MASSIMA: “Il legislatore con l’art. 7 legge n. 99 del 2009 ha riconosciuto la soggettività passiva della tassa automobilistica in capo ai soggetti che ” circolano sulle strade” ( v. art. 1 legge istitutiva n. 39 del 1953 ), individuando quali obbligati in via alternativa al titolare del diritto di proprietà sull’autoveicolo coloro che abbiano diritti di utilizzazione — formalmente risultanti dalla iscrizioni al PRA — tali da compendiare la situazione di effettivi fruitori dei beni pubblici ( sistema viario ed ambiente ) interessati dalla circolazione dei mezzi e, quindi, la posizione contributiva ( art. 53 Cost. ) fondante l’imposizione della tassa – controprestazione delle inerenti spese pubbliche.
Nessuna disposizione normativa né logica impositiva legittima, invece, la prospettata condizione di coobbligati solidali dei proprietari —quali i concedenti in leasing – spogliati per forza contrattuale del possesso e diritto di utilizzazione del mezzo circolante.
La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 9 co. 9bis d.l. 78/2015 ha soltanto ribadito quanto già espresso compiutamente dall’art. 7 cit.
Nessuna effettiva modifica normativa risulta, infine, dalla riscrittura unificata del sistema impositivo in questione secondo il decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, che con l’art. 10 comma 6 ha abrogato il più volte citato art. 9 comma 9bis, inserendo tuttavia con il comma 7 dello stesso art. 10, di contenuto ripetitivo ed assolutamente continuativo della regolamentazione vigente ex legge 2009/99 sin dal 15 agosto 2009.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA
SEZIONE 22
REG.GENERALE N. OMISSIS/2018
UDIENZA DEL 15/11/2017 ore 15:00
n.3563/18
depositata in segreteria il 08/08/18
riunita con l’intervento dei Signori:
Gravina Celestina – Presidente e Relatore
Crespi Monica Giovanna Mica – Giudice
Di Mario Alberto – Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
sull’appello n. omissis/2018
depositato il 15/05/2017
avverso la pronuncia, sentenza n.omissis/2017 Sez:20 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
CONTRO:
REGIONE LOMBARDIA
PROPOSTO DALL’APPELLANTE:
SOCIETÀ DI LEASING
Atti impugnati:
RIGETTO SGRAVIO COMUNICAZIONE 19/10/15 TAS.AUTOMOBILI 2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
SOCIETÀ DI LEASING ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva rigettato il suo ricorso contro il provvedimento della Regione Lombardia di diniego della istanza di sgravio di 646 avvisi di accertamento, pari al complessivo importo di euro 433.399,49.
La società appellante lamenta la erronea interpretazione ed applicazione da parte dei primi giudici delle disposizioni portate dall’art. 5 comma 29 D.L. n. 953/1982 ( misure in materia tributaria ), così come novellato ( con vigore dal 15 agosto 2009) dall’art. 7 della L. n. 99/2009, per il quale : ” Al pagamento delle tasse di cui ol comma precedente ( tasse automobilistiche, n.d.r. ) sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento …, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti…“. Sicché la legge da applicarsi ratione temporis ai rapporti tributari in questione, poiché si tratta di imposte afferenti alla circolazione di autoveicoli concessi in leasing a terzi utilizzatori, come risultante dalle iscrizioni al PRA, escluderebbe la riferibilità alla società concedente della soggettività passiva per il tributo. Lamenta ancora l’appellante la violazione dell’art. 9, commi 9 bis-quater della legge 6/8/2015 n. 125 — legge di interpretazione autentica — che aveva disposto: “L’articolo 5, ventinovesimo comma del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983 n. 53, come modificato dall’articolo 7 comma 2 legge 23 luglio n. 99, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore“.
La sentenza impugnata, infatti, aveva disatteso le argomentazioni della ricorrente, fondate sulle soprarichiamate disposizioni di legge, reputando che la prima (art 5, co. 29 D.L. n. 953/1982 novellata dall’art. 7 L. 99/2009) avesse ampliato il numero dei soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica, aggiungendo al proprietario gli altri titolari di diritti di utilizzazione dei veicolo (usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio ed utilizzatori in forza di locazione finanziaria ), e definito in tal modo una platea di condebitori; mentre, la disposizione di cui all’art. 9 co. 9bis L. 6/8/15 n. 53, nonostante l’espressione del legislatore ( ” si interpreta nel senso che ..” ) doveva intendersi come innovativa e non applicabile a tributi maturati prima della sua emanazione, in quanto portatrice anche di nuove disposizioni ( nell’inciso in cui configura “la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria” ) incompatibili con la funzione meramente chiarificatrice di norma preesistente connotante la funzione di interpretazione autentica.
Si è costituita nel giudizio di appello la Regione Lombardia, perorando la opzione di conferma della sentenza impugnata, condividendone lettura ed applicazione delle disposizioni rilevanti. In particolare l’ente rileva la necessità di negare la natura interpretativa e l’effetto retroattivo dell’art. 9 co 9bis cit, ravvisandone altrimenti profili di incostituzionalità per violazione del principio di affidamento (dell’organo di riscossione )/ragionevolezza ( ex art. 3 Cost.) riguardo alla ipotesi di esclusione della responsabilità solidale del proprietario concedente nonché in ordine a violazione dell’art. 77 cpv Cost. per asserita disomogeneità del disposto del co. 9bis — introdotto con emendamento in sede di conversione — rispetto al testo originario del decreto legge 78/2015.
Questo Collegio giudicante, analizzati gli atti di causa e gli argomenti a supporto delle contrapposte istanze, reputa pienamente fondate le ragioni dell’impugnazione e conseguente la necessità di riforma della sentenza impugnata e annullamento del diniego di sgravio.
Appare in piena evidenza dalla chiara lettera delle disposizioni indicate che il legislatore con l’art. 7 legge n. 99 del 2009 ha riconosciuto la soggettività passiva della tassa automobilistica in capo ai soggetti che ” circolano sulle strade” ( v. art. 1 legge istitutiva n. 39 del 1953 ), individuando quali obbligati in via alternativa al titolare del diritto di proprietà sull’autoveicolo coloro che abbiano diritti di utilizzazione — formalmente risultanti dalla iscrizioni al PRA — tali da compendiare la situazione di effettivi fruitori dei beni pubblici ( sistema viario ed ambiente ) interessati dalla circolazione dei mezzi e, quindi, la posizione contributiva ( art. 53 Cost. ) fondante l’imposizione della tassa – controprestazione delle inerenti spese pubbliche. Nessuna disposizione normativa né logica impositiva legittima, invece, la prospettata condizione di coobbligati solidali dei proprietari —quali i concedenti in leasing – spogliati per forza contrattuale del possesso e diritto di utilizzazione del mezzo circolante. ( V., riguardo alla insussistenza del principio di solidarietà passiva nelle obbligazioni pecuniarie “in difetto di una espressa previsione normativa che stabilisca il principio di solidarietà”, Cass. Sezioni Unite Civili 8 aprile 2008 n. 9148 ).
La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 9 co. 9bis d.l. 78/2015 ha soltanto ribadito quanto già espresso compiutamente dall’art. 7 cit. (a fronte di qualche atteggiamento recalcitrante, quale proprio quello della Regione Lombardia). Nessuna effettiva modifica normativa risulta, infine, dalla riscrittura unificata del sistema impositivo in questione secondo il decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, che con l’art. 10 comma 6 ha abrogato il più volte citato art. 9 comma 9bis ( di interpretazione autentica ormai superflua ), inserendo tuttavia con il comma 7 dello stesso art. 10 la seguente disposizione, di contenuto ripetitivo ed assolutamente continuativo della regolamentazione vigente ex legge 2009/99 sin dal 15 agosto 2009.
Art. 10, co. 7, D.L. 113/2016:
” All’articolo 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziario, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base
alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria“.
Non ricorrendo nel caso in oggetto la sostituzione della società di leasing nel versamento dovuto dai locatari (tale possibilità convenzionale era già prevista, come sopra esposto, dalla l. 2009/99 ), l’appellante è affatto carente di responsabilità per il pagamento dei tributi pretesi dalla Regione Lombardia.
Devono essere considerate irrilevanti o comunque manifestamente infondate le ventilate questioni di illegittimità costituzionale dell’art 9 co. 9bis D.L. 78/15, poiché la regolamentazione ivi riaffermata in sede di interpretazione autentica era tutta contenuta, nell’aspetto centrale della elencazione alternativa e non cumulativa dei responsabili per la tassa automobilistica, nella precedente legge n. 99/2009, art.7 ed è rimasta invariata anche nell’ultimo vigente disposto dell’art. 10 D. L. 113/2016. Il decreto legge 78/2015, in cui fu inserito in sede di conversione in legge il disposto interpretativo di cui al co. 9bis dell’art. 9, era intitolato ” disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ” ed era pertanto sicuramente afferente, ex art. 77 cpv Cost., alle disposizioni relative al pagamento della tassa automobilistica aggiunte con emendamento.
PQM
La Commissione, in riforma della sentenza di I grado, accoglie l’appello ed annulla gli accertamenti impugnati. Condanna la Regione Lombardia alle spese di lite, liquidate in complessivi 10.000,00 euro.
In Milano, il 15 novembre 2017.
Il Presidente relatore
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