Nel caso di un veicolo concesso in locazione finanziaria, per il periodo anteriore al 15 agosto 2009, la tassa automobilistica deve essere versata esclusivamente dal proprietario, società concedente; con decorrenza dal 15 agosto 2009 e sino al 1° gennaio 2016, in caso di leasing, la tassa automobilistica deve essere corrisposta dall’utilizzatore, salvo che il concedente abbia provveduto pagamento cumulativo, in luogo dell’utilizzatore stesso, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria; a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
Questo è il principio espresso dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano- Sez. 13 Pres. e Rel. Izzi, con la sentenza n. 6469 depositata il 06/12/2016 .
Una società di leasing ha proposto appello avverso una decisione relativa al pagamento della tassa del bollo auto, avendo concesso dei propri veicoli in leasing a soggetto terzo (utilizzatore) senza corrispondere la tassa automobilistica per i quali la REGIONE aveva richiesto alla proprietaria il pagamento dei tributi ritenendo che questa fosse tenuta al relativo versamento, se non altro per il regime della solidarietà passiva.
A supporto dell’appello il contribuente ha eccepito la carenza di soggettività passiva ex lege della società di leasing per gli autoveicoli concetti in locazione finanziaria dal 15 agosto 2009, facendo leva sulla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 9, commi 9bis, 9-quater legge 125 del 2015.
Ha resisto la REGIONE LOMBARDIA che sui è opposta all’accoglimento dell’appello.
Nelle more del processo, è intervenuta la conversione in Legge del cd. d.l. “Enti Locali” n. l13 del 2016. Questa nuova legislazione ha decretato l’abrogazione della norma di interpretazione autentica: secondo la ricorrente, questa abrogazione doveva ritenersi operante esclusivamente per l’avvenire e dunque per gli accertamenti a scadere dall’1 gennaio 2016.
La COMMISSIONE ha articolato la propria decisione con una disamina completa delle successione normativa della regime fiscale dal 19082 al 2016 della tassa automobilista in relazione al contratto di leasing, analizzano gli effetti della abrogazione della legge di interpretazione autentica avvenuta nel 2016, giungendo alla conclusione secondo quale tale norma debba essere considerata con gli stessi strumenti esegetici che si applicano per qualunque altra legge retroattiva, con l’effetto che l’eventuale abrogazione opera solo per l’avvenire e non per il passato.
Alla luce di tale percorso interpretativo la COMMISSIONE ha accolto il ricorso, fissando in modo chiaro e logico i seguenti principi:
Per il periodo anteriore al 15 agosto 2009, la tassa automobilistica deve essere versata esclusivamente dal proprietario (concedente) anche nel caso in cui il veicolo sia stato concesso in utilizzazione ad altro soggetto, in virtù di un contratto di leasing.
Con decorrenza dal 15 agosto 2009 e sino all’1 gennaio 2016, in caso di leasing, la tassa automobilistica deve essere corrisposta dall’utilizzatore, salvo che il concedente abbia provveduto pagamento cumulativo, in luogo dell’utilizzatore stesso, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno