ISSN 2385-1376
Nonostante il ricorso all’istituto della consulenza tecnica preventiva, proprio per la funzione di conciliazione assolta, non possa essere limitato a quei soli contenziosi per i quali, incontestata la sussistenza del credito, le posizioni delle parti divergano solo sul quantum debeatur, va tuttavia evidenziato che, per scelta legislativa, tale forma di ricorso è strettamente correlata all’inadempimento o al fatto illecito, con esclusione dunque di qualsiasi altra fonte da cui potrebbe sorgere il diritto di ricevere somme di denaro, tra cui le azioni di indebito (oggettivo e soggettivo) e di arricchimento senza giusta causa.
La possibilità di affidare ad un consulente del Tribunale alcune indagini, non può prescindere dall’esigenza che gli accertamenti demandabili all’esperto richiedano solo una verifica di natura tecnica, ma non anche indagini e accertamenti di natura squisitamente giuridica che, evidentemente, nel caso di contrasto tra le parti spettano all’Autorità Giudiziaria.
È questo il caso delle contestazioni sollevate in materia di usura oggettiva, risultando in fattispecie del genere inammissibile il ricorso allo strumento di cui all’art. 696 bis c.p.c..
Questi i principi affermati dal Tribunale di Roma, dott. Marcello Buscema, con l’ordinanza depositata in data 24.09.2015.
Nel caso in esame, veniva depositato ricorso ex art. 696 bis c.p.c., al fine di ottenere accertamento tecnico preventivo in ordine alla presunta usurarietà del tasso di interesse praticato dalla Società di Leasing nello svolgimento dell’intercorso contratto.
La società resistente eccepiva in via preliminare l’inammissibilità dello spiegato ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso.
Il Tribunale, a scioglimento della riserva, ha reso l’ordinanza in commento, con la quale, in accoglimento dell’eccezione preliminare spiegata dalla resistente, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
In particolare, il Giudice adito ha anzitutto escluso la fruibilità dell’invocato strumento procedurale nell’ambito della fattispecie de qua, tenuto conto del fatto che “i conteggi che si vorrebbero affidare all’esperto, derivano da una ipotizzata nullità del tasso di interessi applicato dalla società concedente che comporterebbe, a tutto voler concedere, un’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, tesa alla restituzione di somme di denaro e non a pretese o crediti di natura risarcitoria“.
In secondo luogo, ha precisato il Giudicante, “pur senza indagare sulla correttezza del criterio di calcolo utilizzato per accertare il superamento del tasso-soglia (cumulo tra interessi corrispettivi e moratori), il dato essenziale da cui muove la pretesa restitutoria è la nullità del tasso applicato, accertamento che, anche per l’impatto sul rapporto negoziale, richiede una preliminare delibazione giudiziale che non può essere veicolata in seno allo strumento processuale utilizzato“.
Da ultime, le statuizioni sulle spese di lite, rispetto a cui il Giudice ha disposto la compensazione, “stante la particolarità della vicenda e la non univocità della giurisprudenza“.
Invero, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, sul punto, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale che afferma inequivocabilmente e fermamente l’inammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. in fattispecie come quella in esame.
A conferma di ciò, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA CONSULENZA NON PUÒ ASSOLVERE AD UNA FUNZIONE MERAMENTE ESPLORATIVA
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott.ssa Cecilia Bernardo | 07-07-2015
AL CTU NON POSSONO DEMANDARSI VALUTAZIONI DI PERTINENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE
Ordinanza | Tribunale di Spoleto, Pres. Emilia Bellina | 18-05-2015
IN QUESTI CASI APPARE CONTROVERSO NON SOLO IL QUANTUM MA ANCHE L’AN DELL’OBBLIGAZIONE RISARCITORIA
Ordinanza | Tribunale di Torino, Pres. dott. Giovanna Dominici | 08-10-2014
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Numero Protocolo Interno : 490/2015