondo cui “Ai fini dell1 applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’artìcolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usuravi gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, Con l’inciso “a qualunque titolo ”, la norma in questione riferendosi evidentemente a tutti gli oneri, comunque concepiti e denominati, che siano pur sempre in rapporto di corrispettività con la dazione di denaro o di altra utilità, mentre deve radicalmente escludersi che detta locuzione comprenda anche gli interessi moratori, giacchè altrimenti risultando del tutto stravolto il riferimento alla “corrispettività”, contenuto nella norma oggetto di interpretazione.
Secondo l’opponente, inoltre, il tasso di interesse concretamente applicato dal lessor, sarebbe stato più elevato di quello indicato in contratto, in ragione dell’addebito di ulteriori oneri che avrebbero reso indeterminata la reale misura degli interessi dovuti; sicché, ai sensi dell’art. 1346 c.c,, la clausola contrattuale di determinazione del corrispettivo, dicitur, doveva considerarsi nulla.
L’assunto testé esposto è stato indi disatteso, giacché nel testo negoziale erano esattamente riportati il numero, la misura e la periodicità di versamento dei singoli canoni di leasing; l’utilizzatore poteva quindi agevolmente comprendere con precisione l’entità degli oneri a proprio carico e la clausola, dunque, soddisfaceva pienamente le esigenze di determinatezza e trasparenza, cui sono funzionali le disposizioni di cui agli artt. 1346 c.c. e 117 del t.u.b.
In presenza e quindi di una puntuale indicazione del corrispettivo dovuto dalla parte utilizzatrice, non si vedeva quale potesse essere l’indeterminatezza di cui si lamentava parte attrice. Il Giudice ha indi precisato ancora, sul punto in commento, che nel contratto di leasing, l’esigenza di determinatezza della prestazione a carico dell’utilizzatore, è soddisfatta con la precisa indicazione del numero e della misura dei canoni da pagare, mentre l’indicazione del tasso di interesse – che peraltro può essere soltanto un tasso nominale dal momento che esso è destinato necessariamente a mutare nel corso del rapporto per effetto dell’operare della clausola di indicizzazione – ha un valore puramente formale e non è certo tale da ingenerare dubbi sull’entità dell’obbligazione pecuniaria a carico del cliente; essa obbligazione, essendo già ex ante, puntualmente quantificata (salva la sola variabilità derivante dall’indicizzazione di cui sono comunque fissati i criteri di applicazione).
Ancora sul punto il Magistrato osservando la invece diversa situazione che caratterizza altri contratti aventi funzione di finanziamento (come la apertura di credito), nei quali il cliente non conosce a priori l’entità della somma di denaro che dovrà pagare in corrispettivo della prestazione finanziaria ricevuta dalla controparte, sicché il tasso di interesse è in questi casi un elemento fondamentale per quantificare l’obbligazione pecuniaria a carico della parte finanziata al momento della scadenza e lo stesso deve quindi essere puntualmente determinato.
La contestazione riguardante l’illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, era stata formulata su un piano di assoluta genericità, senza minimamente indicare in che modo tale capitalizzazione potesse operare nell’ambito di un contratto di leasing, caratterizzato dall’applicazione di canoni periodici in misura fissa e predeterminata (salva soltanto l’indicizzazione contrattualmente prevista). Sul punto osservando ancora il Tribunale di Roma, che gli interessi corrispettivi costituiscono propriamente prestazioni pecuniarie dovute da chi utilizza un capitale altrui, mentre nell’ambito del leasing, i cosiddetti “interessi corrispettivi”, sebbene così denominati in considerazione della funzione lato sensu finanziaria dell’operazione negoziale, non sono interessi in senso tecnico-giuridico, ma costituiscono il corrispettivo dovuto al soggetto concedente per il godimento di un bene (tanto che sono inglobati nei canoni periodici) e non per la messa a disposizione di un capitale. Tali considerazioni essendo pienamente in linea con l’orientamento della Suprema Corte, che ha invero escluso l’applicabilità dell’art. 1283 c.c. in quanto “il canone, nel contratto di leasing è dovuto dall’utìlizzatore come corrispettivo del godimento del bene da parte sua, mentre non rileva il dato economico che il canone, oltre ad essere commisurato al prezzo di acquisto sborsato dal concedente, sia di regola comprensivo, con ammortamento, spese di gestione e margine di profitto dell’impresa, anche dell’interesse sul capitale investito” (cfr, Cass., 29.3.1996, n. 2909).
A chiusura delle motivazioni espresse sul punto in sentenza, il Giudice di Roma infine negando che potesse fondatamente sostenersi che gli interessi moratori, siccome applicati su importi dei canoni che comprendono quote di interessi corrispettivi, darebbero luogo ad un anatocismo vietato. Al riguardo non potendosi non rilevare che sebbene il canone di leasing sia composto da una quota capitale e una quota di interessi, al momento dell’inadempimento viene in rilievo una unica obbligazione e gli interessi moratori si applicano all’intero debito inadempiuto, senza che assuma rilevanza la distinzione tra capitale e interessi; ciò che trova conferma, illustra ancora il Magistrato nella delibera CICR del 9.2.2000, che ha previsto espressamente che nei rimborsi rateali dei finanziamenti non regolati in conto corrente (art. 3), in caso di inadempimento all’obbligo di pagamento delle rate scadute, sono dovuti, se contrattualmente previsti, gli interessi moratori sull’importo “complessivamente dovuto” e, quindi, sulla parte di rata comprendente capitale e interessi corrispettivi. Esclusa dunque la lamentata invalidità delle clausole negoziali relative agli interessi, il Tribunale ha indi riconosciuto l’obbligo dell’utilizzatore, di corrispondere al lessor l’importo dei canoni periodici maturati e non pagati; importo la cui quantificazione operata dalla società di leasing in sede monitoria, non era stata neppure contestata, almeno dal punto di vista strettamente contabile, dall’opponente.
Di enorme spessore giuridico, infine, la motivazione espressa dal Tribunale di Roma, ad oggetto la pretesa di restituzione dei canoni di leasing già pagati, avanzata dall’opponente in applicazione dell’art. 1526 c.c., nel presupposto della natura traslativa della locazione finanziaria di cui al contratto portato all’esame; pretesa, quella della restituzione dei canoni, dichiarata infondata per una pluralità di ragioni.
Il Giudice in particolare esponendo di non ignorare il diffuso orientamento giurisprudenziale, secondo cui dovrebbe distinguersi tra leasing di godimento e leasing traslativo, così da applicare analogicamente a quest’ultimo la disciplina della vendita con riserva di proprietà e più in particolare l’art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore (cfr., tra le tantissime, Cass., sez. un., 7.1.1993, n. 65); ma ritenendo esso stesso giudice, che tale orientamento non sia meritevole di adesione, difettando tra le due fattispecie (leasing e vendita con riserva di proprietà) quella eadem ratio che giustificherebbe il ricorso all’analogia.
In particolare osservando che nella vendita con riserva di proprietà, l’effetto traslativo del diritto dominicale è l’obiettivo indefettibile del negozio e la sua realizzazione è necessariamente connessa all’adempimento dell’obbligazione del compratore, tant’è che quest’ultimo acquista la proprietà della cosa nel momento in cui paga l’ultima rata di prezzo, ossia con il completo adempimento dell’obbligazione a suo carico. Di contro, nel leasing il programma negoziale prevedendo almeno come ipotesi “normale”, che al momento del pagamento dell’ultimo canone, cioè con la definitiva estinzione delle obbligazioni di pagamento a carico dell’utilizzatore, quest’ultimo restituisca il bene locato alla parte concedente, fatta salva la possibilità dell’utilizzatore di esercitare un’opzione di acquisto e diventare così, con il pagamento di un’ulteriore somma, proprietario del bene; senonchè un siffatto esito, rimesso ad una scelta discrezionale (opzionale) del contraente, non è certo, a differenza dell’altra fattispecie, la conseguenza giuridicamente necessaria dell’adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento, a carico di una delle parti.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso il Giudice, l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing – anche a quello caratterizzato da elementi che secondo l’indirizzo prevalente consentirebbero di sussumerlo nel genere del “leasing traslativo” – dando luogo a risultati paradossali. Nel caso infatti in cui l’utilizzatore abbia pagato tutti i canoni e, al termine del contratto, non eserciti l’opzione di acquisto – ( il Magistrato di Roma ha ritenuto espressamente che tale ipotesi non possa considerarsi di scuola, essendo già venuta all’attenzione dell’ufficio giudiziario in più occasioni (si pensi ad un’improvvisa crisi di liquidità) – l’art. 1526 c.c. non potrebbe trovare applicazione, giacchè in astratto applicabile nei soli casi di risoluzione del contratto (evidentemente non ipotizzabile allorché tutti i canoni siano stati pagati), mentre tale disposizione si applicherebbe, qualora l’utilizzatore si trovi ad essere inadempiente nel pagamento dei canoni periodici. Con la conseguenza, espone il Magistrato brillantemente, di “premiare” il contraente inadempiente e di penalizzare quello fedele.
Anche e comunque a voler aderire al diverso orientamento ermeneutico, con la preventiva qualificazione del contratto di leasing come “traslativo” e dunque applicando in via analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, il Tribunale di Roma ha escluso e comunque il diritto del lessee di richiedere la restituzione dei canoni corrisposti in costanza di rapporto, con il conseguente diritto ed invece del lessor di acquisire integralmente i canoni scaduti fino al momento della risoluzione del contratto, giacchè il regolamento di interessi, ancora una volta, fondava le proprie ragioni normative nell’art 1526 comma 2 c.c., che espressamente prevede la possibilità delle parti, di convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore/concedente.
Parte opponente attrice è stata quindi condannata al pagamento dei crediti tutti vantati dalla opposta convenuta, con il rigetto di tutte le domande di controparte e la condanna di essa ultima al pagamento dei compensi e delle spese di lite. .
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