ISSN 2385-1376
Testo massima
In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare, debitore dell’imposta resta l’ex locatario, assorbendo egli, quale detentore, anche la prerogativa di possessore, per compenetrazione, fino alla provata riconsegna.
Questo il principio ribadito dalla Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia, Pres. Crotti Rel. Tosi, con la sentenza n. 476, depositata il 06.11.2014.
Nel caso in esame, una società di leasing proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego di rimborso IMU reso dall’Ente Comunale.
In particolare, la ricorrente deduceva che dovesse individuarsi la “soggettività passiva IMU nel locatore finanziario inadempiente per tutto il tempo in cui costui resta l’unico soggetto effettivamente esercente il possesso materiale dell’immobile, fino a quando non provveda alla riconsegna del bene alla società di leasing“.
Si costituiva l’Amministrazione, la quale sosteneva che a seguito della risoluzione del contratto di locazione finanziaria, pur in assenza della materiale riconsegna del bene, la soggettività passiva persistesse in capo alla società di leasing, dovendosi qualificare l’ex utilizzatore quale mero detentore.
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite in ragione del non univoco indirizzo giurisprudenziale in materia.
In particolare, il Giudice tributario, richiamando la Legge di stabilità 2014 (n. 147/2013), dettata in materia di TASI ma da applicarsi in via analogica anche in tema di IMU, ha chiarito che “per durata del contratto di locazione finanziaria, deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di consegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna“.
Detto altrimenti, la sola risoluzione contrattuale non vale a spostare la soggettività passiva in materia di imposta dall’utilizzatore alla società di leasing, occorrendo, invece, che il primo provveda altresì alla materiale riconsegna del bene alla seconda.
Testo del provvedimento
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